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Dokument 32003D0778

2003/778/CE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37.398 — Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League) (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2003) 2627]

GU L 291 del 8.11.2003, s. 25–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentets juridiske status I kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/778/oj

32003D0778

2003/778/CE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37.398 — Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League) (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2003) 2627]

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2003 pag. 0025 - 0055


Decisione della Commissione

del 23 luglio 2003

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(COMP/C.2-37.398 - Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League)

[notificata con il numero C(2003) 2627]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/778/CE)

SOMMARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1/2003(2), in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa presentata dall'UEFA il 1o febbraio 1999 in conformità all'articolo 2 del regolamento n. 17 e la notifica allo scopo di ottenere un'esenzione presentata dall'UEFA il 1o febbraio 1999 e successive modifiche del 13 maggio 2002 in conformità all'articolo 4 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione del 18 luglio 2001 di avviare il procedimento nel presente caso,

dopo aver dato alle imprese interessate l'opportunità(3) di rendere noto il proprio punto di vista sugli addebiti mossi dalla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento della Commissione (CE) n. 2842/98 del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato(4),

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore relativa al presente caso(5)

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

(1) La presente decisione concerne le regole, i regolamenti e qualsiasi decisione di esecuzione presa dalla Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dai suoi membri relativamente all'accordo di vendita congiunta dei diritti commerciali(6) della UEFA Champions League, competizione calcistica paneuropea per squadre di club. Il "regolamento della UEFA Champions League" concede all'UEFA, come ente incaricato della vendita congiunta, il diritto esclusivo di vendere determinati diritti commerciali della UEFA Champions League per conto dei club calcistici partecipanti. L'accordo di vendita congiunta limita la concorrenza tra i club calcistici, nel senso che ha l'effetto di coordinare la politica dei prezzi e tutte le altre condizioni commerciali di tutte le singole società di calcio che producono il contenuto UEFA Champions League. Tuttavia, la Commissione ritiene che tali disposizioni restrittive possano essere esentate nelle specifiche circostanze di questo caso. L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA offre al consumatore il vantaggio di usufruire di prodotti mediatici incentrati su questo torneo calcistico paneuropeo per squadre di club che vengono commercializzati tramite un singolo punto vendita e che non potrebbero altrimenti essere prodotti e distribuiti con eguale efficienza.

2. LE PARTI

(2) L'UEFA è una società, legalmente costituita e registrata sul registro delle società ai sensi del codice civile svizzero, con sede principale in Nyon, Svizzera(7). L'UEFA è un'associazione di associazioni calcistiche nazionali. I suoi membri comprendono le associazioni calcistiche nazionali dei paesi situati nel continente europeo(8). Attualmente l'UEFA conta 51 membri, 21 dei quali si trovano nel SEE(9).

(3) L'UEFA è l'organismo normativo del calcio europeo. L'UEFA ha la giurisdizione esclusiva in merito all'organizzazione e all'abolizione delle competizioni internazionali in Europa alle quali partecipano le federazioni e/o le società calcistiche ad essa affiliate. Gli altri tornei o le altre competizioni internazionali richiedono l'approvazione dell'UEFA(10) tranne quelle organizzate dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA). L'UEFA organizza diversi tornei calcistici europei oltre alla UEFA Champions League.

(4) Il congresso dell'UEFA è il supremo organo di controllo dell'UEFA. Ciascuna associazione calcistica nazionale dispone di un voto al congresso(11). Il congresso adotta lo statuto dell'UEFA. Esso elegge il presidente(12) e il comitato esecutivo(13). Il comitato esecutivo comprende il presidente e 13 membri che devono detenere una carica all'interno dell'associazione nazionale affiliata(14). Il comitato esecutivo gestisce l'UEFA, tranne nella misura in cui ne ha delegato la responsabilità al direttore generale(15) da esso nominato(16). Il comitato esecutivo redige le regole che governano le condizioni per la partecipazione e l'allestimento delle competizioni UEFA, compreso il "regolamento della UEFA Champions League". Condizione per l'ingresso nella competizione della UEFA Champions League è che ciascuna associazione affiliata e/o club affiliato a una federazione accettino di conformarsi allo statuto, al regolamento e alle decisioni degli organi dell'UEFA competenti(17).

3. L'ACCORDO NOTIFICATO

3.1. La UEFA Champions League

3.1.1. Le origini della UEFA Champions League

(5) La UEFA Champions League è la più prestigiosa competizione per squadre di club dell'UEFA. Nata prima della stagione 1955/1956 con la denominazione Coppa dei Campioni d'Europa, la competizione ha cambiato nome e formula prima della stagione 1992/1993. La UEFA Champions League è aperta ai club campioni nazionali di ciascuna federazione affiliata, nonché ai club che terminano subito dietro ai primi nelle classifiche dei campionati nazionali. Il numero di club che ciascuna federazione può iscrivere dipende dalla posizione della federazione nazionale nella classifica dei coefficienti dell'UEFA. Comprese le fasi eliminatorie, alla UEFA Champions League partecipano 96 squadre di club.

3.1.2. La formula della UEFA Champions League

(6) La formula della UEFA Champions League in vigore all'epoca della notificazione(18) comprendeva due fasi di qualificazione prima della UEFA Champions League vera e propria. La UEFA Champions League vera e propria consisteva in due fasi iniziali suddivise in gironi e in una fase finale a eliminazione diretta comprendente quarti di finale, semifinali e finale. Il 10-11 luglio 2002 il comitato esecutivo dell'UEFA ha deciso di sostituire la seconda fase in gironi con una fase ad eliminazione diretta a partire dalla stagione 2003/2004. Con l'eliminazione della seconda fase in gironi, nella UEFA Champions League 2003/2004 sarà disputato un totale di 125 incontri suddivisi in 13 giornate.

(7) Dalla stagione 2003/2004 il torneo comprenderà le seguenti fasi: 80 club parteciperanno a tre turni iniziali eliminatori giocando un totale di 160 partite, necessarie per ottenere le 16 squadre qualificate che andranno ad aggiungersi alle 16 migliori squadre qualificate automaticamente alla UEFA Champions League. L'amministrazione UEFA seleziona le teste di serie nei turni di qualificazione e nei due turni a gironi in base al piazzamento dei club nelle classifiche redatte ad inizio stagione. Queste classifiche vengono stilate con il criterio della combinazione tra il coefficiente della federazione nazionale e le prestazioni del singolo club nelle competizioni UEFA dello stesso periodo. Nei turni preliminari gli accoppiamenti vengono stabiliti con un sorteggio tra lo stesso numero di club testa di serie e non testa di serie. Dal terzo turno di qualificazione l'UEFA ha la facoltà di formare i gironi in base ai principi stabiliti. Ai fini del sorteggio, i 32 club calcistici partecipanti alla fase a gironi della UEFA Champions League vengono suddivisi in otto gruppi di quattro in base alle suddette classifiche. Tutti gli incontri vengono disputati in base al calendario UEFA. Le sedi, le date e gli orari d'inizio di tutte le gare di qualificazione devono essere confermati e comunicati all'amministrazione UEFA dalle federazioni nazionali di appartenenza dei club calcistici interessati.

(8) Le associazioni aderenti e le relative organizzazioni o club affiliati vendono i diritti mediatici di questi tre turni di qualificazione. L'UEFA non partecipa alla vendita di tali diritti, pertanto l'UEFA non si assume nessuna responsabilità organizzativa né amministrativa, se non quella di condurre il sorteggio e designare gli arbitri e i "delegati" a controllo degli standard sportivi e disciplinari. L'UEFA non partecipa alla selezione o alla nomina di fornitori di servizi terzi per fornire i servizi correlati a una gara. L'UEFA non partecipa neppure alla produzione della copertura totale audiovisiva delle gare o alla scelta dei partner commerciali: sponsor, fornitori o licenziatari.

(9) I club calcistici non hanno esteso l'accordo di vendita congiunta a questi tre turni di qualificazione, pertanto le modalità di cessione dei relativi diritti non sono pertinenti ai fini della presente decisione. Sembrerebbe che l'UEFA e i club calcistici abbiano deciso di non estendere il proprio accordo di vendita congiunta a queste partite in quanto la domanda per questi incontri di qualificazione preliminari è piuttosto limitata o di natura locale. Gli incontri che avranno luogo tra piccoli e grandi club in base al sistema di designazione di teste di serie dell'UEFA sono privi di interesse sovranazionale europeo. La domanda in genere proviene dalle emittenti dei paesi delle due squadre interessate. Inoltre per l'UEFA i costi di gestione del marchio e di presentazione della UEFA Champions League aumenterebbero notevolmente se nell'accordo di vendita congiunta fossero inclusi tutti gli incontri di qualificazione (oltre 100 partite). L'UEFA dovrebbe infatti effettuare sopralluoghi e visitare tutte le sedi degli incontri. Inoltre dovrebbe assicurare la conformità con tutti gli standard UEFA Champions League in materia di infrastrutture di trasmissione. Dovrebbe garantire che vengano forniti stadi "puliti" per poter accogliere i partner commerciali della UEFA Champions League ecc. L'UEFA dovrebbe quindi accertare il rispetto di tutti gli altri obblighi che le società calcistiche devono osservare per partecipare alla UEFA Champions League. Questo spiegherebbe come l'UEFA e i club calcistici non trovino redditizio vendere congiuntamente questi diritti televisivi, né ritengano indispensabile limitare l'autonomia di marketing dei singoli club calcistici.

