This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R0489
Commission Regulation (EC) No 489/2004 of 16 March 2004 amending Regulation (EC) No 20/2002 laying down detailed rules for implementing the specific supply arrangements for the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
GU L 79 del 17.3.2004, p. 18–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0020 | sostituzione | articolo 17.3 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 16.2 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | sostituzione | articolo 16.3 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 17.1 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 17.2 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 19.1 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 19.2 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | modifica | articolo 16.1 | 18/03/2004 | |
Modifies | 32002R0020 | sostituzione | articolo 19.3 | 18/03/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006R0793 | 03/06/2006 |
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 17/03/2004 pag. 0018 - 0022
Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione del 16 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma, visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma, visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione(4) prevede all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda, rispettivamente, i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, che i trasformatori possano esportare, nel quadro di un commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, entro i limiti annuali dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione. (2) Occorre fissare, nel regolamento (CE) n. 20/2002, i quantitativi massimi annui che possono essere esportati o spediti dai dipartimenti francesi d'oltremare dalle Azzorre e da Madera sulla base delle stime fornite dagli Stati membri interessati. (3) È opportuno determinare, in particolare secondo un criterio di prossimità geografica, i paesi terzi destinatari delle esportazioni effettuate nell'ambito del commercio regionale provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, dalle Azzorre e da Madera nonché prevedere misure appropriate per controllare tali operazioni e applicare le sanzioni necessarie. (4) Secondo l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 20/2002, l'autorizzazione ad esportare o a spedire prodotti trasformati non contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è subordinata ad un'attestazione del trasformatore in cui quest'ultimo dichiara che i prodotti trasformati da esportare o da spedire non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento. Occorre precisare le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione. (5) Il regolamento (CE) n. 20/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente: 1) L'articolo 16 è modificato nel modo seguente: a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente: i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I e verso i paesi terzi elencati nell'allegato II. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati."; ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato II devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore."; b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore."; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali." 2) L'articolo 17 è modificato nel modo seguente: a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente: i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III e verso i paesi terzi elencati nell'allegato IV. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati."; ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato IV devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore."; b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore."; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali." 3) L'articolo 19 è modificato nel modo seguente: a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati."; b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore."; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V, possono dare luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali." 4) Nell'allegato l'indicazione "Allegato" è sostituita da "Allegato V". 5) I testi che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti come allegati da I a IV. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (4) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2003, pag. 3). ALLEGATO "ALLEGATO I Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16) Riunione >SPAZIO PER TABELLA> Martinica >SPAZIO PER TABELLA> Guadalupa >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dai dom (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16) Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore Martinica: Piccole Antille(1) Guadalupa: Piccole Antille(2) Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana (1) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla. (2) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla. ALLEGATO III Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17) Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Madera >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17) Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau."