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Document 32003R0122

    Regolamento (CE) n. 122/2003 della Commissione, del 23 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    GU L 20 del 24.1.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/122/oj

    32003R0122

    Regolamento (CE) n. 122/2003 della Commissione, del 23 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 24/01/2003 pag. 0017 - 0018


    Regolamento (CE) n. 122/2003 della Commissione

    del 23 gennaio 2003

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5).

    (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

    (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

    (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

    (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

    (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

    C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

    C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

    C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

    C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

    C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

    C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

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