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Document 32003R1598

Regolamento (CE) n. 1598/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

GU L 229 del 13.9.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1598/oj

32003R1598

Regolamento (CE) n. 1598/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 13/09/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 1598/2003 della Commissione

del 12 settembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(4), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.

(2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1540/2003(6), per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:"Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o novembre 2001."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(4) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

(5) GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23.

(6) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 38.

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