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Document 32004R1485

Regolamento (CE) n. 1485/2004 della Commissione, del 20 agosto 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

GU L 273 del 21.8.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1485/oj

21.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Pimiento Riojano».

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme al regolamento e, in particolare, che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

(3)

Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

(4)

Tale denominazione, pertanto, ha i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere quindi tutelata a livello comunitario come indicazione geografica protetta.

(5)

L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento e detta denominazione è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5 (Pimiento Riojano).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Riojano (IGP)


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