EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003G0204(01)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi

GU C 26 del 4.2.2003, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G0204(01)

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Gazzetta ufficiale n. C 026 del 04/02/2003 pag. 0002 - 0003


Risoluzione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi

(2003/C 26/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO CHE:

1. La direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi(1), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), si propone di giungere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono portare a falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute o ai suoi beni da un prodotto difettoso. Per offrire una soluzione adeguata al problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna, la direttiva impone la responsabilità senza colpa del produttore per i danni causati dai suoi prodotti difettosi.

2. Per produttore si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso (cfr. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva). Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ed è responsabile allo stesso titolo del produttore (cfr. articolo 3, paragrafo 2, della direttiva).

3. Quando non può essere individuato il produttore o l'importatore del prodotto, si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o dell'importatore o della persona che gli ha fornito il prodotto (cfr. articolo 3, paragrafo 3, della direttiva). Ad eccezione di questo articolo specifico, la direttiva non contiene disposizioni riguardanti la responsabilità del fornitore.

4. All'atto dell'adozione della direttiva (1025a sessione del Consiglio del 25 luglio 1985) è stata iscritta nel verbale del Consiglio una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa al campo di applicazione della direttiva nella quale era precisato che: "Per quanto riguarda l'interpretazione degli articoli 3 e 12, il Consiglio e la Commissione ritengono di comune accordo che nulla impedisca che ogni Stato membro possa prevedere nella sua legislazione nazionale norme relative alla responsabilità degli intermediari, poiché la responsabilità degli intermediari non è considerata dalla direttiva. Vi è anche accordo sul fatto che, secondo la direttiva, gli Stati membri possono stabilire le norme concernenti la reciproca ripartizione finale della responsabilità tra vari produttori responsabili (cfr. articolo 3) e gli intermediari."

Nel contempo, è stata inserita nel verbale del Consiglio la seguente dichiarazione riguardante l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3: "Il Consiglio prende atto che per 'fornitore', all'articolo 3, paragrafo 3, si intende la persona che opera nella catena di distribuzione."

5. In una sentenza del 25 aprile 2002 (causa C-52/00) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la direttiva cerca di raggiungere nelle materie da essa disciplinate la completa armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (cfr. anche sentenze emesse lo stesso giorno relative alle cause C-154/00 e C-183/00). Inoltre la Corte di giustizia ha anche stabilito nella causa C-52/00 che una legislazione nazionale secondo la quale il fornitore di un prodotto difettoso deve essere responsabile in tutti i casi e allo stesso titolo del produttore costituisce una violazione della direttiva.

6. Pertanto sembra che gli Stati membri non possano più prevedere norme sulla responsabilità dei fornitori, cioè delle persone che operano nella catena di distribuzione basate sullo stesso sistema di responsabilità della direttiva per quanto riguarda la responsabilità dei produttori. Ad eccezione dei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 3, sembra essere precluso un sistema di responsabilità basato sulla responsabilità oggettiva dei fornitori.

7. Questa situazione giuridica solleva preoccupazione perché, come indica il paragrafo 3, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 3, la direttiva non contiene disposizioni sulla responsabilità del fornitore.

8. La possibilità di prevedere norme sulla responsabilità dei fornitori, comprese norme sulla responsabilità oggettiva, potrebbe comportare aspetti positivi per i consumatori a prescindere dal fatto che dette norme vengano stabilite a livello nazionale o comunitario. In determinati casi il consumatore potrebbe intentare l'azione di risarcimento contro il produttore, i fornitori successivi compreso il venditore del prodotto, o tutti gli intermediari. Ciò potrebbe migliorare le possibilità del consumatore di ottenere realmente un risarcimento.

Il Consiglio ricorda altresì che uno degli obiettivi generali della Comunità è quello di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, quale definito agli articoli 95 e 153 del trattato.

9. IL CONSIGLIO RILEVA che, tenuto conto di quanto precede, occorre valutare se la direttiva 85/374/CEE quale modificata dalla direttiva 1999/34/CE debba essere modificata in modo tale da consentire che a livello nazionale siano stabilite norme sulla responsabilità dei fornitori fondate sulle stesse basi del sistema di responsabilità dei produttori previsto dalla direttiva.

(1) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(2) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20.

Top