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Document 32003D0828
2003/828/EC: Commission Decision of 25 November 2003 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4335)
2003/828/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4335]
2003/828/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4335]
GU L 311 del 27.11.2003, p. 41–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrogato da 32005D0393
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 32003D0218 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32004D0034 | sostituzione | allegato | 06/01/2004 | |
Modified by | 32004D0034 | sostituzione | articolo 3.2 | 06/01/2004 | |
Modified by | 32004D0430 | sostituzione | ANN1 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004D0550 | sostituzione | articolo 3.1 | 05/08/2004 | |
Modified by | 32004D0550 | sostituzione | allegato 1 | 05/08/2004 | |
Modified by | 32004D0762 | sostituzione | articolo 2.1 | 16/11/2004 | |
Modified by | 32004D0762 | modifica | articolo 1 | 16/11/2004 | |
Modified by | 32004D0762 | complemento | allegato 1 | 16/11/2004 | |
Modified by | 32004D0898 | modifica | allegato 1 | 27/12/2004 | |
Modified by | 32005D0138 | modifica | allegato 1 | 21/02/2005 | |
Modified by | 32005D0138 | modifica | articolo 3.2 | 21/02/2005 | |
Modified by | 32005D0138 | sostituzione | articolo 3.1 | 21/02/2005 | |
Modified by | 32005D0216 | aggiunta | articolo 3 BI | 19/03/2005 | |
Modified by | 32005D0216 | sostituzione | articolo 3.1 | 19/03/2005 | |
Repealed by | 32005D0393 |
2003/828/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4335]
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0041 - 0045
Decisione della Commissione del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2003) 4335] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/828/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La decisione 2003/218/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE(2), modificata dalla decisione 2003/535/CE(3), è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei primi mesi del 2003. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone. (2) Vista l'evoluzione della situazione, in particolare l'isolamento di un nuovo sierotipo in Sardegna e in Corsica (sierotipo 4) e la reinsorgenza del sierotipo 2 nelle Isole Baleari, occorre riesaminare le aree geografiche globali all'interno delle quali devono essere istituite zone di protezione e di sorveglianza. (3) È necessario distinguere cinque "zone soggette a restrizioni" globali in base al sierotipo o ai sierotipi isolati: Isole Baleari e Italia continentale settentrionale (esclusivamente sierotipo 2), Sardegna e Corsica (sierotipi 2 e 4), Italia continentale meridionale (sierotipi 2 e 9 e in misura minore 4 e 16), nonché per la Grecia due zone in cui negli anni scorsi sono stati isolati sierotipi diversi in varie località. (4) Conformemente a quanto richiesto dalla Grecia, è opportuno operare una distinzione tra la parte continentale del territorio di tale Stato membro, per il quale possono essere applicate deroghe al divieto di uscita in relazione agli scambi intracomunitari, e il resto del territorio per il quale occorre che tali deroghe siano limitate esclusivamente ai movimenti interni. (5) Visti il divieto di vaccinazione nelle zone di sorveglianza stabilito dalla direttiva 200/75/CE e l'evoluzione della situazione epidemiologica sul terreno, è opportuno lasciare la decisione in merito alla delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza alle autorità competenti degli Stati membri interessati. (6) Le deroghe al divieto di uscita degli animali dalle zone di protezione e di sorveglianza vanno autorizzate sulla scorta di un'analisi dei rischi che tenga conto dei dati raccolti mediante il piano di sorveglianza dell'attività del virus nel luogo di origine, della destinazione degli animali e della loro eventuale vaccinazione. (7) È opportuno stabilire le condizioni alle quali è necessario che si svolga il transito di animali attraverso le zone di protezione e di sorveglianza. (8) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/218/CE sostituendola con la presente decisione. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza ("zone soggette a restrizioni") ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE. La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da tali zone o in transito nelle stesse. La presente decisione non concerne i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 Delimitazione delle zone soggette a restrizioni 1. La delimitazione delle zone soggette a restrizioni A, B, C, D e E figura all'allegato I. Per le summenzionate zone, possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto nel rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione. 2. Per la Grecia, il divieto di uscita si applica esclusivamente ai movimenti interni dalla zona E alla zona D indicate all'allegato I. Articolo 3 Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni 1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia e dell'Italia, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3. 2. In Francia e in Italia, per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne qualora: a) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 100 giorni; oppure b) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes adulti; e c) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico. 3. In Grecia, l'autorità competente concede inoltre deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne qualora: a) nelle 72 ore prima della spedizione gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffussione su gel di agar (AGID)]; e b) all'atto del prelievo per l'esecuzione della prova gli animali siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficace per oltre quattro giorni. 4. È predisposta una procedura canalizzata, sotto il controllo dell'autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo. Articolo 4 Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione L'autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione immediata in uno Stato membro qualora: a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti: i) i dati disponibili attraverso il piano di sorveglianza sull'attività dei vettori; ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello; iii) i dati entomologici sull'itinerario di cui al punto ii); iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori; v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE(4); b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto; c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dall'autorità competente, sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione immediata; d) l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione. Articolo 5 Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari 1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a partire dalle zone soggette a restrizioni A, B, C e D elencate nell'allegato I per le spedizioni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni destinati agli scambi intracomunitari soltanto qualora: a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3; e b) previa approvazione da parte dello Stato membro di destinazione. 2. Lo Stato membro di origine che si avvale della deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE(5), 88/407/CEE(6), 89/556/CEE(7), 91/68/CEE(8) e 92/65/CEE del Consiglio(9): "animali/sperma/ovuli/embrioni(10) in conformità della decisione 2003/828/CE." Articolo 6 Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni 1. Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata in tale allegato è autorizzato qualora gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori. 2. Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE: "Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2003/828/CE." Articolo 7 Misure di attuazione Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 8 Abrogazione La decisione 2003/218/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione. Articolo 9 Applicabilità La presente decisione si applica a decorrere dal 17 dicembre 2003. Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. (2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35. (3) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 40. (4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (5) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. (6) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (7) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. (8) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. (9) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (10) Depennare la menzione non pertinente. ALLEGATO I (Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza) Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16) Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> Zona B (sierotipo 2) Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2 Italia: >SPAZIO PER TABELLA> Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2 Spagna: Islas Baleares Zona C (sierotipi 2 e 4) Francia: Corse du sud, Haute Corse Italia: >SPAZIO PER TABELLA> Zona D L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E. Zona E Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo. ALLEGATO II A. Gli animali vivi devono essere stati: 1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico; 2) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno sette giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena; 3) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno sette giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno sette giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena; 4) protetti dagli attacchi di Culicoïdes durante il trasporto al luogo di carico. B. Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati: 1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l'ultimo prelievo per il carico in questione; 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni sette giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma. C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati: 1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni; 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta; 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.