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Document 32003R0399

Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

GU L 59 del 4.3.2003, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. impl. da 32004R0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/399/oj

32003R0399

Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2003 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione

del 3 marzo 2003

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione(5) ha stabilito, negli allegati, i bilanci previsionali ed ha fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti per il 2003.

(2) Per sviluppare il potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e per soddisfare l'incremento della domanda locale occorre aumentare il numero di femmine dei riproduttori della specie suina.

(3) I codici della nomenclatura combinata relativi ai conigli sono stati modificati, a decorrere dal 1o gennaio 2003, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(6). Occorre pertanto rettificare l'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(4) L'aiuto comunitario per l'approvvigionamento di riso lavorato destinato al consumo diretto per Madera dev'essere specificato rettificando l'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(5) Per consentire l'avvio, a tempo debito, dell'approvvigionamento di olio d'oliva di Madera, è opportuno aumentare la quantità prevista all'allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 98/2003 e precisare che tale quantitativo dev'essere assegnato senza distinzione di categoria.

(6) A seguito della constatazione di un errore materiale, occorre rettificare la designazione delle carni di animali della specie domestica suina di cui all'allegato V, parte 9, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

(8) A seguito dell'attuazione delle modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento stabilite dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002(8), il regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1270/2001(10), e il regolamento (CE) n. 1325/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità(11), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/1997(12), diventano caduchi. Occorre abrogare pertanto tali regolamenti.

(9) Dato che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003, si deve prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per il pollame e le uova, le carni suine, i cereali e i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati e rettificati conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1324/96 e (CE) n. 1325/96 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2 dell'allegato si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

(5) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

(6) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(7) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

(8) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3.

(9) GU L 171 del 10.7.1996, pag. 3.

(10) GU L 175 del 28.6.2001, pag. 7.

(11) GU L 171 del 10.7.1996, pag. 5.

(12) GU L 182 del 10.7.1997, pag. 13.

ALLEGATO

1. Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati nel modo seguente:

a) all'allegato II, parte 3, la prima rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) all'allegato III, parte 3, nella colonna "Quantità (in tonnellate)" della tabella "MADERA", la cifra "200" alla rubrica "Olio d'oliva" è sostituita dalla cifra "300".

2. Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 98/2003 sono rettificati nel modo seguente:

a) all'allegato II, parte 2, la terza rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) all'allegato III, parte 2, la tabella del riso lavorato per Madera è sostituita dalla seguente tabella:

"MADERA

>SPAZIO PER TABELLA>"

c) all'allegato III, parte 3, la tabella degli oli vegetali per Madera è sostituita dalla seguente tabella:

"MADERA

>SPAZIO PER TABELLA>"

d) all'allegato V, parte 9, nella colonna "designazione delle merci", la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo: "Carni congelate degli animali della specie suina domestica".

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