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Document 32004D0167

2004/167/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Space Park Development GmbH & Co KG [notificata con il numero C(2003) 3241] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 61 del 27.2.2004, p. 66–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/167(1)/oj

32004D0167

2004/167/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Space Park Development GmbH & Co KG [notificata con il numero C(2003) 3241] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 27/02/2004 pag. 0066 - 0075


Decisione della Commissione

del 17 settembre 2003

relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Space Park Development GmbH & Co KG

[notificata con il numero C(2003) 3241]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, sottoparagrafo 1,

visto l'accordo sullo Spazio comune europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Tra il 14 giugno 1999 e il 19 settembre 2001, la Commissione ha ricevuto diverse denunce relative alla costruzione di un parco di divertimenti a Brema per il quale sono stati concessi, in particolare dalle autorità regionali di Brema, aiuti di Stato in gran parte considerati contrari alle disposizioni del trattato CE. Con lettera del 26 ottobre 2001, la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni al fine di verificare le affermazioni dei ricorrenti. La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni con le lettere del 31 gennaio e del 1o febbraio 2002, in un colloquio tenutosi il 6 giugno 2002 e con lettera del 20 giugno 2002. La causa è stata registrata con il numero NN 78/2002.

(2) Con lettera del 2 agosto 2002, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a una parte delle misure concesse. La causa è stata quindi registrata con il numero C 53/2002.

(3) Nella decisione relativa all'apertura del procedimento formale (di seguito: decisione di apertura del procedimento) la Commissione non ha potuto escludere che il conferimento di capitale attuato dalla città anseatica di Brema a favore di Köllmann AG e il prestito parzialmente a tasso zero concesso da SWG Grundstücks GmbH & Co. KG (SWG) a Space Park Development GmbH & Co. KG contenessero elementi di aiuto di Stato non ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per quanto riguarda le altre affermazioni dei ricorrenti, la Commissione è giunta alla conclusione che non sussistano aiuti di Stato e che perciò, all'epoca dei fatti, non vi era ragione di perseguire ulteriormente la questione.

(4) La decisione della Commissione riguardo all'apertura del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sulla misura in oggetto.

(5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.

(6) Le osservazioni della Germania sono pervenute con le lettere del 12 settembre 2002, del 27 gennaio 2003 e del 16 aprile 2003. L'8 maggio 2003, la Commissione ha deciso di richiedere alla Germania, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(3), di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per poter stabilire la compatibilità delle misure in oggetto con il mercato comune. Con lettera del 16 giugno 2003, ricevuta il 17 giugno 2003, la Germania ha trasmesso informazioni supplementari.

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE MISURE IN OGGETTO

a) Space Park Bremen

(7) Space Park Bremen è un progetto di investimento di oltre 500 milioni di EUR su un'area di 26 ha comprendente svariate attività nel settore divertimento e tempo libero, in particolare una sorta di parco tematico denominato "Space Center", ristoranti, un cinema multisala, una discoteca, un albergo e un centro commerciale (al dettaglio). Il parco è in costruzione dalla fine del 2000 e l'apertura era prevista per la primavera 2003, ma è stata rinviata per ritardi imprevisti. Il terreno del parco si trova in un ex cantiere nel quartiere Gröpelingen della città di Brema, dove sono insediate altre due aree commerciali.

(8) Il progetto Space Park è stato avviato da Köllmann AG, un'impresa che opera a livello internazionale nello sviluppo di progetti immobiliari. Gli investitori sono la libera città anseatica di Brema, DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH (DEGI), una controllata del gruppo Dresdner Bank, e KanAM Euro Malls GmbH (KanAM). DEGI e KanAM sono attive sia sul piano dello sviluppo di progetti immobiliari a livello internazionale che negli investimenti in centri commerciali e di intrattenimento urbani.

b) Le misure in oggetto

(9) Il comune di Brema intendeva acquisire una partecipazione in Köllmann AG acquistando 2,96 milioni di azioni al prezzo unitario di 2,55 EUR, incluso un premio d'emissione di 1,75 EUR per azione. Tale somma corrispondeva al 7,98 % dell'aumento di capitale di Köllmann AG. Il prezzo totale ammontava a 12,782 milioni di EUR. In cambio, per la durata della partecipazione, la città di Brema avrebbe avuto il diritto di nominare uno dei sei membri del consiglio di vigilanza e di partecipare pro quota alla ripartizione di almeno il 50 % dell'utile di bilancio di Köllmann AG. Secondo i dati forniti dalla Germania, KanAM avrebbe dovuto acquisire una partecipazione in Köllmann AG alle stesse condizioni. In cambio, Köllmann AG avrebbe investito nel progetto Space Park.

(10) Secondo le affermazioni dei ricorrenti, il comune di Brema avrebbe concesso un prestito senza interessi per il finanziamento del progetto Space Park. In base alle informazioni fornite dalla Germania prima della decisione di apertura del procedimento, SWG aveva concesso un prestito del valore di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR) alla società originariamente firmataria del contratto, stipulato il 18 gennaio 1999, successivamente rilevato da Space Park KG; tale prestito fu erogato il 23 febbraio 1999. Con efficacia dal 15 aprile 1999, l'attuale Space Park Development GmbH & Co. KG è subentrata nel contratto di prestito in qualità di debitrice al posto della società precedente, con la quale non aveva alcun rapporto. Questo prestito è stato concesso almeno in parte a tasso zero.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(11) Nel corso del procedimento di esame formale, la Germania ha fornito ulteriori dati riguardo alla partecipazione del comune di Brema nella società Köllmann AG e al prestito parzialmente senza interessi concesso da SWG a Space Park Development GmbH & Co. KG.

