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Document 32004D0786(01)

2004/786/CE: Decisione della Commissione, del 18 novembre 2004, recante modifica della decisione 92/471/CEE per quanto concerne il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di embrioni di bovini [notificata con il numero C(2004) 4380] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 346 del 23.11.2004, p. 32–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2005; abrog. impl. da 32005D0217

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/786(2)/oj

23.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

recante modifica della decisione 92/471/CEE per quanto concerne il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di embrioni di bovini

[notificata con il numero C(2004) 4380]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/786/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (2) dispone che gli Stati membri autorizzino solo l’importazione degli embrioni di bovini conformi alle condizioni definite nei certificati di polizia sanitaria di cui nella parte I degli allegati A e B di tale decisione.

(2)

Le condizioni di polizia sanitaria stabilite dalla direttiva 89/556/CEE per gli scambi intracomunitari di embrioni di bovini sono più rigorose di quelle applicate alle importazioni di tali embrioni.

(3)

A norma della direttiva 89/556/CEE gli embrioni di bovini vengono spediti dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma o con lo sperma conservato in un centro di magazzinaggio di sperma; entrambi i centri devono essere riconosciuti dall’autorità competente in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (3).

(4)

Sebbene in base alla valutazione della società internazionale per il trasferimento degli embrioni il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose mediante gli embrioni sia trascurabile se gli embrioni vengono manipolati adeguatamente durante la raccolta e il trasferimento, per lo sperma utilizzato ai fini di fecondazione occorre adottare opportune misure di salvaguardia a monte.

(5)

Nell’interesse della salute degli animali è opportuno che le condizioni applicate al commercio intracomunitario di embrioni di bovini si applichino anche alle importazioni di tali embrioni, in particolare per quanto concerne lo sperma utlizzato ai fini di fecondazione che deve essere conforme alla direttiva 88/407/CEE.

(6)

La decisione 92/471/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati A e B della decisione 92/471/CEE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 26 novembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 270 del 15.9.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).

(3)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Gli allegati A e B della decisione 92/471/CEE sono modificati come segue:

1)

La parte I dell’allegato A è sostituita dal testo seguente:

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2)

La parte I dell’allegato B è sostituita dal testo seguente:

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