(10) Le partite della fase di qualificazione vengono disputate con il sistema ad eliminazione diretta e incontri di andata e ritorno a campi invertiti. La squadra che segna il maggior numero totale di reti nelle due partite si qualifica per il turno successivo (secondo turno di qualificazione, terzo turno di qualificazione o UEFA Champions League, a seconda dei casi). Il club calcistici sconfitti nel primo e nel secondo turno di qualificazione sono eliminati dalla competizione. I 16 club sconfitti nel terzo turno di qualificazione acquisiscono il diritto di partecipare al primo turno della Coppa UEFA in corso.

(11) A partire da settembre i 32 club qualificati iniziano la fase a gironi, comprendente otto gruppi di quattro squadre. I vincitori e i secondi classificati di questi otto gironi, in totale 16 squadre, passano alla seconda fase ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le squadre sopravvissute gareggiano nei quarti di finale. Nei quarti di finale (8 club) e nelle semifinali (4 club), le squadre si affrontano tra loro due volte, una in casa e una in trasferta, e si qualifica per il turno successivo la squadra che totalizza il maggior numero di goal. I due vincitori delle due semifinali giocheranno la finale, in un'unica partita.

(12) Le partite vengono disputate il martedì e il mercoledì sera a partire da settembre, mentre la finale si disputa in maggio. Di norma le partite della UEFA Champions League hanno inizio alle 20.45 (Central European Time - ora dell'Europa centrale). La UEFA Champions League quindi evita di interferire con le partite dei campionati nazionali, in gran parte disputate nei fine settimana, e con quelle della Coppa UEFA, disputate per la maggior parte il giovedì.

3.1.3. Il ruolo dell'UEFA nella UEFA Champions League

(13) L'UEFA ha la responsabilità organizzativa e amministrativa della UEFA Champions League. L'UEFA gestisce la procedura di sorteggio e approva i partecipanti. L'UEFA nomina gli arbitri, i delegati degli incontri e gli osservatori degli arbitri e ne copre le spese. È l'organismo disciplinare che sorveglia e regolamenta tutti gli aspetti della competizione. L'UEFA sceglie e nomina un'ampia gamma di fornitori di servizi per fornire i servizi correlati a ciascuna gara(19).

(14) Television Event and Media Marketing AG (TEAM), una società di marketing indipendente, assiste l'UEFA nell'implementazione e nel follow-up degli aspetti commerciali della UEFA Champions League. In qualità di agente sotto il controllo e la responsabilità dell'UEFA, TEAM conduce le trattative con i partner commerciali. Gli accordi vengono firmati ed eseguiti dall'UEFA, che si assume tutte le responsabilità legali.

(15) L'UEFA organizza la copertura audiovisiva completa di ciascuna partita. I partner televisivi dell'UEFA agiscono in qualità di emittenti ospiti per le partite disputate all'interno del rispettivo territorio. L'UEFA si assume le responsabilità verso le emittenti qualora una partita debba essere annullata o rinviata.

(16) Oltre agli operatori del settore dei media, l'UEFA ha tre tipi di partner commerciali: sponsor, fornitori(20) e licenziatari(21).

3.1.4. Il ruolo dei club calcistici nella UEFA Champions League

(17) I club partecipanti forniscono una squadra di giocatori e lo stadio. L'UEFA non ha contatti diretti con i proprietari degli stadi. I club calcistici sono obbligati a seguire le direttive fissate dall'UEFA e ad agire sotto la supervisione dell'UEFA. Sono responsabili dell'adempimento dei requisiti di sicurezza. I club calcistici, inoltre, forniscono le infrastrutture per la stampa, le aree di ospitalità, gli uffici, le aree di lavoro e i posti a sedere per i partner commerciali dell'UEFA. L'UEFA nomina un apposito team che effettua un sopralluogo per assicurare che lo stadio sia attrezzato per ospitare una partita della UEFA Champions League.

3.2. La notifica

(18) L'UEFA ha notificato alla Commissione le norme, i regolamenti e le decisioni di esecuzione concernenti il proprio accordo di vendita congiunta il 19 febbraio 1999. La notifica comprendeva gli accordi standard sui diritti conclusi con emittenti televisive, sponsor e fornitori. La Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti il 18 luglio 2001, nella quale si dichiarava che l'accordo di vendita congiunta notificato riguardo la vendita dei diritti televisivi violava l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Si riscontrava altresì che l'accordo comune di vendita non poteva beneficiare di un'esenzione in base all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(19) La comunicazione degli addebiti concludeva che l'accordo di vendita congiunta notificato impediva ai singoli club calcistici partecipanti alla UEFA Champions League di intraprendere iniziative commerciali autonome rispetto ai diritti TV ed escludeva la concorrenza tra di essi nel fornire individualmente i diritti TV agli acquirenti interessati. L'effetto di tale accordo di vendita congiunta è una restrizione della concorrenza. La conseguenza per i terzi è che essi dispongono di un'unica fonte di fornitura. La comunicazione degli addebiti inoltre riscontrava che i possibili incrementi di efficienza e benefici che l'accordo di vendita congiunta poteva produrre sul mercato televisivo erano annullati dalla politica commerciale attuata dall'UEFA. La ragione era che l'UEFA vendeva i diritti TV sia in chiaro che a pagamento su base esclusiva in un unico pacchetto a una singola emittente televisiva per ogni territorio per parecchi anni successivi. Dal momento che gli accordi sui diritti di trasmissione coprivano tutti i diritti TV della UEFA Champions League, essi consentivano a un solo ente televisivo di grandi dimensioni, per territorio, di acquisire tutti i diritti TV della UEFA Champions League escludendo tutte le altre emittenti. Inoltre lasciava un certo numero di diritti non sfruttati. Tale esclusiva non aveva nessun effetto benefico sul mercato televisivo e non era in linea con la relazione di Helsinki sullo sport(22).

(20) Nella maggior parte dei paesi il calcio è la forza trainante non solo per lo sviluppo dei servizi televisivi a pagamento, ma anche per il palinsesto delle emittenti non a pagamento. Pertanto la vendita congiunta dei diritti TV non a pagamento e a pagamento combinata l'ampia portata dell'esclusiva ha effetti significativi sulla struttura dei mercati televisivi in quanto può favorire la concentrazione dei media e ostacolare la concorrenza tra le emittenti. Se un'emittente detiene tutti o la maggioranza dei diritti TV sul calcio in uno Stato membro, è estremamente difficile per le emittenti concorrenti affermarsi in quel mercato.

3.3. Modifica della notifica dell'UEFA

(21) L'UEFA ha replicato alla comunicazione degli addebiti il 16 novembre 2001. L'8 gennaio 2002 l'UEFA ha presentato la bozza di un nuovo accordo comune di vendita. Successivamente, il 12 marzo 2002, l'UEFA ha presentato una tabella di segmentazione dei diritti per lo sfruttamento non solo dei diritti di trasmissione televisiva, ma anche dei diritti su tutti gli altri media della UEFA Champions League. Tra questi i diritti relativi a radio, televisione, Internet, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) e mezzi fisici come DVD, VHS, CD-ROM, ecc.

(22) La proposta UEFA per un nuovo accordo di vendita congiunta comporta una limitazione del diritto esclusivo dell'UEFA di vendere i diritti media della UEFA Champions League. Il nuovo accordo di vendita congiunta inoltre consentirebbe ai club calcistici di vendere su base non esclusiva, in parallelo con l'UEFA, determinati diritti sui media relativi alla competizione a cui stanno partecipando. La proposta dell'UEFA inoltre implica uno scorporo dei diritti mediatici, dividendoli in più pacchetti di diritti che sarebbero offerti in vendita come pacchetti separati a diversi terzi.