a) Prevista partecipazione del comune di Brema in Köllmann AG

(12) Per quanto riguarda la prevista partecipazione del comune di Brema in Köllmann AG, la Germania ha comunicato alla Commissione che le quote dell'ex investitore Köllmann sono state rilevate e che perciò non vi sarà alcuna partecipazione della città di Brema in questa società. La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver autorizzato finora alcuna misura e che pertanto, indipendentemente dal fatto che la misura in oggetto contenga o meno elementi di aiuto di Stato, fino ad oggi essa non è stata concessa.

b) Prestito parzialmente senza interessi

(13) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la società privata Space Park Development GmbH & Co. KG, fondata da Köllmann AG per la realizzazione del progetto Space Park, è subentrata con efficacia dal 15 aprile 1999 a Space Park KG in qualità di debitrice per il prestito di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR) concesso da SWG. L'ex mutuataria Space Park KG è stata così esonerata dai diritti e dagli obblighi derivanti dal contratto di prestito. Il prestito è stato suddiviso in due tronconi (prestito I e prestito II) ed è soggetto - oltre a un diritto amministrativo di 25000 DEM e ad alcune modifiche minori apportate il 5 luglio 1999 e il 20 settembre 1999 - alle seguenti condizioni:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(14) Dalle informazioni fornite non emerge in alcun modo che gli interessi siano stati corrisposti o che il prestito sia stato rimborsato entro il termine prescritto, perciò la Commissione conclude che gli interessi non siano stati versati e che il prestito non sia mai stato rimborsato. La Commissione ritiene pertanto che i prestiti siano stati rinnovati a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2000 e dal 1o aprile 2000 e non siano ancora stati rimborsati.

(15) Nella lettera del 16 aprile 2003, la Germania afferma che il prestito non contiene aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura non sarebbe imputabile allo Stato poiché il prestito è stato erogato da SWG e non direttamente dallo Stato. SWG è un'impresa pubblica autonoma che non opera permanentemente sotto il controllo statale. A questo riguardo viene fatto riferimento alla cosiddetta sentenza Stardus(4) per sostenere che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli strumenti pecuniari possono essere qualificati come risorse statali solo quando "restino costantemente sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti"(5). La Germania si riferisce in particolare ai punti 55 e 57 della sentenza Stardust e argomenta che, anche se SWG fosse una società soggetta in modo permanente al controllo pubblico, il semplice fatto che un'impresa pubblica sia sottoposta a un tale controllo non è sufficiente per desumere che una misura adottata da un'impresa di questa natura sia imputabile allo Stato, ma è piuttosto necessaria un'analisi delle circostanze del caso di specie.

(16) Nonostante queste affermazioni, in una lettera precedente la Germania aveva proposto di richiedere retroattivamente al mutuatario il pagamento del tasso di interesse di riferimento applicabile. Tale proposta è stata accettata dal mutuatario Space Park Development GmbH & Co. KG con lettera del 13 giugno 2003 e confermata dalla Germania con lettera del 16 giugno 2003. La Germania sostiene perciò che il prestito non possa essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto è stato garantito mediante fideiussioni e altri strumenti di garanzia.

(17) La Germania afferma infine che, benché il prestito fosse stato concesso a Space Park Development GmbH & Co. KG, occorre tener conto del fatto che la società apparteneva al gruppo Köllmann e pertanto la sua situazione finanziaria doveva essere valutata nel contesto della situazione finanziaria di Köllmann AG, che all'epoca della concessione del prestito era annoverata tra le società di sviluppo di progetti immobiliari di maggior successo sul mercato tedesco. Le attuali difficoltà economiche di Köllmann AG non sarebbero pertanto rilevanti ai fini della valutazione della misura in oggetto, poiché non erano prevedibili all'epoca della concessione e della proroga del credito.

IV. VALUTAZIONE DELLE MISURE

1. Misure da valutare

a) Prevista partecipazione della libera città anseatica di Brema in Köllmann AG

(18) Per quanto riguarda la partecipazione della libera città anseatica di Brema in Köllmann AG, la Commissione constata che tale partecipazione non ha finora avuto luogo. Pertanto, non si ritiene necessario valutare la partecipazione della città di Brema in Köllmann AG ai fini di questa decisione e si dichiara la misura irrilevante. Eventuali partecipazioni future a questa o ad altre imprese dovranno essere esaminate in modo indipendente.

b) Prestito a favore di Space Park KG

(19) Il 18 gennaio 1999, SWG ha concesso a Space Park KG un prestito del valore di 26 milioni di DEM con un tasso di interesse del 3,8 %. Il termine per la restituzione del prestito era fissato al 15 aprile 1999. Qualunque aiuto eventualmente concesso in relazione a questo prestito non avrebbe superato in un arco di tre anni la soglia de minimis di 100000 EUR e non è stato perciò considerato nella decisione di apertura del procedimento.

c) Prestito a favore di Space Park Development GmbH & Co. KG

(20) Il 15 aprile 1999, Space Park Development GmbH & Co. KG ha rilevato gli obblighi relativi al prestito contratto da Space Park KG e le è subentrata quale debitrice del credito di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR) concesso da SWG. Sulla base delle ragioni sopra esposte, la valutazione approfondita deve riguardare solo questa misura.

2. Sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(21) Per poter valutare la misura in base alle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato CE, occorre stabilire se sussista effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(22) In base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il concetto di aiuto comprende qualunque vantaggio che viene finanziato in modo diretto o indiretto con risorse statali e che viene concesso direttamente dallo Stato o da istituzioni che operano sulla base di un mandato statale. Una misura rappresenta perciò un aiuto di Stato quando soddisfa quattro criteri: a) attribuzione di un vantaggio, b) attribuzione di tale vantaggio per mezzo di risorse statali, c) falsificazione o minaccia di falsificazione della concorrenza con conseguente danneggiamento degli scambi tra gli Stati membri e d) carattere selettivo della misura dovuto al conferimento di un vantaggio a determinate imprese.

(23) La Commissione deve perciò esaminare il prestito che costituisce l'oggetto del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE alla luce dei suddetti quattro criteri.

(24) La misura conferisce al mutuatario un vantaggio in quanto gli interessi applicati sono nettamente inferiori al tasso di riferimento della Commissione(6).

(25) La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato concessi per la realizzazione di un parco di divertimenti falsino o minaccino di falsare la concorrenza e danneggino perciò gli scambi tra gli Stati membri per le seguenti ragioni:

a) I grandi parchi di divertimenti come quello in oggetto sono parchi destinati a uno scopo specifico e interferiscono almeno potenzialmente con i flussi turistici.

b) Questi parchi aumentano l'offerta turistica delle regioni interessate.

c) La Commissione ha già emanato diverse decisioni relative agli aiuti di Stato a favore di parchi di divertimenti [Eurodisney(7), Parco Navi(8), Terra Mítica Park (Benidorm, Alicante)(9)] e agli investimenti nel turismo [alberghi(10), porti turistici(11), ecc.].

Indipendentemente dalle altre attività dello Space Park Bremen (cinema, centro commerciale, ecc.), la misura in oggetto può perciò falsare o minacciare di falsare la concorrenza e danneggiare in tal modo gli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, la misura favorisce indirettamente Köllmann AG, una società immobiliare che opera a livello internazionale, danneggiando anche per questa ragione gli scambi tra gli Stati membri.

(26) La misura favorisce la società Space Park Development GmbH & Co. KG, che alla data della concessione del prestito era controllata al 100 % da Köllmann AG. La misura in oggetto può perciò essere considerata selettiva.

(27) Occorre stabilire se la misura sia stata concessa con risorse statali e se sia imputabile allo Stato.

a) Ricorso a risorse statali e imputabilità allo Stato

(28) La Germania contesta il ricorso a risorse statali e l'imputabilità della concessione del prestito allo Stato, in quanto il credito è stato concesso da SWG, un'impresa pubblica, e non direttamente dalla libera città anseatica di Brema. La Commissione dubita che le motivazioni addotte dalla Corte di giustizia nella sentenza Stardust(12) possano essere applicate al caso in oggetto e ritiene piuttosto applicabili le motivazioni della sentenza "Air France"(13), nella quale i fatti in esame sembrano essere molto più simili a quelli alla base della presente decisione. Anche nel caso in cui fossero applicabili le motivazioni della sentenza Stardust, si dovrebbero ugualmente presupporre il ricorso a risorse statali e l'imputabilità allo Stato della misura in oggetto. Secondo la sentenza Stardust, l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato(14). L'avvocato generale Jacobs ha osservato a questo riguardo che, in ragione delle difficoltà probatorie e dell'ovvio pericolo di elusione, si dovrebbe evitare di considerare in modo restrittivo il tipo di prove da addurre. Prove indiziarie (anche articoli di stampa) potrebbero essere sufficienti(15). Poiché la Germania, nonostante l'ingiunzione a presentare informazioni, non ha fornito tutti i documenti, le informazioni e i dati che sarebbero stati necessari per la valutazione di questo aspetto, la Commissione ha dovuto esaminare i fatti sulla base delle informazioni disponibili.

(29) Per quanto riguarda la proprietà di SWG, la Germania ha fornito dati apparentemente contraddittori. Nella lettera del 20 giugno 2002, ricevuta durante la verifica preliminare, riguardo ai possibili elementi di aiuto relativi alla vendita fondiaria del Land di Brema, si indicava che SWG è di proprietà della libera città anseatica di Brema. Ai fini della decisione iniziale, la Commissione si è perciò basata sul fatto che la vendita del terreno da parte di SWG non contenesse elementi di aiuto di Stato. Nella lettera del 16 aprile 2003, la Germania ha dichiarato che SWG è una società di diritto privato di proprietà di Bremer Investitions-Gesellschaft mbH e non appartiene alla pubblica amministrazione della libera città anseatica di Brema, la quale non possiede partecipazioni in SWG. Tuttavia, in base alle informazioni disponibili(16), Bremer Investitions-Gesellschaft mbH è il fornitore di servizi centrale per tutte le questioni inerenti lo sviluppo territoriale e la promozione economica di Brema, in particolare in collegamento con le sue consociate WfG Bremer Wirtschaftsförderung GmbH, Bremer Aufbau-Bank GmbH e BIA Bremer Innovations-Agentur GmbH, ed è responsabile per tutte le forme di promozione dell'economia di Brema, in particolare per l'amministrazione dei programmi di sovvenzione. La competenza per l'amministrazione di questi programmi di sovvenzione è stata trasferita a Bremer Investitions-Gesellschaft mbH attraverso un contratto di diritto pubblico sulla base della cosiddetta "Beleihungsgesetz" (una legge per il trasferimento di incarichi di sovvenzione statale a persone giuridiche di diritto privato del 26 maggio 1998)(17). Secondo le relazioni di bilancio del 2000 e del 2001(18), al capitale sociale di Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, pari a circa 92 milioni di EUR, partecipano il Land di Brema (86,2 milioni di EUR), la libera città anseatica di Brema (4,464 milioni di EUR) e la città di Bremerhaven (0,736 milioni di EUR). La presidenza del consiglio di vigilanza è detenuta dal senatore per l'economia di Brema. Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che SWG, controllata di Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, è posseduta indirettamente dal Land di Brema e, di conseguenza, deve essere considerata un'impresa pubblica. Le risorse appartenenti a SWG rappresentano perciò risorse statali.

