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Document 32004R1697

    Regolamento (CE) n. 1697/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2004/2005

    GU L 305 del 1.10.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1697/oj

    1.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/21


    REGOLAMENTO (CE) N. 1697/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2004

    che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2004/2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

    (2)

    Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda in merito al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il periodo medio d’invecchiamento del whiskey irlandese nel 2003 era di cinque anni. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

    (3)

    L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2004/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


    ALLEGATO

    Coefficienti applicabili in Irlanda

    Periodo di applicazione

    Coefficiente applicabile

    all'orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B (1)

    ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A

    Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005

    0,506

    1,329


    (1)  Compreso l'orzo trasformato in malto.


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