(23) La proposta UEFA di un nuovo accordo di vendita congiunta è stata oggetto di numerosi incontri tra l'UEFA e la Commissione ed è stata modificata in diversi punti su richiesta della Commissione stessa. A seguito dell'introduzione di tali modifiche, l'opinione preliminare della Commissione è stata che i problemi di concorrenza espressi nella comunicazione degli addebiti sarebbero stati risolti dalla proposta dell'UEFA. La Commissione quindi intendeva esprimere un parere favorevole rispetto alla proposta dell'UEFA notificata dalla Commissione dall'UEFA stessa il 13 maggio 2002. Tuttavia, l'approvazione preliminare della Commissione era subordinata all'obbligo di dare ai terzi la possibilità di commentare la proposta a seguito della pubblicazione di una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

(24) Questa notifica è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 17 agosto 2002 e ha suscitato le reazioni di un certo numero di terzi interessati. I commenti delle terze parti, riassunti più avanti nella sezione 5, hanno spinto la Commissione a richiedere all'UEFA di apportare ulteriori modifiche al suo accordo di vendita congiunta. L'UEFA ha convenuto di modificare il proprio accordo di vendita congiunta nella maggior parte degli aspetti, ma non in tutti. Durante una riunione del 4 aprile 2003 l'UEFA è stata informata dell'intenzione della Commissione di corredare di condizioni la decisione di esenzione. L'UEFA è stata successivamente informata tramite lettera del 5 maggio 2003 nella quale l'UEFA veniva invitata a comunicare la propria posizione riguardo l'intenzione della Commissione di imporre una condizione. Nella risposta del 15 maggio 2003 ha indicato di potere accettare l'intenzione della Commissione.

3.4. L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA modificato

(25) In linea generale, l'UEFA propone che i contratti sui diritti mediatici siano conclusi per un periodo non maggiore di tre stagioni di UEFA Champions League.

3.4.1. Diritti di trasmissione TV

3.4.1.1. Partite di calcio oggetto della vendita congiunta

(26) Come già spiegato al punto 7, l'accordo di vendita congiunta dell'UEFA non si applica ai tre turni iniziali preliminari della UEFA Champions League. Le singole società calcistiche vendono i diritti di trasmissione televisiva di questi incontri a titolo individuale. Ciò riguarda 80 club calcistici che giocano 160 partite. L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA si applica solo alla fase per gironi e alla fase finale ad eliminazione diretta della UEFA Champions League. L'accordo di vendita congiunta dunque si applica a un totale di 32 club calcistici che giocano un totale di 125 partite nell'arco di 13 giornate distribuite da settembre a maggio. Nella terminologia UEFA, una giornata consiste in effetti di due giorni settimanali (attualmente il martedì e il mercoledì).

3.4.1.2. Procedura di gara

(27) I contratti di concessione dei diritti fanno seguito a un "Invito a presentare offerte" che offre a tutte le emittenti qualificate uguali opportunità di presentare un'offerta per i diritti con piena conoscenza delle condizioni essenziali.

(28) Periodicamente l'UEFA renderà noti i criteri degli standard che gli enti di trasmissione devono soddisfare per trasmettere la UEFA Champions League. Una "Emittente qualificata" è un ente televisivo che detiene una licenza di trasmissione televisiva per il territorio pertinente e che è dotata di appropriate infrastrutture, risorse e posizione per trasmettere la programmazione della UEFA Champions League. I contratti per la concessione dei diritti saranno pubblicizzati per tempo sul sito web dell'UEFA (www.uefa.com) e tutte le emittenti qualificate avranno diritto a richiedere la documentazione per l'Invito a presentare offerte. In linea di massima tutti i pacchetti di diritti sono messi sul mercato contemporaneamente.

(29) La documentazione di gara dovrà contenere i dettagli pertinenti di tutti i pacchetti di diritti unitamente alle condizioni essenziali e a una spiegazione delle informazioni che le parti interessate devono produrre nella loro offerta. Tutte le emittenti qualificate avranno diritto a richiedere una presentazione che spieghi i vari pacchetti di dati offerti e il procedimento di vendita. A tutte le emittenti dovrà essere concesso un limite di tempo ragionevole entro il quale sottoporre la propria offerta.

(30) L'UEFA ha indicato che valuterà le offerte in base a determinati criteri oggettivi, tra cui nella fattispecie i seguenti:

a) prezzo offerto per il/i pacchetto/i di diritti;

b) accettazione da parte dell'offerente di tutti gli obblighi di trasmissione pertinenti;

c) livello di penetrazione in termini di "audience" dell'offerente nel territorio contrattuale;

d) metodo proposto di fornitura o trasmissione;

e) supporto promozionale offerto per la UEFA Champions League;

f) capacità di produzione ed esperienza a livello di emittente ospitante (host broadcast);

g) combinazione di pacchetti di diritti offerti nel territorio contrattuale;

h) equilibrio tra televisione gratuita e a pagamento.

(31) Possono avere luogo trattative con i singoli offerenti sulla base delle offerte ricevute. Il contenuto di tutte le offerte rimarrà riservato.

3.4.1.3. Pacchetti di diritti

(32) L'UEFA offrirà i propri diritti TV in piccoli pacchetti per ciascun mercato. La formula esatta potrà variare a seconda della struttura del mercato televisivo dello Stato membro nel quale vengono offerti i diritti.

(33) L'UEFA avrà il diritto esclusivo di vendere due pacchetti principali di diritti per la trasmissione in diretta per la TV non a pagamento o a pagamento, ciascuno comprendente due partite per ogni serata di gara(23). Attualmente le partite della UEFA Champions League vengono giocate il martedì e il mercoledì. Solitamente i pacchetti comprenderanno 2 partite per giornata. Questi due pacchetti copriranno 47 partite su un totale di 125. Di conseguenza, quando la competizione avrà raggiunto le fasi finali, i due pacchetti principali in diretta assorbiranno tutti i diritti TV della UEFA Champions League.

(34) Inoltre l'UEFA avrà inizialmente il diritto esclusivo di vendita delle rimanenti partite(24). L'UEFA ha deciso di venderle per lo sfruttamento in "pay TV" o "pay-per-view" della diretta. Tuttavia, se l'UEFA non riesce a vendere i diritti entro una settimana dal sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League, perde il suo diritto esclusivo di vendita di tali diritti TV. Dopodiché, l'UEFA conserva il diritto non esclusivo di vendere tali diritti TV in parallelo con i singoli club partecipanti alla partita che giocano in casa(25). La segmentazione dei diritti dell'UEFA significa che i club calcistici che vendono individualmente i diritti TV della diretta compresi nel pacchetto 5 sono tenuti a venderli solo per lo sfruttamento a pagamento in "pay TV" o "pay-per-view".

(35) Il diritto dell'UEFA e dei singoli club di vendere tali partite rimanenti sarà subordinato alle scelte effettuate dalle emittenti che hanno acquistato i pacchetti principali delle dirette 1 e 2.

(36) Inoltre l'UEFA avrà il diritto esclusivo di vendere un pacchetto delle fasi salienti ("highlights") che copre tutte le gare della UEFA Champions League, disponibile a partire dalle ore 22.45 di ciascuna serata di gara(26).

(37) I club calcistici che sfruttano le immagini UEFA Champions League individualmente devono presentare le immagini in un modo incentrato sul proprio club e contenente solo partite a cui partecipano. Le emittenti che sfruttano i diritti TV venduti dai singoli club non possono conglobare tali diritti in un unico prodotto che si configurerebbe come prodotto alternativo con il marchio UEFA Champions League. In particolare, riguardo ai diritti della diretta TV, l'UEFA definisce come programma Champions League un programma comprendente più di due gare di UEFA Champions League in diretta per giornata.

(38) A partire dalla mezzanotte del giovedì, vale a dire un giorno dopo le ultime partite settimanali, i club calcistici possono sfruttare i diritti TV in differita, in parallelo con l'UEFA. Lo sfruttamento da parte dell'UEFA comprenderà tutti gli avvenimenti dell'intera competizione UEFA Champions League. Lo sfruttamento da parte dei singoli club riguarderà solo le gare a cui essi partecipano. Le partite vendute singolarmente devono avere il "marchio del club" e non devono essere aggregate con i diritti di altri club in modo da creare un prodotto alternativo con il marchio UEFA Champions League. In questo contesto l'UEFA accetta programmi con diritti di differita TV sui canali tematici dei club aventi un contenuto del 100 % di UEFA Champions League. Quanto ai programmi periodici dei club, l'UEFA considera un programma come avente il marchio UEFA Champions League quando comprende per più del 50 % contenuti di UEFA Champions League. Nella programmazione generale, un programma non deve includere più del 30 % di contenuti della UEFA Champions League per evitare di rientrare nel marchio UEFA Champions League. Quando un'intera partita viene trasmessa in differita (cioè tutti i 90 minuti) all'interno del programma periodico di un club o nella programmazione generale, la rispettiva "regola del 50 % e del 30 %" non si applica e il programma può consistere per la maggior parte o interamente di quella singola partita.

(39) L'UEFA avrà il diritto esclusivo di vedere i diritti della diretta TV al di fuori del SEE. I diritti sulla differita disponibili per i club sono soggetti alle stesse regole sia all'interno che al di fuori del SEE.

3.4.2. Diritti Internet

(40) Sia l'UEFA (relativamente a tutte le partite) che i club calcistici (relativamente alle partite a cui partecipano) avranno diritto a fornire contenuti video su Internet un'ora e mezzo dopo il termine della partita ovvero a partire dalla mezzanotte della serata di gara. La trasmissione continua (streaming) in diretta non sarà possibile a causa dell'attuale sviluppo tecnico di Internet, che non consente il mantenimento di uno standard qualitativo soddisfacente. Questa situazione è ovviamente destinata a cambiare con il tempo, rendendo necessaria un riesame del divieto nel prossimo futuro.