(30) Nonostante l'ingiunzione a fornire informazioni lo richiedesse esplicitamente, la Germania non ha presentato nessuna decisione, contratto, accordo, legge o altro documento che confutasse il fatto che Bremer Investitions-Gesellschaft e/o SWG - in forma aperta od occulta, in modo regolare o solo nel caso in oggetto - fungessero da estensione o da tramite per le autorità di Brema al fine di sovvenzionare Space Park Development GmbH & Co KG. In base alle informazioni in possesso della Commissione, in una risposta del senato di Brema del 10 settembre 2002 a un'interrogazione avanzata in consiglio comunale si dichiarava il ricorso a risorse statali e la partecipazione delle autorità di Brema alla concessione del prestito. Il senato di Brema ha risposto all'interrogazione come segue(19): "... SWG ha rifinanziato il prestito utilizzando, per l'importo di 24,53 milioni di DEM, il prezzo d'acquisto del terreno di AG-Weser, economicamente spettante alla libera città anseatica di Brema ('FHB'), e per l'importo di 1,47 milioni di DEM risorse di Bremer Investitions-Gesellschaft mbH ('BIG'). Nella valutazione delle circostanze, in particolare delle garanzie, i rappresentanti del senatore per l'economia, del senatore per le finanze, della cancelleria del Senato e di BIG riunitisi il 13 gennaio 1999 hanno considerato la concessione del prestito compatibile con la delibera collegiale del novembre 1998 relativa ad un'ampia trasformazione del progetto. In base allo statuto societario non era necessaria una risoluzione del consiglio di vigilanza di BIG per la rispettiva parte del prestito.

SWG ha inizialmente concesso il prestito a Space Park KG. Tale prestito è stato trasferito, su richiesta di Köllmann AG, a Space Park Development GmbH (Space Park Development GmbH & Co. KG) con i contratti del 15 giugno 1999 e del 5 luglio 1999. Space Park KG è responsabile in solido per il prestito nei confronti di SWG. In questo contesto, il prestito di SWG è stato diviso in due parti dell'importo di 1,47 milioni di DEM e di 24,53 milioni di DEM e sono state concordate le seguenti condizioni di interesse: per quanto riguarda la parte di prestito del valore di 1,47 milioni di DEM sono stati calcolati interessi del 3,8 % annuo fino al 30 giugno 1999 e successivamente del 4,73 % annuo. La parte di prestito del valore di 24,53 milioni di DEM è stata concessa senza interessi fino al 31 dicembre 1999. A partire dal 1o gennaio 2000, è stato applicato un interesse del 4,73 % annuo ..."

La Commissione constata che almeno 24,53 milioni di DEM delle risorse destinate al rifinanziamento del prestito erano imputabili economicamente alla libera città anseatica di Brema e devono perciò essere considerate come risorse statali. Osserva inoltre che la concessione dell'intero ammontare del prestito era soggetta all'autorizzazione delle autorità di Brema. Il prestito è perciò imputabile allo Stato. A questo riguardo, anche l'eventualità che una parte del prestito di SWG fosse stata finanziata con mezzi propri o con risorse di BIG sarebbe da considerarsi irrilevante. In base alla giurisprudenza, il fatto che queste risorse - come nel caso in oggetto - si trovino costantemente sotto il controllo pubblico, e perciò a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché vengano qualificate come risorse statali(20).

(31) La Commissione constata inoltre che la Germania, prima dell'apertura del procedimento e durante il suo svolgimento, si è offerta di modificare con effetto retroattivo le condizioni del prestito. Il 27 gennaio 2003 il mutuatario ha ricevuto una lettera in tal senso di SWG. L'accettazione del mutuatario del 13 giugno 2003 è stata comunicata con lettera del 16 giugno 2003. L'attuazione di questo impegno da parte di SWG può essere spiegata solo con il fatto che le autorità di Brema possono esercitare un'influenza sulla società in merito alle condizioni concordate per il prestito. Il fatto che le autorità di Brema siano riuscite a modificare retroattivamente le condizioni del prestito è apertamente in contraddizione con le affermazioni della Germania secondo le quali la misura non sarebbe imputabile allo Stato.

(32) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le risorse in oggetto sono statali e che la concessione del prestito è imputabile alle autorità di Brema.

b) Condizioni di prestito ed elementi di aiuto

(33) Per poter stabilire se la concessione di un prestito da parte di un'entità statale contenga elementi di aiuto di Stato, occorre in particolare verificare se l'impresa avrebbe potuto ottenere tale prestito sul mercato dei capitali privato a condizioni analoghe(21). L'elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra gli interessi che sarebbero stati applicati in base alle reali condizioni del mercato e quelli effettivamente pagati(22). Per determinare il criterio di mercato applicabile alla concessione di un prestito e calcolare l'equivalente sovvenzione, occorre fare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(23). In questa comunicazione, la Commissione stabilisce parametri teorici da utilizzare per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogati in più tronconi e degli elementi di aiuto dei prestiti a tasso agevolato.

