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Document 32004D0615

    2004/615/CE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 2004, che modifica la decisione 2004/111/CE relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2459](Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 278 del 27.8.2004, p. 59–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/615/oj

    27.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 278/59


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 2004

    che modifica la decisione 2004/111/CE relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

    [notificata con il numero C(2004) 2459]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/615/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/111/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri (2), prevede che gli Stati membri devono presentare entro il 15 marzo 2004 i rispettivi piani sull’attuazione di tali indagini.

    (2)

    La decisione 2004/111/CE prevede inoltre un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per il campionamento e l'analisi dei campioni, fino ad un massimale di 600 000 EUR.

    (3)

    Alcuni Stati membri, in particolare i nuovi Stati membri, non sono stati in grado di rispettare la scadenza del 15 marzo 2004. Le esperienze fatte hanno dimostrato che, quando si procede per la prima volta a tali indagini, è possibile incontrare ostacoli di tipo logistico dovuti alle differenze esistenti tra il settore del pollame e le strutture che devono essere istituite per le indagini sui volatili selvatici.

    (4)

    A causa del crescente interesse degli Stati membri per la diagnosi precoce dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nelle rispettive popolazioni di pollame e di volatili selvatici, le richieste presentate dagli Stati membri nel quadro della decisione 2004/111/CE hanno superato l’importo di 600 000 EUR.

    (5)

    Data la necessità di raccogliere più ampie informazioni sull’influenza aviaria, che comporta rischi sempre maggiori a livello mondiale, è opportuno intensificare le attività di sorveglianza degli Stati membri, prevedendo l’aumento della partecipazione finanziaria della Comunità da 600 000 EUR all’importo complessivo di 1 000 000 di EUR e la proroga del termine di scadenza dal 15 marzo al 15 giugno 2004.

    (6)

    Sono stati riveduti gli orientamenti relativi all’elaborazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria ed è pertanto opportuno stabilire per gli Stati membri l’obbligo di presentare programmi conformi agli orientamenti definiti.

    (7)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/111/CE è modificata come segue:

    1)

    Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Entro il 15 giugno 2004 gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione i rispettivi piani concernenti l’attuazione di indagini sulla presenza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici conformemente alle prescrizioni e agli orientamenti che figurano nell'allegato.»

    2)

    Nell’articolo 2, l’importo «600 000 EUR» è sostituito da «1 000 000 di EUR».

    3)

    Il testo che figura in allegato alla presente decisione è aggiunto come allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    (2)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici da effettuare negli Stati membri nel 2004

    OBIETTIVI

    1)

    Individuare il grado di diffusione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria in diverse specie di pollame, ripetendo secondo modalità modificate e maggiormente mirate l’esercizio di valutazione effettuato nel 2002/2003.

    2)

    Contribuire a uno studio costi-benefici relativo all'eradicazione dal pollame di tutti i sottotipi H5 e H7 previsti dalla definizione modificata di influenza aviaria.

    3)

    Continuare su base volontaria il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici, in particolare da parte degli Stati membri che già hanno stabilito una buona collaborazione con associazioni ornitologiche o con altri organismi. I risultati di tale iniziativa di sorveglianza possono inoltre fornire dati preziosi per un sistema di allerta rapida concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.

    4)

    Contribuire a far conoscere le minacce per la salute degli animali costituite dalla fauna selvatica.

    5)

    Favorire il collegamento e l’integrazione di reti umane e veterinarie per la sorveglianza dell'influenza aviaria.

    A.   REQUISITI E ORIENTAMENTI GENERALI PER LE INDAGINI SUL POLLAME

    Il campionamento deve coprire i mesi invernali, dato che in diversi paesi nel periodo di Natale vengono macellati numerosi capi di pollame (in particolare tacchini e oche).

    Il 15 marzo 2005 è la data stabilita per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini.

    Le analisi dei campioni sono effettuate presso i laboratori nazionali per l’influenza aviaria negli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte di detto laboratorio nazionale.

    Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per un raffronto. È necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e detiene un'ampia scorta di reagenti diagnostici.

    Tutti i virus dell’influenza aviaria isolati sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5 e H7 sono sottoposti alle prove standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE.

    Tutti i risultati positivi devono essere oggetto di un’indagine retrospettiva nell’allevamento e le conclusioni di tale indagine devono essere trasmesse alla Commissione e al LCR.

    Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, che devono accompagnare l'invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta dei dati relativi all'indagine. In tali tabelle devono essere indicati i metodi utilizzati per le prove di laboratorio.

    Vengono raccolti campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5/10 capi di ogni specie di pollame (ad eccezione delle anatre e delle oche) per ciascuna azienda e dai diversi capannoni, se l’azienda possiede più di un capannone.

    Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero paese, tenendo conto:

    a)

    del numero di allevamenti da sottoporre a campionamento. Tale numero è stabilito in modo da assicurare l’identificazione di quanto meno un allevamento infetto se la percentuale di aziende infette è di almeno il 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

    b)

    del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da assicurare una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo se la diffusione di volatili sieropositivi è del ≥ 30 %.

    Lo schema di campionamento deve inoltre tener presente:

    a)

    i tipi di produzione ed i rischi specifici che questi presentano, come l’allevamento all'aperto o in spazi liberi, le ovaiole di età diverse, l’utilizzazione di acque superficiali, una vita relativamente lunga, la presenza di diverse specie nell’azienda, ecc.;

    b)

    il numero di aziende per l’allevamento di tacchini da sottoporre a campionamento, che deve essere definito in modo da assicurare l’identificazione quanto meno di un allevamento infetto se la diffusione delle aziende infette è del 5 % almeno, con un intervallo di confidenza del 99 %;

    c)

    la presenza in uno Stato membro di aziende per l’allevamento di ratiti e quaglie, che in tal caso devono essere incluse nel programma;

    d)

    il periodo: se necessario il campionamento deve essere adattato a determinati periodi in cui la presenza di altro pollame in un allevamento può comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

    e)

    gli Stati membri che devono effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia (decisione 94/327/CE) possono utilizzare i campioni provenienti dai gruppi da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

    TABELLA 1

    Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione degli allevamenti di tacchini)

    Numero di allevamenti per categoria di pollame (ad eccezione degli allevamenti di tacchini)

    Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

    Fino a 34

    Tutte

    35-50

    35

    51-80

    42

    81-250

    53

    > 250

    60


    TABELLA 2

    Numero di allevamenti di tacchini da sottoporre a campionamento

    Numero di allevamenti di tacchini

    Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

    Fino a 46

    Tutte

    47-60

    47

    61-100

    59

    101-350

    80

    > 350

    90

    B.   REQUISITI SPECIFICI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INFEZIONI CAUSATE DAI SOTTOTIPI H5 E H7 DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA NELLE ANATRE E NELLE OCHE

    I campioni di sangue da utilizzare per test sierologici devono essere raccolti di preferenza da volatili allevati all’aperto.

    Per i test sierologici devono essere raccolti 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

    C.   INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

    C.1.   Concezione e attuazione dell'indagine

    Sono necessari collegamenti con associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e con stazioni di inanellamento. È preferibile che il campionamento sia effettuato dal personale di queste associazioni/stazioni. È possibile collaborare con i cacciatori per ottenere campioni dei volatili cacciati.

    L’esperienza effettuata nel corso delle precedenti indagini ha mostrato che la percentuale di isolamento del virus è estremamente bassa, pertanto il campionamento dovrebbe riguardare soprattutto i volatili che migrano verso sud durante l’autunno e l’inizio dell’inverno.

    C.2.   Metodo di prelievo dei campioni

    Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possiblità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (ad esempio le anatre domestiche).

    La distribuzione tra le diverse specie dovrebbe essere di preferenza la seguente:

    70 % uccelli acquatici,

    20 % uccelli costieri,

    10 % altri uccelli selvatici.

    I tamponi contenenti feci o feci fresche raccolte con cura vanno prelevati da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.

    È possibile mettere insieme fino a cinque campioni della stessa specie.

    Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un terreno di trasporto a 4 °C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70 °C.

    D.   PROVE DI LABORATORIO

    Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente agli orientamenti stabiliti nell’allegato III della direttiva 92/40/CEE (incluso l’esame dei sieri di anatre e oche tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione). Tuttavia, se sono previsti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti nel Manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l’opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano per approvazione il rispettivo programma. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento:

    H5

    a)

    Prova iniziale con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7).

    b)

    Sottoporre alla prova con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione crociata N9.

    H7

    a)

    Prova iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7).

    b)

    Sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione incrociata N7.».


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