(41) L'UEFA offrirà prodotti "specifici della competizione" o con il "marchio UEFA", mentre i club calcistici offriranno prodotti "specifici del club" o con il "marchio del club". Per i diritti Internet l'UEFA accetta programmi sui canali tematici dei club aventi il 100 % di contenuti inerenti la UEFA Champions League. I programmi periodici dei club non possono contenere più del 50 % di contenuti UEFA Champions League senza essere definiti prodotti con il marchio UEFA Champions League. Nella programmazione generale il contenuto massimo ammissibile di UEFA Champions League non deve superare il 30 % del programma. Quando un'intera partita viene trasmessa in differita (cioè tutti i 90 minuti) all'interno del programma periodico di un club o nella programmazione generale, la rispettiva regola del 50 % e del 30 % non si applica e il programma può consistere per la maggior parte o interamente di quella singola partita.

(42) Sia l'UEFA che i club calcistici possono scegliere di fornire i servizi per conto proprio o attraverso dei fornitori di servizi Internet. I contenuti saranno basati sulle immagini prodotte per la televisione. L'UEFA intende creare un servizio di produzione di contenuti della UEFA Champions League per la trasmissione continua di immagini in movimento ("streaming") su Internet. Questo servizio sarà usufruibile sia tramite "www.uefa.com" che tramite i siti web delle società calcistiche. L'UEFA offrirà ai club la propria esperienza e il proprio bagaglio di conoscenze tecniche nel nuovo settore mediatico.

(43) I club possono acquistare le immagini grezze dall'UEFA oppure partecipare al servizio UEFA. I club possono personalizzare e modificare i contenuti allo scopo di creare un prodotto incentrato sul club e con il marchio del club. L'UEFA applicherà il proprio principio di solidarietà finanziaria ridistribuendo i ricavi dei nuovi mezzi di comunicazione. Tuttavia, per il triennio iniziale (stagioni 2003/2004-2005/2006), i club calcistici non pagheranno alcun contributo di solidarietà per le immagini grezze, ma solo i costi tecnici - tale situazione sarà rivista al termine della seconda stagione (2004/2005). I contributi saranno trasparenti ed equi, ragionevoli e non discriminatori e saranno soggetti a un sistema di arbitrato per risolvere le eventuali controversie. L'UEFA fisserà un meccanismo di divisione delle entrate generate da "www.uefa.com".

3.4.3. Diritti sul Wireless 3G/UMTS

(44) Sia l'UEFA (relativamente a tutte le partite) che i club (relativamente alle partite a cui partecipano) avranno diritto a fornire contenuti audio/video tramite servizi UMTS disponibili al massimo 5 minuti dopo che l'azione ha avuto luogo (ritardo dovuto alla trasformazione tecnica). I contenuti saranno basati sulle immagini prodotte per la televisione. L'UEFA applicherà un sistema di distribuzione delle entrate relativamente al reddito generato dalle immagini grezze o dai contenuti UMTS.

(45) L'UEFA intende creare un prodotto 3G/UMTS wireless basato su un ampio database video che verrà sviluppato dall'UEFA stessa. L'UEFA offrirà i diritti su base esclusiva o non esclusiva agli operatori muniti di licenza UMTS, inizialmente e in via eccezionale per un periodo di 4 anni, e successivamente per periodi di 3 anni.

(46) I club possono acquistare le immagini grezze dall'UEFA oppure partecipare al servizio UEFA. I club possono personalizzare e modificare i contenuti allo scopo di creare un prodotto incentrato sul club e con il marchio del club. Tale prodotto non può consistere solamente o per la maggior parte di contenuti della UEFA Champions League e deve includere anche altri contenuti multimediali relativi al club. I club pagheranno all'UEFA un contributo per il servizio wireless e/o il contenuto grezzo. I contributi saranno trasparenti ed equi, ragionevoli e non discriminatori e saranno soggetti a un sistema di arbitrato per risolvere le eventuali controversie.

3.4.4. Diritti sui mezzi fisici

(47) Sia l'UEFA che i club calcistici hanno il diritto di sfruttare i diritti sui mezzi fisici come DVD, VHS, CD-ROM, ecc. per archiviare il materiale della stagione di UEFA Champions League precedente con un intervallo di 48 ore dopo la finale. Mentre i diritti dell'UEFA si estendono a tutti gli eventi della UEFA Champions League, i diritti dei club comprendono solo gli eventi ai quali partecipano direttamente.

3.4.5. Diritti audio

(48) Sia l'UEFA (relativamente a tutte le partite) che i club calcistici (relativamente alle partite a cui partecipano) possono vendere le licenze per la trasmissione radio in diretta delle partite di UEFA Champions League su base non esclusiva.

3.4.6. Altri diritti commerciali

(49) L'UEFA vende congiuntamente diritti commerciali relativi alla UEFA Champions League che associano terzi al marchio UEFA Champions League come diritti di sponsorizzazione, fornitura, licenza e altri diritti di proprietà intellettuale.

3.4.6.1. Diritti di sponsorizzazione

(50) L'UEFA dispone di un pacchetto di sponsorizzazioni UEFA Champions League, comprendente elementi tradizionali della sponsorizzazione di eventi, sponsorizzazione di programmi e spot commerciali nella trasmissione di eventi. Gli sponsor acquistano un pacchetto definito di diritti sugli eventi, compresi, tra gli altri, elementi come cartelloni perimetrali, identificazione del logo dello sponsor sugli sfondi, biglietti, pubblicità in ciascun programma della giornata di incontri, identificazione dello sponsor sui biglietti, uso di designazioni ufficiali e del logo UEFA Champions League.

(51) In aggiunta, per gli sponsor, sono disponibili diritti sui media comprendenti, tra l'altro, diritti di sponsorizzazione delle trasmissioni fino a due sponsor per programma, cartelloni pubblicitari nelle sequenze di apertura e chiusura dei programmi sulla UEFA Champions League ed i cosiddetti "break-bumpers"(27). Gli sponsor possono inoltre acquistare tramite l'UEFA spazi pubblicitari televisivi all'interno oppure prima e dopo i programmi della UEFA Champions League.

3.4.6.2. Diritti di fornitura

(52) Oltre ai diritti di sponsorizzazione, il progetto UEFA Champions League si avvale di quattro pacchetti fornitori. Ad esempio esiste un fornitore di computer e telecomunicazioni che fornisce il supporto tecnico al servizio grafico di trasmissione e che, in cambio, ottiene l'accredito sullo schermo in tutte le partite in diretta del torneo e nei successivi programmi sulle fasi salienti ("highlights") delle partite.

3.4.6.3. Diritti di licenza

(53) Il concetto di licenza della UEFA Champions League consente alle aziende selezionate di creare prodotti di alta qualità correlati alla UEFA Champions League, ad esempio il videogioco UEFA Champions League, video sulla UEFA Champions League o l'enciclopedia su CD-ROM della UEFA Champions League.

3.4.6.4. Altri diritti di proprietà intellettuale

(54) L'UEFA è intestataria di diverse categorie di diritti di proprietà intellettuale come diritti su marchi commerciali e design ad esempio sul logo "Starball" della UEFA Champions League, marchio riconosciuto della UEFA Champions League, come anche sulla musica della UEFA Champions League. Il logo, il nome e il trofeo della UEFA Champions League sono stati protetti come marchi registrati. La musica ufficiale, commissionata dall'UEFA, fa parte della competizione della UEFA Champions League. Questo inno viene suonato sempre durante le sequenze televisive di apertura e di chiusura e nei minuti precedenti il calcio d'inizio in tutti gli stadi d'Europa dove si disputa la UEFA Champions League. L'UEFA detiene i diritti d'autore della musica. I club che si qualificano per la UEFA Champions League possono utilizzare le forme ortografiche, musicali ed artistiche sviluppate in connessione al logo della UEFA Champions League per finalità promozionali non commerciali per tutta la durata della competizione.

4. IL MERCATO RILEVANTE

4.1. Mercati del prodotto

4.1.1. Argomentazione dell'UEFA

(55) L'UEFA sostiene che, nonostante la UEFA Champions League sia un evento sportivo molto importante, non costituisce di per sé un mercato del prodotto rilevante. L'UEFA sostiene che esso fa parte di un mercato molto più ampio con un gran numero di eventi sportivi oltre alla UEFA Champions League, che consentono alle emittenti, agli sponsor e ai fornitori di raggiungere gli stessi obiettivi commerciali, come ad esempio i campionati di calcio nazionali. Inoltre, sul mercato vi sono altri eventi sportivi prestigiosi e di qualità. Inoltre le trasmissioni a contenuto non sportivo, come film popolari, "soap-opera" e commedie possono anch'esse attrarre un pubblico considerevole. In aggiunta l'UEFA ritiene che la Commissione dovrebbe differenziare tra le partite di UEFA Champions League cui partecipano club nazionali e le partite di UEFA Champions League alle quali non partecipano club nazionali. L'UEFA inoltre ritiene che il mercato della TV non a pagamento e il mercato della TV a pagamento costituiscano due mercati del prodotto rilevante distinti.