(34) Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione, la Commissione utilizza un tasso di riferimento che riflette il valore medio dei tassi applicati per i prestiti a media e lunga scadenza (da cinque a dieci anni) provvisti delle normali garanzie nei diversi Stati membri. Il tasso di riferimento così calcolato rappresenta un tasso minimo, suscettibile di elevazione in casi di rischio particolare (ad esempio, quando l'impresa è in difficoltà o quando mancano le garanzie normalmente richieste dalle banche). In questi casi, la maggiorazione può raggiungere o perfino superare i 400 punti base, in particolare quando nessuna banca privata sarebbe disposta a concedere il prestito in oggetto.

(35) I fatti devono in ogni caso essere esaminati dal punto di vista del mutuante al momento della concessione del prestito. Se il mutuante è disposto a concedere un prestito a condizioni che nel settore bancario non verrebbero considerate normali, tale prestito contiene un elemento di aiuto che può essere quantificato. Secondo la giurisprudenza, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva(24). Di conseguenza, la Commissione deve valutare le condizioni del prestito nel contesto dell'anno 1999, quando venne concesso a Space Park Development GmbH & Co KG, e dell'anno 2000, quando venne prorogato a tempo indeterminato.

aa) Applicazione dei tassi di riferimento

(36) La Commissione osserva che la Germania si è impegnata a richiedere con effetto retroattivo il versamento dei tassi di riferimento applicati. Il tasso di riferimento della Commissione per la Germania è stato fissato al 4,73 % dal 1o gennaio 1999, al 4,76 % dal 1o agosto 1999, al 5,61 % dal 1o novembre 1999, al 5,7 % dal 1o gennaio 2000, al 6,33 % dal 1o gennaio 2001, al 5,23 % dal 1o dicembre 2001, al 5,06 % dal 1o gennaio 2002 e al 4,8 % dal 1o gennaio 2003.

bb) Assenza di motivazioni a sostegno dell'esistenza di un rischio particolare al momento della concessione del prestito

(37) In base alle informazioni fornite alla Commissione, nel caso in oggetto il tasso di riferimento non è stato elevato poiché, alla data della concessione del prestito (prestito I e prestito II), cioè sulla base delle informazioni disponibili alle autorità di Brema e di SWG nel 1999 e nel 2000, non era presumibile l'esistenza di particolari condizioni di rischio.

(38) Secondo i dati forniti dalla Germania, all'epoca della concessione e della proroga del credito il mutuatario non poteva essere considerato un'impresa in difficoltà. La società Space Park Development GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1997 da Köllmann AG appositamente per lo sviluppo del progetto Space Park. Secondo le informazioni disponibili, all'epoca della concessione del prestito Space Park Development GmbH & Co. KG non costituiva a nessun titolo un'impresa in difficoltà.

(39) Occorre tuttavia considerare che Space Park Development GmbH & Co. KG apparteneva al gruppo Köllmann, che aveva fornito una esplicita garanzia scritta per il prestito, perciò la sua situazione deve essere valutata nel contesto della situazione finanziaria di Köllmann AG, la quale ha manifestato di trovarsi in difficoltà finanziarie dal 2002. Ciò nonostante, all'epoca della concessione del prestito Köllmann AG era una delle principali società tedesche operanti nello sviluppo di progetti immobiliari, che nel 1997 aveva realizzato numerosi progetti di grande entità sia a livello nazionale che all'estero. All'epoca della concessione del prestito, Köllmann AG disponeva di un ragguardevole capitale di esercizio di 150 milioni di DEM (75 milioni di EUR), nettamente superiore all'importo del prestito. Alla fine del 1997, il conto profitti e perdite registrava un volume d'affari di quasi 308 milioni di DEM (154 milioni di EUR) e un utile di bilancio di circa 45 milioni di DEM (22,5 milioni di EUR). La concessione del prestito si basava inoltre su previsioni finanziarie altrettanto floride. Secondo il piano di finanziamento di Köllmann KG, sarebbero state finanziate tutte le passività derivanti dal progetto Space Park Bremen-Projekt eccedenti il flusso di cassa realizzato da Space Park Development GmbH & Co. KG. Per gli anni dal 1999 al 2002, le uscite previste sono state calcolate in circa 862 milioni di DEM (431 milioni di EUR) e le entrate in circa 960 milioni di DEM (480 milioni di EUR). Di conseguenza, il flusso di cassa previsto, pari a circa 100 milioni di DEM (50 milioni di EUR), avrebbe superato notevolmente l'importo del prestito. Si calcolava inoltre un utile di 200 milioni di DEM (100 milioni di EUR).

(40) Le previsioni sono state accuratamente controllate da SWG con l'ausilio della fiduciaria FIDES, una società di revisione indipendente che ha confermato le previsioni finanziarie.

(41) La Commissione conclude perciò che SWG aveva analizzato, prima della concessione del prestito, la situazione finanziaria di Space Park Development GmbH & Co. KG e quella della casa madre Köllmann AG e il piano di finanziamento del progetto Space Park Bremen, sia autonomamente che con l'aiuto della società di revisione FIDES. In base alle informazioni disponibili nel 1999 e nel 2000, un mutuante come SWG non aveva motivi per dubitare della solvibilità di Space Park Development GmbH & Co. KG o della casa madre Köllmann AG. La concessione e la proroga del prestito negli anni 1999 e 2000 non presentavano perciò alcun rischio ingiustificato.

