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Document 32004R1313
Commission Regulation (EC) No 1313/2004 of 16 July 2004 fixing the minimum selling prices for butter for the 145th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571/97
Regolamento (CE) n. 1313/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
Regolamento (CE) n. 1313/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
GU L 245 del 17.7.2004, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
17.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 145a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
211,1 |
215,1 |
— |
215,1 |
Concentrato |
209,1 |
— |
— |
213,1 |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
129 |
129 |
— |
129 |
|
Concentrato |
129 |
— |
— |
129 |