4.1.2. I mercati

(56) La Commissione ritiene che i seguenti mercati siano rilevanti per una valutazione degli effetti degli accordi di vendita congiunta:

a) i mercati a monte per la vendita e l'acquisizione dei diritti televisivi in chiaro, in pay TV e in pay-per-view;

b) i mercati a valle nei quali le emittenti competono per gli introiti pubblicitari in base ai livelli di audience, e per gli abbonati in pay TV/pay-per-view;

c) i mercati a monte per i diritti relativi alla trasmissione wireless/3G/UMTS, Internet e video su richiesta; si tratta di mercati mediatici emergenti sia a monte che a valle che vanno in parallelo con lo sviluppo dei mercati nel settore della TV a pagamento;

d) i mercati relativi agli altri diritti commerciali, ovvero sponsorizzazione, fornitura e concessione in licenza.

4.1.3. Il mercato a monte per l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi calcistici che si disputano su base regolare annuale

(57) Le preferenze degli spettatori sono decisive per la politica di acquisizione dei contenuti di tutti i tipi di emittenti in quanto determinano il valore dei programmi per le emittenti stesse(28). Tutte le emittenti sono acquirenti potenziali o effettivi dei diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici, ed il calcio è ugualmente importante per tutte le emittenti, qualunque sia il mercato sul quale esse operano(29). Le emittenti acquistano i programmi al fine di attirare una vasto pubblico, siano esse finanziate in tutto o in parte dai proventi pubblicitari (vendere agli inserzionisti l'opportunità di ottenere visibilità al pubblico) o non lo siano (adempiere ai propri obblighi di servizio pubblico). Gli operatori delle TV a pagamento acquistano i programmi per incentivare le persone ad abbonarsi ai loro servizi.

(58) Le caratteristiche dei programmi che possono ottenere un determinato risultato possono delimitare l'ambito del mercato per l'acquisizione dei diritti di trasmissione TV. La sostituibilità può dunque essere verificata analizzando in che misura altri programmi raggiungono lo scopo desiderato. Se uno specifico tipo di contenuti può attirare regolarmente parti considerevoli di pubblico, un pubblico specifico, o fornire una certa immagine del marchio, scopi non raggiungibili per mezzo di altri contenuti, si può affermare che tali contenuti costituiscono un mercato del prodotto rilevante a parte. Di conseguenza non vi sono altri programmi che pongano un limite concorrenziale alla capacità dei detentori dei diritti di determinare il prezzo di tali diritti di trasmissione televisiva.

(59) A seguito dell'analisi della situazione condotta dalla Commissione in tutta la Comunità, le prove raccolte suggeriscono l'esistenza di un mercato a se stante per l'acquisizione dei diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici che vengono disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno. Questa conclusione rappresenta un ampliamento delle conclusioni raggiunte nei casi precedenti.

(60) Nel caso TPS(30) la Commissione ha riscontrato che è universalmente riconosciuto come i film e gli eventi sportivi siano i due prodotti più diffusi della TV a pagamento e ha suggerito che potrebbe esistere un mercato separato per i diritti di trasmissione degli eventi sportivi. La Commissione ha riscontrato che i programmi sportivi hanno caratteristiche particolari; essi sono in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico "target" per determinati inserzionisti. Tuttavia, in quel caso, la Commissione non ha adottato una definizione precisa del mercato.

(61) Nel caso riguardante il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva(31), le indagini condotte dalla Commissione hanno indicato come probabilmente esista un mercato separato per l'acquisizione dei diritti TV degli eventi calcistici che vengono disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno. In pratica questa definizione comprenderebbe principalmente gli eventi dei campionati nazionali di prima e di seconda divisione nonché la UEFA Champions League e la Coppa UEFA. È stato suggerito che ne potrebbero essere distinti gli eventi calcistici che non hanno luogo su base regolare per tutto l'anno. La ragione è che questi ultimi non costituiscono una fonte di programmazione ugualmente regolare per tutte le emittenti. Sebbene la decisione abbia riscontrato che sussistevano tutti gli elementi per la definizione di un mercato a se stante per i diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, in quel caso la Commissione non ha di fatto definito il mercato di prodotto rilevante.

(62) L'analisi di mercato della Commissione nel caso concernente la fusione delle società di compravendita di diritti sportivi, Sport+ SNC e UFA Sports GmbH con Groupe Jean-Claude Darmon S.A(32) ha dimostrato che, sebbene i diritti di trasmissione dello sport possano costituire un ambito distinto dalle altre programmazioni televisive, occorrerebbe un'ulteriore suddivisione in altri mercati del prodotto separati e che, almeno nello SEE, i diritti di trasmissione del calcio non possono essere considerati sostituti di altri diritti di trasmissione sportiva. La Commissione pertanto ha concluso che esiste un mercato separato per l'acquisizione e la rivendita dei diritti di trasmissione del calcio rispetto ad eventi che vengono disputati regolarmente per tutto l'anno ogni anno. In pratica questo comprende le partite dei campionati nazionali (soprattutto di serie A) e delle coppe nazionali, la UEFA Champions League e la Coppa UEFA. Si è concluso che gli eventi che hanno luogo non regolarmente non rientrano in tale definizione del mercato(33).

(63) Nel presente caso, la Commissione ritiene che il mercato del prodotto rilevante possa essere definito appropriatamente come il mercato per l'acquisizione dei diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno. In pratica questa definizione comprenderebbe principalmente gli eventi delle serie A e B e gli eventi di coppa, nonché la UEFA Champions League e la Coppa UEFA. I diritti TV degli eventi calcistici creano una particolare immagine di marchio per un canale TV e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico al dettaglio non raggiungibile altrimenti con altri programmi. Nella televisione a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre, nella TV non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia demografica di pubblico, e quindi anche una certa pubblicità, che non possono essere attirati da altri tipi di programmi.

4.1.3.1. Immagine di marca dei canali

(64) Per le emittenti il calcio è importante per la sua capacità di sviluppare l'immagine di marca di un canale. Il calcio ha un profilo particolarmente alto agli occhi degli spettatori desiderabili. Il calcio in genere fornisce elevati livelli di audience e produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno(34). Gli spettatori sono attirati non solo dalle singole partite, ma anche dal torneo nel suo complesso. I tornei di calcio - non ultimi quelli che recano un marchio, come la UEFA Champions League - garantiscono quindi un seguito a lungo termine e inducono gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale, che associano con il calcio. Questo contribuisce a sviluppare l'immagine di marca di un canale.

(65) Lo sviluppo di un'immagine di marca è sempre più importante nell'industria televisiva, dove il numero dei canali selezionabili dagli spettatori cresce rapidamente e in cui i prodotti sono in genere uniformati(35). Con una scelta sempre più vasta a disposizione degli spettatori, diventa sempre più difficile per i canali TV attirare e fidelizzare gli spettatori. Il marchio pertanto incoraggia gli spettatori a programmare le proprie abitudini di visione e a guardare regolarmente un particolare canale. Tuttavia questa fedeltà può essere ottenuta solo offrendo un prodotto "differenziato" che comprenda programmi accattivanti e tramite una forte associazione del canale con questi programmi. Se un canale trasmette regolarmente determinati programmi come la UEFA Champions League, che è di per se stessa un evento con un marchio forte, gli spettatori possono sviluppare l'abitudine di sintonizzarsi su quel canale come prima "meta" abituale per determinare le proprie scelte di visione. La creazione di una fedeltà di marca a un canale incoraggia gli spettatori a utilizzare il canale come "punto di riferimento" per la propria visione. Questo ha degli effetti vantaggiosi sugli altri programmi trasmessi dal canale.

(66) Sebbene la capacità di costruire una fedeltà di marca verso un dato canale sia importante per tutti i tipi di canali, essa è particolarmente importante per i canali televisivi finanziati dalla pubblicità. Essi devono essere in grado di presentare agli inserzionisti un certo indice di ascolto per tutte le loro trasmissioni, altrimenti non riescono a vendere i propri spazi pubblicitari. Il calcio è particolarmente attraente sotto questo aspetto, in quanto gode di un vasto seguito con livelli di audience sempre più elevati. Gli spettatori che desiderano guardare una data partita possono sintonizzarsi sul canale molto in anticipo rispetto alla partita stessa e "indugiare" su quel canale anche dopo la partita per vedere se la trasmissione successiva è interessante. In alcuni casi questo viene riflesso dalle tariffe pubblicitarie, che sono elevate non solo negli intervalli pubblicitari subito prima e subito dopo la partita, ma anche rispetto ai programmi che vengono trasmessi prima e dopo la partita stessa.

