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Document 32003R1812
Commission Regulation (EC) No 1812/2003 of 15 October 2003 amending and correcting Regulation (EC) No 43/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Regolamento (CE) n. 1812/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
Regolamento (CE) n. 1812/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
GU L 265 del 16.10.2003, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R0043 | modifica | allegato 2 | 01/01/2003 | |
Modifies | 32003R0043 | modifica | articolo 46.2 | 16/10/2003 | |
Modifies | 32003R0043 | modifica | articolo 42.2 | 16/10/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006R0793 | 03/06/2006 |
Regolamento (CE) n. 1812/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0021 - 0022
Regolamento (CE) n. 1812/2003 della Commissione del 15 ottobre 2003 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 7, visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione(4), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 995/2003(6), ha fissato gli importi e le condizioni di concessione degli aiuti alla commercializzazione locale e alla commercializzazione "fuori della regione di produzione" per i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001. (2) Gli operatori riconosciuti che desiderino partecipare al regime di aiuto a favore della commercializzazione locale degli ortofrutticoli devono assumere gli impegni di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per meglio tenere conto delle pratiche contabili di tali operatori, è opportuno adattare i documenti necessari ai controlli da parte delle autorità competenti. (3) Per quanto riguarda l'aiuto alla commercializzazione "fuori della regione di produzione" è opportuno prevedere una deroga per il prodotto "pepe rosa" facente capo al codice NC 0910, che, essendo raccolto e non coltivato, non può rispondere alla condizione di identificazione delle particelle prevista nel contratto di campagna. (4) Il codice NC 0705 comprende le lattughe e le cicorie. L'allegato II del regolamento (CE) n. 43/2003 tiene conto delle lattughe, ma a causa di un errore materiale esclude le cicorie, che fanno parte della stessa nomenclatura. (5) È di conseguenza opportuno rettificare il regolamento (CE) n. 43/2003. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 43/2003 è modificato come segue: 1) all'articolo 42, il paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente: "b) tenere una contabilità separata o qualsiasi altro documento che offra le medesime garanzie in materia di controllo;"; 2) All'articolo 46, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente: "d) I riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e, nel caso delle organizzazioni di produttori, i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore interessato; i riferimenti delle particelle non devono essere comunicati nel caso del pepe rosa, che fa capo al codice NC 0910;". Articolo 2 All'allegato II del regolamento (CE) n. 43/2003, nella colonna II la descrizione dei prodotti corrispondenti al codice NC ex 0705 è rettificata come segue: ">SPAZIO PER TABELLA>". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. (3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. (4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11. (5) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25. (6) GU L 144 del 12.6.2003, pag. 3.