(42) In base alle informazioni disponibili, il prestito era inoltre garantito con le misure normalmente richieste dalle banche private. Le garanzie utilizzate erano: una garanzia del gruppo Köllmann AG per il valore di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR), un debito fondiario di Köllmann AG del valore di 11 milioni di DEM (5,5 milioni di EUR) e una fideiussione solidale di Space Park KG del valore di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR). La Commissione osserva che la struttura di partecipazioni di Space Park KG negli anni 1999 e 2000 era la seguente: DEGI deteneva il 90 % delle quote, KanAm il 5 % e Köllmann AG il 5 %. Come già accennato, DEGI è una controllata di Dresdner Bank AG. Space Park KG disponeva e continua a disporre di un capitale di 290 milioni di DEM (ca. 145 milioni di EUR) ed era ed è tuttora proprietaria degli immobili di Space Park.

(43) Si può perciò concludere che il prestito di SWG a favore di Space Park Development GmbH & Co. KG era coperto da garanzie che, in base alle informazioni disponibili, avevano un valore adeguato e superavano in larga misura l'importo del prestito.

(44) Occorre inoltre rilevare che un prestito di 26 milioni di DEM (13 milioni di EUR) per un progetto di investimento di oltre 500 milioni di EUR appare relativamente ridotto ed esente da rischi particolari.

(45) Per quanto riguarda le prospettive del parco di divertimenti negli anni 1999 e 2000, la Commissione ricorda che, nello stesso periodo, erano stati avviati o realizzati diversi progetti simili, come il Parco Navi(25), Pompei Tech World(26) e Terra Mítica(27). In relazione a Pompei Tech World, la Commissione ha ad esempio riconosciuto che questo particolare segmento di mercato rappresentava un settore in fase di sviluppo e non era possibile stabilire se il tipo di progetto comportasse di per sé un rischio particolare.

(46) La Commissione conclude che, sulla base delle informazioni disponibili, all'epoca della concessione del prestito nel 1999 e della sua proroga nel 2000 non si poteva presupporre l'esistenza di un rischio particolare. Non si ravvisano perciò ragioni per elevare il tasso di riferimento rispetto al valore minimo.

cc) Rischi assunti da SWG con la proroga del prestito

(47) In base alle informazioni fornite, il prestito è stato prorogato a tempo indeterminato senza variazione delle condizioni. In generale, le banche private operanti nell'economia di mercato non prorogano i prestiti a tempo indeterminato (senza un piano di rimborso). Per questa ragione, la proroga del prestito contiene elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(48) Fino al marzo 2002, cioè fino al momento in cui le autorità di Brema e SWG sono venute definitivamente a conoscenza, sulla base delle informazioni disponibili(28), del peggioramento della situazione finanziaria di Köllmann AG, la Commissione non identifica alcuna motivazione per ritenere che il prolungamento del prestito comportasse un rischio più elevato. Non è raro che i progetti di grande portata come il progetto Space Park subiscono ritardi e richiedono una proroga del finanziamento. Non era necessario modificare le previsioni finanziarie, poiché il prestito continuava ad essere coperto dalle stesse garanzie. Per questo periodo, perciò, non vi è ragione per aumentare il tasso di riferimento applicabile rispetto al valore minimo.

(49) A partire dall'aprile 2002, viceversa, le autorità di Brema e SWG erano definitivamente informate del peggioramento della situazione finanziaria di Köllmann. Da questo momento in avanti è molto difficile stabilire se una banca privata avrebbe prorogato il prestito in oggetto alle stesse condizioni. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, da questo momento in avanti, la presenza di Köllmann come investitore principale nel progetto Space Park veniva gradualmente messa in discussione. Secondo il sesto paragrafo del primo titolo della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, nel caso di un'impresa in difficoltà la maggiorazione (rispetto al tasso minimo) può raggiungere i 400 punti base o perfino superarli se nessuna banca privata sarebbe disposta a prorogare il prestito. Nonostante l'ingiunzione a fornire informazioni, la Germania non ha fornito una motivazione chiara per la concessione di questa proroga. La Commissione ritiene perciò, considerando che il prestito continua ad essere garantito, che una maggiorazione di 400 punti base del tasso minimo sarebbe adeguata per tener conto del rischio più elevato a carico di SWG.

(50) La Commissione prende inoltre atto dell'impegno della Germania in merito al rimborso del prestito a breve termine. Qualora questo impegno venisse disatteso, il prestito dovrebbe essere interamente qualificato come aiuto al funzionamento a favore di Space Park Development GmbH & Co. KG e della sua casa madre Köllmann AG, anche tenendo conto della maggiorazione del tasso minimo applicata.

dd) Applicazione del metodo dell'interesse composto

(51) Per eliminare le possibili distorsioni della concorrenza risultanti da un aiuto di Stato, si rimanda la Germania alla Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali(29). La modifica con effetto retroattivo delle condizioni del prestito fa decadere il vantaggio sleale acquisito dall'impresa favorita nei confronti delle sue concorrenti sul mercato e ripristina le condizioni di concorrenza esistenti prima dell'erogazione del prestito. Poiché l'adeguamento retroattivo delle condizioni del prestito è paragonabile al recupero di un aiuto illegale, al prestito a medio termine senza interessi concesso a favore di Space Park Development GmbH & Co. KG sono applicabili i principi esposti nella citata comunicazione(30). Pur non potendo escludere un uso improprio di questo metodo in casi analoghi, nel presente caso la Commissione approverebbe l'applicazione retroattiva del tasso di riferimento senza ricorso al metodo dell'interesse composto. Gli Stati membri potrebbero infatti cercare di aggirare una prevedibile decisione negativa che ingiunga l'applicazione del tasso di riferimento sulla base del metodo dell'interesse composto modificando la misura con effetto retroattivo, in modo da applicare il tasso di riferimento in vigore ma secondo la formula dell'interesse semplice. L'applicazione del metodo dell'interesse composto appare perciò necessaria per assicurare che vengano neutralizzati completamente i vantaggi finanziari risultanti dall'aiuto. Gli interessi composti vengono calcolati sulla base degli interessi applicabili i quali, a loro volta, vengono calcolati sulla base del tasso di riferimento (adeguato), come descritto in precedenza.