(67) L'indagine condotta dalla Commissione ha confermato come lo sviluppo di un'immagine di marca sia di particolare importanza per le televisioni quando si tratta di scegliere se acquistare o meno diritti sul calcio(36). Le emittenti ritengono che il calcio consenta loro di crearsi un'immagine di marca senza la quale i loro canali non sarebbero in grado di espandersi. La disponibilità di programmi alternativi non modifica il loro interesse per o la loro richiesta di diritti di trasmissione degli eventi calcistici(37).

(68) Per le emittenti uno dei valori particolari del calcio per la costruzione del marchio è rappresentato dalla sua regolarità. Diversamente da molti altri eventi sportivi, il calcio è caratterizzato da tornei nazionali ed europei che vengono disputati regolarmente per la maggior parte dell'anno. La UEFA Champions League è uno dei più riconosciuti tra questi tornei, con un marchio proprio fortemente sviluppato. Pertanto, diversamente da altri sport, il calcio consente alle emittenti, se queste riescono ad accedere ai diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua. Sebbene vi siano eventi di campionati di altri sport e sebbene tali sport possano produrre audience maggiori, non raggiungono la stessa costanza di numero di spettatori del calcio. Questo è un dato di valore significativo per il marchio di un canale, dal momento che può essere raggiunto solo in un periodo prolungato.

(69) La ricerca di un'immagine di marca è così forte che in certi casi le emittenti non si preoccupano di perdere denaro su singoli programmi se questi hanno una qualità tale da attirare gli spettatori sul canale. Per alcune emittenti il calcio potrebbe essere considerato come una sorta di "loss leader", perché possono essere disposti a investire per l'acquisizione dei diritti TV più di quanto possono ragionevolmente sperare di recuperare tramite i possibili introiti realizzati dalle singole trasmissioni da sole(38).

(70) Queste caratteristiche dei diritti TV sul calcio hanno la conseguenza che i prezzi che le emittenti sono disposte a pagare per tali diritti superano tutti gli altri prezzi, inclusi quelli per eventi come la Formula Uno(39). ONdigital afferma che "I diritti sul calcio sono più costosi di quelli su qualsiasi altro sport"(40). La spesa totale per lo sport nel suo insieme è notevolmente cresciuta negli ultimi tempi. Il calcio rappresenta la quota più alta della spesa per la programmazione di eventi sportivi dei canali televisivi(41). Nel 1998 la media europea è stata del 44,6 %(42). L'elevata percentuale dedicata all'acquisizione dei diritti TV sul calcio illustra l'importanza che le emittenti attribuiscono al calcio rispetto all'acquisizione dei diritti di trasmissione di altri eventi sportivi.

4.1.3.2. Un pubblico particolare

(71) Al fine di attirare l'audience più vasta possibile, le emittenti cercheranno di avere un palinsesto bilanciato con una gamma diversificata di programmi. Rivolgersi a un pubblico vasto fa parte delle mansioni di pubblico servizio degli enti televisivi pubblici. Le pay TV cercano invece di soddisfare i gusti di quante più persone possibile al fine di vendere abbonamenti. Per le emittenti commerciali non a pagamento la ragione per avere una programmazione bilanciata è che esse in genere vendono "pacchetti" di intervalli pubblicitari distribuiti in vari programmi invece che singoli intervalli in programmi particolari(43). I produttori che desiderano fare pubblicità ad esempio durante la UEFA Champions League acquisteranno spazi anche durante altri tipi di programmi. Ciò riflette la strategia ottimale per un inserzionista il cui scopo è quello di raggiungere la più ampia percentuale possibile dei suoi potenziali clienti. Il miglior modo possibile per ottenere questo scopo è quello di mostrare gli annunci pubblicitari in una vasta gamma di programmi accuratamente selezionati ciascuno dei quali sarà guardato da gruppi diversi di potenziali clienti(44). Il fatto che il calcio sia un evento regolare e frequente, che attrae un'audience elevata, aumenta il valore dei programmi di calcio nel quadro di un pacchetto pubblicitario, in quanto consente all'inserzionista di realizzare frequenti contatti con un potenziale cliente avente un profilo distinto.

(72) Nel decidere su un "pacchetto", gli inserzionisti non prendono a caso i programmi durante i quali mostrare i propri annunci. Il profilo del pubblico attratto da un dato programma è un fattore cruciale di cui tenere conto. Ciò riflette la "ragion d'essere" della pubblicità: fondamentalmente le aziende fanno pubblicità per attirare nuovi clienti o per mantenere quelli esistenti. Perché un messaggio pubblicitario raggiunga questo scopo è necessario che coloro che sono almeno potenzialmente interessati al prodotto lo vedano(45).

(73) Non tutti i tipi di spettatori hanno lo stesso valore per le emittenti televisive (e per i pubblicitari). Alcuni spettatori guardano la televisione più di altri. Le persone hanno capacità di spesa e modelli differenti. Tra gli spettatori più ricercati vi sono gli uomini con un potere d'acquisto superiore alla media e che sono compresi nelle fasce d'età tra i 16-20 e i 35-40 anni, in quanto questi gruppi sono considerati meno legati a un modello di spesa fisso rispetto alle persone più anziane. Pertanto è più probabile che provino prodotti e servizi nuovi. Il problema per le emittenti e per i pubblicitari è che questi gruppi comprendono un'alta percentuale di "fruitori leggeri" della televisione(46), che di norma non guardano molta televisione. Di conseguenza per i pubblicitari far giungere i propri messaggi a questi gruppi "target" attraverso la pubblicità televisiva risulta molto più difficile che per altre fasce della popolazione, ad esempio le donne di 55 anni o più, che in media guardano molta più televisione. L'attrattività e l'elusività del gruppo "target" fa sì che i programmi guardati da tale gruppo abbia un valore significativo per le emittenti, fortemente interessate ad avere programmi che possano attirare questa audience.

(74) L'indagine della Commissione sulla situazione negli Stati membri ha dimostrato che il calcio, sport che attrae le masse e con un alto numero di telespettatori, sembra essere lo strumento più efficace per arrivare a questa particolare fascia della popolazione. Due terzi degli spettatori sono infatti maschi appartenenti alle fasce d'età ricercate(47).

(75) Una conseguenza del fatto che il calcio è uno strumento in grado di arrivare a un pubblico difficile da raggiungere è che le emittenti possono applicare alla pubblicità legata al calcio tariffe più alte rispetto ad altri programmi. Il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore che non durante la trasmissione di altri sport, ad esempio la UEFA Champions League consente alle emittenti di applicare un sovrapprezzo del 10-50 % a seconda delle squadre partecipanti e della fase del torneo(48).

(76) L'attrattiva dei programmi e quindi il livello di concorrenza per i diritti TV varia a seconda del tipo di sport e di evento. Gli sport di massa come il calcio in genere attraggono un vasto pubblico. Viceversa, gli sport minori ottengono cifre molto basse. Nella maggior parte degli Stati membri, il calcio raggiunge costantemente i livelli più alti di audience. Nel 1997, 21 delle 25 trasmissioni sportive europee più viste sono state partite di calcio. La popolarità del calcio presso gli spettatori è anche espressa nel numero di ore dedicate alle trasmissioni sportive. Nel biennio 1996-1997, il numero di ore dedicate a trasmissioni calcistiche è stato di 13939. Il secondo sport più trasmesso è stato il tennis con meno della metà di ore: 5115(49). Queste cifre hanno portato gli autori di Kagan a commentare che "la ripartizione delle ore di sport in TV illustrano la posizione del calcio come lo sport più conveniente da trasmettere"(50). Kagan conferma i propri risultati nel suo rapporto del 2002, dove si afferma che: "Il calcio è di gran lunga il programma TV più popolare nell'Europa occidentale, dove nel 2000 ha rappresentato ben il 79 % del totale della programmazione sportiva"(51).

4.1.3.3. Conclusione riguardo il mercato a monte

(77) L'indagine della Commissione dimostra che non vi sono programmi che pongono un vincolo concorrenziale alla possibilità del detentore dei diritti TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per determinare il prezzo di tali diritti TV. I diritti TV di altri eventi sportivi o altri tipi di programmi come film non pongono vincoli concorrenziali al detentore dei diritti TV come gli eventi calcistici. L'inclusione di tali diritti nella definizione del mercato renderebbe la definizione troppo ampia. In altre parole, non vi è sostituibilità tra i diritti TV del calcio e i diritti TV di altri tipi di programmi.

(78) Alcuni hanno suggerito che potrebbero esistere definizioni del mercato più limitate, come per le partite alle quali partecipano i club di un determinato paese. Ammettendo che tali definizioni del mercato siano corrette, non modificherebbero comunque in modo sostanziale la quota dei mercato dell'UEFA. Perciò non è necessario prendere in considerazione tali definizioni del mercato alternative ai fini del presente caso.

(79) La Commissione pertanto conclude che esiste un mercato separato per l'acquisizione dei diritti di trasmissione TV del calcio che viene disputato regolarmente per tutto l'anno ogni anno. Questa definizione in pratica comprenderebbe principalmente le partite dei campionati e delle coppe nazionali nonché la UEFA Champions League e la Coppa UEFA.

