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Document 32003R2098

Regolamento (CE) n. 2098/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR)

GU L 316 del 29.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2098/oj

32003R2098

Regolamento (CE) n. 2098/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR)

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 29/11/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2098/2003 del Consiglio

del 27 novembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il patto di stabilità per l'Europa sud-orientale (PS) è un quadro di politica regionale istituito dalla comunità internazionale il 10 giugno 1999 a Colonia per sostenere gli sforzi dei paesi della regione verso la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica e al fine di conseguire la stabilità nell'intera regione.

(2) Il paragrafo 13 del PS prevede che il PS avrà un coordinatore speciale, nominato dall'Unione europea, previa consultazione del presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e di altri partecipanti, nonché previa approvazione da parte del presidente in carica dell'OSCE. Si dovrebbe pertanto provvedere alla definizione della procedura di nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità (coordinatore speciale).

(3) Il coordinatore speciale presiede il tavolo regionale dell'Europa sud-orientale, che assicura il coordinamento delle attività di e tra tre tavoli di lavoro. Il coordinatore speciale promuove il conseguimento degli obiettivi del PS ove quest'ultimo dia prova di apportare un valore aggiunto, al fine di favorire la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale, nonché di garantire la complementarità tra il lavoro del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(4) Il sostegno finanziario al regolare funzionamento del PS è un fattore importante per il conseguimento degli obiettivi della Comunità europea nella regione, in particolare per promuovere la cooperazione regionale e ottimizzare l'efficacia dell'assistenza comunitaria.

(5) Il regolamento (CE) n. 1080/2000(2) ha istituito un quadro giuridico che potrebbe coprire anche il sostegno finanziario della Comunità al PS.

(6) Il regolamento (CE) n. 1080/2000 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di estenderne l'ambito di applicazione al PS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1080/2000 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l'Europa sud-orientale (PS)";

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Nel quadro della sua politica di ricostruzione, di assistenza al ritorno dei profughi e degli sfollati e di cooperazione economica e regionale in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina, nonché della sua strategia per l'intera regione, la Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento della MINUK (quarto pilastro), dell'OHR e del coordinatore speciale del patto di stabilità.

2. Il finanziamento avviene in forma di sovvenzione a favore del bilancio della MINUK, dell'OHR e del coordinatore speciale.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 1 bis

Il coordinatore speciale è nominato su base annua dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.";

4) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:"È ammesso il cofinanziamento in natura."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Castelli

(1) Parere reso il 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

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