3. Legittimità della misura

(52) La Commissione deplora la Germania per la concessione e la proroga del prestito attuate senza la previa notificazione richiesta dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE o per non aver strutturato il prestito sin dall'inizio senza elementi di aiuto.

4. Compatibilità della misura con il trattato CE

(53) Se la misura fosse compatibile con il trattato CE, la Commissione non dovrebbe adottare nessuna decisione negativa. Occorre perciò stabilire se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato comune. A questo riguardo si osserva che la Germania, con riferimento ai possibili elementi di aiuto del prestito in oggetto, non si è richiamata a nessuno dei regolamenti di esenzione previsti dal trattato.

(54) Non è applicabile nessuno dei regolamenti di esenzione dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. L'aiuto non è a carattere sociale e non viene concesso a singoli consumatori. Non ha altresì lo scopo di ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né quello di compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.

(55) Poiché l'aiuto non ha finalità regionale - non è destinato né a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche - gli aspetti regionali non possono giustificare né l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Secondo i dati forniti dalla Germania, la concessione dell'aiuto non era legata ad alcuna condizione. Non è perciò applicabile nessuno dei regolamenti di esenzione a carattere regionale.

(56) Non è possibile giustificare l'aiuto in questione con la motivazione che esso contribuisce a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca o che promuove la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

(57) Secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune quando agevola lo sviluppo di talune attività. In linea generale, questa condizione potrebbe realizzarsi nel caso del prestito in questione. Non sussistono tuttavia i presupposti per l'applicazione di questo regolamento di esenzione, poiché la concessione dell'aiuto non ha nessuna delle finalità citate in questa disposizione.

(58) L'aiuto non contribuisce neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(59) Di conseguenza, non è applicabile nessuna delle eccezioni al divieto di concessione di aiuti statali previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

V. CONCLUSIONI

(60) Per quanto riguarda il periodo successivo all'attuazione della presente decisione, sarà necessario eliminare l'aiuto statale illegale contenuto nel prestito mediante la sua restituzione o attraverso una sua modifica adeguata. Ad esempio, la Germania potrebbe modificare le condizioni del prestito elevando il tasso d'interesse di 400 punti base e adattandone la durata prevedendo una restituzione a breve termine.

(61) Per quanto riguarda il periodo precedente all'attuazione della presente decisione, la Commissione constata che il prestito contiene un aiuto di Stato da calcolarsi in base alla differenza tra il tasso d'interesse effettivamente richiesto e il tasso di riferimento applicabile, eventualmente aumentato di 400 punti base. La Germania dovrà richiedere al mutuatario la restituzione di questo aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune. All'importo esigibile dovrà essere applicato un tasso d'interesse corrispondente al tasso di riferimento in vigore all'epoca della concessione del prestito, maggiorato degli interessi maturati annualmente.

(62) Ai fini della quantificazione dell'elemento di aiuto contenuto nel prestito, occorrerà utilizzare in primo luogo il tasso di riferimento applicabile(31) dalla data di concessione del prestito alla data della sua proroga. Successivamente, occorrerà utilizzare il tasso di riferimento applicabile dalla data della proroga del prestito, cioè dal 1o gennaio 2000 per il prestito I e dal 1o aprile 2000 per il prestito II, fino al 31 marzo 2002(32). Infine, occorrerà utilizzare i tassi di riferimento applicabili, maggiorati di 400 punti base, per il periodo dal 1o aprile 2002 fino al rimborso dell'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune(33).

(63) Queste disposizioni sono essenzialmente in linea con le conclusioni accettate dalla Germania nel corso del procedimento amministrativo e con gli impegni da essa assunti successivamente.

(64) Per quanto riguarda la partecipazione di Brema alla società Köllmann AG, la Commissione conclude che la misura è decaduta poiché tale partecipazione non ha mai avuto luogo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito concesso il 15 aprile 1999 dalla Germania attraverso SWG Grundstücks GmbH & Co. KG a favore di Space Park Development GmbH & Co. KG contiene un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune da calcolarsi in base alla differenza tra il tasso d'interesse effettivamente versato e il tasso di riferimento di volta in volta applicabile, che a partire dal 1o aprile 2002 deve essere maggiorato di 400 punti base.

Articolo 2

La Germania dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per eliminare al più presto l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune contenuto nel prestito. In caso di mancata revoca del prestito, la Germania dovrà modificare immediatamente la misura applicando un tasso di interesse corrispondente al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base e varando una disposizione che ne preveda il rimborso a breve termine.

Articolo 3

La Germania dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per richiedere al mutuatario la restituzione dell'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune. All'importo dell'aiuto da restituire dovrà essere applicato il tasso di riferimento in vigore alla data di concessione del prestito maggiorato degli interessi maturati annualmente.

