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Document 32003R0493

    Regolamento (CE) n. 493/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001

    GU L 73 del 19.3.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/493/oj

    32003R0493

    Regolamento (CE) n. 493/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 19/03/2003 pag. 0005 - 0005


    Regolamento (CE) n. 493/2003 della Commissione

    del 18 marzo 2003

    che deroga al regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/2002(3), gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, devono stabilire un periodo unico per la presentazione delle domande di premi per pecora e per capra.

    (2) La Francia ha fissato come periodo il mese di gennaio. A causa delle difficoltà amministrative incontrate nei dipartimenti francesi d'oltremare nell'applicazione di questo periodo, è necessario autorizzare la Francia a stabilire per i suddetti dipartimenti un periodo che differisca da quello fissato per la Francia continentale. Occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione "ovini-caprini",

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001, per il 2003 la Francia può stabilire per i dipartimenti francesi d'oltremare, entro il 30 aprile 2003, un periodo diverso rispetto a quello fissato per il resto di tale Stato membro.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

    (2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

    (3) GU L 95 del 12.4.2002, pag. 12.

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