4.1.4. I mercati a valle nei quali le emittenti competono per gli introiti pubblicitari in base ai livelli di audience e agli abbonati di pay TV

(80) L'acquisizione di diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici è strettamente legata ai mercati televisivi a valle nei quali gli eventi calcistici vengono trasmessi come un elemento importante della concorrenza tra emittenti per gli inserzionisti sulla TV non a pagamento, che dipende dall'interesse/numero di spettatori e/o per gli abbonati di TV a pagamento, che possono in particolare essere invogliati ad abbonarsi a un canale TV per mezzo del calcio.

4.1.5. I mercati a monte e a valle per l'acquisizione di diritti mediatici relativi ai nuovi media (wireless 3G/UMTS e Internet) sul calcio

(81) L'accordo comune di vendita dell'UEFA non si limita ai diritti TV, bensì copre tutte le altre forme di diritti mediatici della UEFA Champions League. Sebbene non trattati nella comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, questi diritti sono stati inclusi nelle modifiche dell'UEFA al nuovo accordo comune di vendita notificato.

(82) Per quanto riguarda i diritti sui nuovi media, come i diritti sui contenuti wireless e Internet, questi mercati sono ancora ai primordi. Questo è in gran parte dovuto allo stadio di sviluppo ancora arretrato in cui si trovano attualmente queste tecnologie e anche alla mancanza di infrastrutture al momento disponibili per erogare questi servizi ai clienti. Pertanto non esiste una chiara prova empirica su cui basare le definizioni del mercato. Ciononostante è possibile trarre alcune conclusioni, sebbene generiche, che consentirebbero di delineare una valutazione realistica dell'effetto restrittivo dell'accordo comune di vendita dell'UEFA su questi nuovi mercati mediatici.

(83) In primo luogo, i diritti sui contenuti saranno necessari per lo sviluppo dei nuovi servizi nello stesso modo in cui i diritti sui contenuti sono necessari per i servizi di trasmissione TV, dove il contenuto calcistico viene utilizzato per invogliare i consumatori a sottoscrivere abbonamenti a pay TV e per attirare gli inserzionisti sui canali TV. Dato che questi nuovi servizi consentono forme sempre più circoscritte di fornitura di contenuti, sarà possibile identificare e soddisfare domande più specifiche del cliente che non nel caso degli attuali sistemi di fornitura di contenuti mediatici. Alla luce di ciò, è possibile che emergano mercati di contenuti a monte più ristretti, data la possibilità di rifornire mercati a valle a loro volta più ristretti. Pertanto è probabile che i diritti sui contenuti calcistici, come per le trasmissioni TV, costituiranno un mercato del prodotto rilevante a sé stante anche in rapporto ai nuovi media, e che i contenuti calcistici avranno una funzione similare. È probabile che gli operatori dei nuovi media desiderino acquistare contenuti calcistici per attirare inserzionisti e abbonati.

(84) In secondo luogo, è probabile che ogni diversa forma di sfruttamento fornisca uno specifico servizio a specifici consumatori. I servizi su richiesta erogati tramite dispositivi mobili di tipo "wireless" o via Internet non competeranno con le trasmissioni in TV in diretta. Analogamente i servizi di trasmissione di videoclip delle partite per i telefoni mobili non competeranno con i pacchetti di "highlights" per la televisione(52).

(85) È perciò probabile che nuovi mercati mediatici emergeranno sia a monte che a valle, in parallelo allo sviluppo dei mercati nel settore della TV a pagamento.

4.1.6. I mercati a monte e a valle relativi agli altri diritti commerciali: sponsorizzazione, fornitura e concessione in licenza

(86) L'UEFA vende congiuntamente un certo numero di altri diritti commerciali relativi alla UEFA Champions League come sponsorizzazione, fornitura e licenza di prodotti. Tali diritti commerciali faranno probabilmente parte di mercati del prodotto più vasti della pubblicità commerciale. Tuttavia, poiché è improbabile che la vendita da parte dell'UEFA di tali diritti commerciali possa limitare sensibilmente la concorrenza, per le finalità di questo caso non è necessario definire con esattezza l'ambito dei mercati del prodotto rilevanti.

4.2. I mercati geografici

(87) L'UEFA sostiene che l'ambito geografico dei mercati interessati sia essenzialmente di portata nazionale in ragione di fattori culturali e di preferenze dei diversi pubblici nazionali.

4.2.1. L'ambito geografico del mercato a monte

(88) I diritti mediatici sugli eventi calcistici come la UEFA Champions League sono in genere venduti su base nazionale. Questo è dovuto al carattere della distribuzione, che è nazionale in ragione di regimi normativi nazionali, barriere linguistiche e fattori culturali. La Commissione perciò considera l'ambito geografico dei mercati a monte per i diritti mediatici come nazionale.

(89) L'ambito geografico dei mercati del prodotto rilevanti per gli altri diritti commerciali potrebbe essere più che nazionale, in quanto gli sponsor ecc. si associano alla UEFA Champions League come tale e non con le singole società calcistiche. Tuttavia, poiché è improbabile che l'accordo comune di vendita dell'UEFA di tali diritti commerciali possa limitare sensibilmente la concorrenza, ai fini del presente caso non è necessario definire con esattezza l'ambito dei mercati del prodotto rilevanti.

4.2.2. L'ambito geografico del mercato a valle

(90) Le ragioni per definire l'ambito geografico dei mercati a monte come nazionale, per i diversi regimi normativi, le barriere linguistiche e i fattori culturali, sono altrettanto decisive nel mercato a valle. Una televisione a pagamento di solito vende gli abbonamenti agli spettatori solo in un determinato territorio. La pubblicità televisiva viene adattata ai gusti e alla lingua di un dato territorio. Lo stesso sembrerebbe valere per i nuovi servizi mediatici. La Commissione perciò considera l'ambito geografico dei mercati a valle come nazionale, o perlomeno limitato ad aree linguistiche.

5. OSSERVAZIONI DI TERZI

(91) La Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, che ha dato luogo a risposte da parte di diversi terzi interessati.

(92) Le associazioni calcistiche hanno accettato di buon grado il compromesso. Il G14, un gruppo di interesse economico europeo i cui 18 soci fondatori sono i principali club calcistici europei, considera nella fattispecie che la segmentazione dei diritti mediatici in finestre separate costituisca una soluzione soddisfacente alle obiezioni sollevate dalla Commissione. Il G14 inoltre ritiene che il dosaggio tra vendita congiunta e vendita individuale rappresenti un giusto compromesso tra la solidarietà e la tutela del consumatore e la libertà dei singoli club. Il G14 pertanto sostiene la soluzione di compromesso e il nuovo modello di commercializzazione sottolineando al contempo che la sua attuazione dovrebbe implicare una partecipazione attiva delle parti interessate all'interno degli organi decisionali dell'UEFA.

(93) Alcune televisioni a pagamento sono preoccupate per il fatto che la riorganizzazione della UEFA Champions League aumenterà la concorrenza sui mercati televisivi, non tenendo perciò conto dell'attuale realtà economica della pay TV in Europa. La limitazione dell'esclusiva attraverso la suddivisione in più pacchetti e l'accorciamento della durata delle restrizioni provocherà una riduzione del valore per le emittenti. Esse infatti ritengono che un evento sportivo abbia valore solo quando è detenuto in esclusiva da un'unica emittente. La segmentazione dei diritti, che la Commissione si sforza di ottenere, rischia di ridurre il valore dell'evento, portando più calcio (troppo) in TV; inoltre i telespettatori si troverebbero a dover acquistare più abbonamenti. Esse inoltre temono la concorrenza di Internet/UMTS e auspicano che vengano imposte maggiori restrizioni sui diritti dei nuovi media, tra l'altro per mezzo di tempi di attesa per la differita più lunghi che frenerebbero lo sviluppo di questi nuovi media.

(94) Altre televisioni non a pagamento rispondono positivamente alle opportunità create dalla nuova soluzione e fanno notare che, tra l'altro, il fatto che la soluzione a pacchetti aumenti le possibilità per più di una emittente non a pagamento di trasmettere le competizioni UEFA sia ancora da dimostrare nella pratica. Esse puntualizzano che la Coppa UEFA consente già a più di una TV non a pagamento di trasmettere le competizioni UEFA. Un'emittente non a pagamento afferma di non essere in grado, sulla base dei fatti forniti, di determinare se il nuovo sistema in pratica allevierà le preoccupazioni riportate nella comunicazione degli addebiti. Tuttavia, si dice preoccupata del ridotto livello di esclusiva creato dal pacchetto. Il terzo pacchetto di diritti di diretta non ha alcun valore effettivo per le emittenti in quanto le partite delle squadre nazionali vengono per definizione inserite nei pacchetti Oro (Gold) e Argento (Silver).

