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Document 32004L0051R(01)
Corrigendum to Directive 2004/51/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community’s railways (OJ L 164, 30.4.2004)
Rettifica della direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004)
Rettifica della direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004)
GU L 220 del 21.6.2004, p. 58–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/corrigendum/2004-06-21/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32004L0051 | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) |
21.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/58 |
Rettifica della direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 30 aprile 2004 )
La direttiva 2004/51/CE va letta come segue:
DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 23 marzo 2004,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (5), stabilisce che le imprese ferroviarie titolari di licenza ottengano diritti di accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, entro il 2008, all'intera rete per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci. |
(2) |
L'estensione di tali diritti di accesso per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci a tutta la rete dal 1o gennaio 2006 dovrebbe consentire l'aumento dei vantaggi previsti in termini di trasferimento fra modi e di sviluppo del trasporto ferroviario internazionale di merci. |
(3) |
L'estensione di tali diritti di accesso a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci, a decorrere dal 1o gennaio 2007, conformemente al principio della libera prestazione dei servizi, migliorerebbe l'efficienza del trasporto ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto. Contribuirebbe inoltre ad un sistema di trasporti sostenibili tra gli Stati membri e al loro interno, stimolando la concorrenza e attirando nuovi capitali e nuove imprese. |
(4) |
La presente direttiva fa parte di un insieme più completo di misure annunciate nel Libro bianco sulla politica dei trasporti e che comprende la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (6), la direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive relative all'interoperabilità (7) e il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (8). Questo insieme di misure, in seguito denominate «secondo pacchetto ferroviario», è stato adottato per sviluppare ulteriormente il quadro normativo comunitario nel settore delle ferrovie, come stabilito in particolare dalle direttive 2001/12/CE (9), 2001/13/CE (10) e 2001/14/CE (11), direttive queste ultime in seguito denominate «primo pacchetto ferroviario». Per completare il quadro normativo e proseguire gli sforzi intesi a realizzare uno spazio ferroviario integrato a livello europeo, il 3 marzo 2004 la Commissione ha proposto un terzo insieme di misure che contribuiranno ulteriormente al raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva. Questo terzo intervento proposto riguarda le licenze dei macchinisti, la qualità del servizio di trasporto ferroviario di merci, i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale e l'apertura del mercato per i servizi di trasporto passeggeri internazionale ferroviario. Su questa procedura legislativa il Parlamento europeo ha già votato nell'ottobre 2003 in merito all'emendamento inteso all'apertura del mercato per tutti i servizi di trasporto passeggeri entro il 2008. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di esaminare con cura questo terzo insieme di misure. Con riguardo all'apertura del mercato per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri la data del 2010 proposta dalla Commissione dev'essere considerata un obiettivo che consente a tutti gli operatori di prepararsi in maniera adeguata. |
(5) |
La Commissione dovrebbe esaminare l'evoluzione del traffico, della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della situazione degli operatori e dovrebbe presentare entro il 1o gennaio 2006 una relazione su tale evoluzione corredata, se del caso, di nuove proposte che permettano di assicurare le migliori condizioni possibili per le economie degli Stati membri, per le imprese ferroviarie e i loro lavoratori dipendenti, come per gli utenti. |
(6) |
I servizi di trasporto ferroviario di merci offrono notevoli opportunità in termini di creazione di nuovi servizi di trasporto e di miglioramento dei servizi esistenti a livello nazionale ed europeo. |
(7) |
Per essere pienamente competitivo, il trasporto ferroviario di merci deve sempre più offrire servizi completi, compresi i servizi di trasporto tra gli Stati membri e al loro interno. |
(8) |
Poiché la sicurezza ferroviaria è disciplinata dalla direttiva 2004/49/CE, nell'ambito di un nuovo e coerente quadro normativo comunitario relativo al settore ferroviario, è opportuno abrogare le disposizioni della direttiva 91/440/CEE relative alla sicurezza. |
(9) |
È opportuno pertanto apportare le necessarie modifiche alla direttiva 91/440/CEE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/440/CEE è modificata come segue:
1) |
All'articolo 7, il paragrafo 2 è abrogato alla data di entrata in vigore della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. |
2) |
L’articolo 10 è modificato come segue:
|
3) |
All'articolo 10 ter, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
L'articolo 14 è abrogato. |
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 1.
(2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 131.
(3) GU C 66 del 19.3.2003, pag. 5.
(4) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 89), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2003 (GU C 270 E dell'11.11.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del 22 aprile 2004 e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.
(5) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).
(6) Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.
(10) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.
(11) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata dalla decisione 2002/844/CE della Commissione (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 30).
(12) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata dalla decisione 2002/844/CE (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 30).»