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Document 32004R1142
Commission Regulation (EC) No 1142/2004 of 22 June 2004 on the issue of import licences for certain preserved mushrooms imported under the autonomous tariff quota opened by Regulation (EC) No 1076/2004
Regolamento (CE) n. 1142/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1076/2004
Regolamento (CE) n. 1142/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1076/2004
GU L 222 del 23.6.2004, p. 6–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
23.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2004
concernente il rilascio dei titoli d’importazione per certe conserve di funghi importate nel quadro del contingente tariffario autonomo aperto dal regolamento (CE) n. 1076/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1076/2004 della Commissione, del 7 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 9,53 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1076/2004 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 17 e 18 giugno 2004 sono rilasciati a concorrenza del 6,94 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura
(1) GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 3.