Articolo 4

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, la Germania dovrà comunicare alla Commissione le misure adottate per l'attuazione della stessa.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU C 246 del 12.10.2002, pag. 14.

(2) Cfr. nota 1.

(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4) Sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2002 relativa alla causa C-482/99, Francia/Commissione ("Stardust Marine"), Racc. 2002, I-04397.

(5) Sentenza Stardust, loc. cit., punto 37.

(6) Cfr. Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3) e i tassi di riferimento valevoli per la Germania dal 1o agosto 1997 (http://europa.eu.int/comm/ competition/state_aid/others/ reference_rates.html).

(7) Aiuto di Stato N 640/99 Francia (GU C 284 del 7.10.2000, pag. 4).

(8) Aiuto di Stato N 132/99 Italia (GU C 162 del 10.6.2000, pag. 23).

(9) Aiuto di Stato C 42/2001 Spagna (ex NN 14/01) (GU C 300 del 26.10.2001, pag. 2).

(10) Aiuto di Stato N 785/99 Italia (GU C 328 del 18.11.2000, pag. 32).

(11) Aiuto di Stato N 582/99 Italia (GU C 40 del 12.2.2000, pag. 2).

(12) Sentenza Stardust, loc. cit.

(13) Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 1996 relativa alla causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. 1996, II-2109, in particolare i punti 55-61.

(14) Sentenza Stardust, loc. cit., punto 55.

(15) Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in relazione alla causa Stardust, loc. cit., punto 68.

(16) Cfr. http://www.big-bremen.de/.

(17) Gazzetta ufficiale di Brema 1998, pag. 134 (rettificata nella Gazzetta ufficiale di Brema 1998, pag. 171). La costituzionalità della legge nella stesura del 17 ottobre 2000 (Gazzetta ufficiale di Brema 2000, pag. 399) è stata confermata dalla Corte costituzionale di Brema nel 2002 (cfr. sentenza del 15 gennaio 2002 relativa alla causa ST 1/01).

(18) Le relazioni di bilancio sono pubblicate al seguente indirizzo: http://www.big-bremen.de/.

(19) Cfr. lo stampato 15/1238 del consiglio comunale di Brema (Landtag), accessibile all'indirizzo http://www.bremische- buergerschaft.de/.

(20) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003 nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia/Commissione, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale, punto 33; e sentenza Stardust, loc. cit., punto 37.

(21) Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986 relativa alla causa 40/85, Belgio/Commissione ("Boch"), Racc. 1986, 2321, punto 13.

(22) Sentenza del tribunale di prima istanza del 30 aprile 1998 relativa alla causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. 1998, II-757, punto 52.

(23) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(24) Sentenza Stardust, loc. cit., punto 71.

(25) Aiuto di Stato N 132/99 - Italia (GU C 162 del 10.6.2000, pag. 33).

(26) Aiuto di Stato N 229/01 - Italia (GU C 330 del 24.11.2000, pag. 2).

(27) Aiuto di Stato C 42/2001 (ex NN 14/01) - Spagna (GU L 91 dell' 8.4.2003, pag. 23).

(28) Le autorità tedesche non hanno fornito dati precisi riguardo alla data in cui SWG è venuta definitivamente a conoscenza del peggioramento della situazione finanziaria di Köllmann AG. In un dibattimento richiesto nel consiglio comunale di Brema, il senatore per l'economia ha ammesso che Köllmann aveva informato le autorità di Brema delle proprie difficoltà finanziarie nel marzo 2002 (cfr. atti della 38o seduta del 15o consiglio comunale di Brema del 17.9.2002, n. di protocollo plenario PlPr 15/38, pag. 1761, consultabile all'indirizzo http://bremische-buergerschaft.de/). In mancanza di una data esatta, la Commissione presume che sia le autorità di Brema che la società SWG operante in loro vece siano state informate nel marzo 2002 e abbiano tenuto conto di queste informazioni a partire dall'aprile 2002.

(29) GU C 110 del 8.5.2003, pag. 21 (rettifica GU C 150 del 27.6.2003, pag. 3).

(30) Cfr. in particolare il sesto sottoparagrafo della Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 del 8.5.2003, pag. 21, e GU C 150 del 27.6.2003, pag. 3), che recita: "Sembrerebbe quindi che ... gli aiuti illegali abbiano l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L'applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione ...".

(31) Al 15.4.1999, il tasso di interesse in vigore per la Germania era del 4,73 %.

(32) Poiché i prestiti I e II sono senza scadenza, occorrerà applicare il tasso di riferimento maggiorato come segue: Per il prestito I: 5,70 % dal 1.1.2000 al 31.12.2000; 6,33 % dal 1.1.2001 al 30.11.2001;5,23 % dal 1.12.2001 al 31.12.2001; 5,06 % dal 1.1.2002 al 31.3.2002.Per il prestito II: 5,70 % dal 1.4.2000 al 31.12.2000; 6,33 % dal 1.1.2001 al 30.11.2001;5,23 % dal 1.12.2001 al 31.12.2001; 5,06 % dal 1.1.2002 al 31.3.2002.

(33) Poiché i prestiti I e II sono senza scadenza, occorrerà applicare il tasso di riferimento maggiorato come segue: 9.06 % dal 1.4.2002 al 31.12.2002; 8.80 % a partire dall'11.1.2003. Occorrerà inoltre tener conto di eventuali variazioni future del tasso di riferimento fino alla data di rimborso del prestito.

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