(95) Un'agenzia per i diritti sportivi si congratula con l'UEFA e la Commissione per avere raggiunto un compromesso che, in linea di massima, accetta il principio della vendita congiunta. Essa ritiene che questo principio garantisca l'attrazione del prodotto e il marchio "UEFA Champions League" essendo questi nell'interesse dei consumatori, e che sia idoneo a riconciliare tutti i diversi interessi in gioco. Tuttavia, deplora la deviazione dal principio di vendita congiunta costituita dal pacchetto 5, in quanto questo può influire negativamente sul marchio UEFA Champions League.

(96) Altre agenzie di diritti sportivi non sono convinte che il compromesso risolva i problemi prospettati dalla Commissione riguardo i diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici, i quali rappresentano il 15-40 % del valore dei diritti televisivi degli eventi calcistici regolari. Esse argomentano che l'accordo di vendita congiunta non è necessario per affermare la UEFA Champions League come marchio e non ritengono che la solidarietà o un singolo punto di vendita siano argomenti rilevanti ai fini dell'articolo 81, paragrafo 3. Inoltre sostengono che il compromesso probabilmente fungerà da modello per altre competizioni calcistiche, compresa la Coppa UEFA, considerato che i pacchetti 1 e 2 conterranno tutte le partite commercialmente di valore, mentre le partite contenute nel pacchetto 5 hanno un valore commerciale molto modesto. Solo l'UEFA può commercializzare un servizio wireless e Internet che copra l'intera UEFA Champions League. In aggiunta, i club calcistici sono assoggettati a restrizioni nella commercializzazione di servizi con il marchio del club e di altri servizi connessi. Pertanto esse temono che i club non possano creare un prodotto in concorrenza con l'UEFA Champions League. Infine, evidenziano che i club devono corrispondere un compenso per le immagini grezze, e che i diritti Internet sono disponibili solo a partire dalla mezzanotte.

(97) Un operatore delle telecomunicazioni con interessi nella TV non a pagamento, in Internet e nel Wireless accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di aprire il mercato per la vendita dei diritti mediatici della UEFA Champions League. Esso ritiene che i pacchetti 1 e 2 dovrebbero essere disaggregati consentendo alle emittenti di presentare offerte per le singole partite e che quantomeno dovrebbe essere vietato alle singole emittenti di combinare i due pacchetti. Esso ritiene tra l'altro che lo stesso pacchetto dovrebbe essere venduto sia alle TV non a pagamento che a quelle a pagamento. Inoltre sostiene che alle televisioni dovrebbe essere consentito di rivendere i diritti ai fornitori di servizi Internet (ISP) e senza fili (Wireless).

(98) Da parte loro i fornitori di servizi Internet vorrebbero avere i diritti della diretta. Essi sostengono che l'intervallo prescritto per uno sfruttamento in differita è troppo lungo, e che Internet e la televisione sono due mercati distinti. I fornitori di servizi Internet si rammaricano che i diritti della differita siano riservati all'UEFA e alle società calcistiche, e che essi siano esclusi dalla competizione per questi diritti.

(99) Solo una autorità nazionale garante della concorrenza ha presentato osservazioni alla Commissione. Essa ritiene che il compromesso non risolva i problemi identificati nella comunicazione degli addebiti e che come tale non abbia diritto a un'esenzione. Essa sostiene che a livello orizzontale l'accordo UEFA continua a restringere la concorrenza in quanto l'UEFA continua a mantenere il diritto esclusivo di vendita di tutte le partite. Rispetto al livello verticale il nuovo modello commerciale non allevia i problemi di concorrenza, in quanto i due pacchetti principali rimangono di fatto alla portata solo degli enti televisivi più grandi. Inoltre tale autorità ritiene che la vendita da parte dei club calcistici del pacchetto 5 alla pay-TV/pay-per-view sia un'illusione poiché in Germania esiste solo una televisione pay-per-view.

(100) Infine, le emittenti radiofoniche chiedono in che modo l'UEFA possa vendere i diritti radiofonici alla luce del pubblico diritto all'informazione. Essi sostengono che il diritto del pubblico di accedere all'informazione non possa essere considerato un mercato come la televisione.

(101) L'UEFA è stata informata del fatto che, a seguito dei commenti ricevuti da terzi, la Commissione aveva identificato alcuni punti in cui sarebbe stato necessario modificare il compromesso. Le questioni sollevate dai commenti di terzi sono state discusse con l'UEFA in diversi incontri e hanno dato il via a uno scambio di corrispondenza a seguito del quale l'UEFA ha accettato di modificare il proprio accordo di vendita congiunta in base a detti commenti. Le modifiche si riferiscono in particolare alle limitazioni imposte sulla vendita dei diritti mediatici da parte dei singoli club calcistici (ad esempio, combinazione di diritti, limitazioni sull'ambito d'uso) e al conseguimento di un equilibrio più equo tra vendita congiunta e vendita individuale. Anche ai fornitori di servizi Internet è stato garantito un migliore accesso ai contenuti.

6. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE

6.1. Competenza

(102) Nel presente caso, la Commissione è l'autorità competente per l'applicazione sia dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 56 dell'accordo SEE, dal momento che l'accordo di vendita congiunta dell'UEFA ha un effetto sensibile sulla concorrenza nel mercato comune e anche sul commercio tra gli Stati membri.

6.2. Articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

(103) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato vieta in quanto incompatibili con il mercato comune gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto od effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune.

(104) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (modellato sull'articolo 81, paragrafo 1, del trattato) contiene un analogo divieto. Tuttavia, il riferimento nell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato al "commercio tra Stati membri" viene sostituito da un riferimento al "commercio tra parti contraenti" ed il riferimento alla concorrenza "all'interno del mercato comune" viene sostituito da un riferimento alla concorrenza "all'interno del territorio cui si applica (...) l'accordo [SEE]".

6.3. Accordi tra imprese e decisioni di associazioni di imprese

(105) La Corte di giustizia ha statuito che, considerati gli obiettivi della Comunità, lo sport è soggetto al diritto comunitario nella misura in cui costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del trattato(53).

(106) Le società calcistiche svolgono attività economiche(54) ed esse sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. I membri delle associazioni calcistiche nazionali sono rappresentati proprio da tali società calcistiche. Le associazioni calcistiche nazionali sono quindi associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le associazioni calcistiche nazionali sono esse stesse delle imprese nella misura in cui intraprendono attività economiche(55). I membri dell'UEFA sono le associazioni calcistiche nazionali. L'UEFA è quindi sia un'associazione di associazioni di imprese, sia un'associazione di imprese. L'UEFA è inoltre essa stessa un'impresa in quanto intraprende direttamente attività economiche.

(107) Nonostante il fatto che alcune di queste entità siano enti non a scopo di lucro, l'UEFA, le associazioni calcistiche nazionali ed i club calcistici sono tutti imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(108) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono applicabili ad associazioni di imprese nella misura in cui:

- le attività dell'associazione o delle imprese appartenenti all'associazione sono intese a produrre gli effetti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE mirano a prevenire(56), e/o

- l'associazione intendeva coordinare, e di fatto ha coordinato, la condotta dei propri membri sul mercato(57).

(109) Il regolamento della UEFA Champions League costituisce una decisione presa da un'associazione di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE(58).

(110) Il regolamento della UEFA Champions League costituisce lo strumento che disciplina il modo in cui i diritti commerciali della UEFA Champions League vengono venduti. Il Comitato esecutivo dell'UEFA adotta il regolamento della UEFA Champions League. Il Congresso dell'UEFA, i cui membri sono le associazioni calcio nazionali di cui sono a loro volta membri i club calcistici, nomina il Comitato esecutivo. Il regolamento della UEFA Champions League è vincolante tanto per le associazioni calcio nazionali quanto per le società calcistiche. Le società calcistiche che disputano la UEFA Champions League, le quali sono comproprietarie dei diritti commerciali della UEFA Champions League, confermano la natura vincolante degli Statuti UEFA, del regolamento della UEFA Champions League e delle altre decisioni relative alla competizione prese dagli enti competenti dell'UEFA cui viene fatto riferimento nel modulo di iscrizione, che esse firmano quando confermano la propria partecipazione alla UEFA Champions League.

(111) In accordo con i suddetti organismi competenti dell'UEFA, le associazioni e le società calcistiche di cui sopra, l'UEFA ha adottato un nuovo accordo di vendita congiunta concernente i diritti mediatici della UEFA Champions League, il contenuto del quale è riassunto nelle precedenti sezioni da 1.4 a 1.6.

(112) In futuro l'UEFA concluderà contratti sui diritti con terzi sulla base dei principi contemplati nell'accordo di vendita congiunta notificato. Gli accordi sui diritti verticali conclusi con enti televisivi e notificati in origine non sono più applicabili, a seguito dell'introduzione del nuovo accordo di vendita congiunta e non saranno quindi trattati nella presente decisione.

6.4. Restrizione della concorrenza

(113) L'accordo comune di vendita notificato concede all'UEFA il diritto esclusivo di vendere congiuntamente determinati diritti commerciali per conto delle società calcistiche che partecipano alla UEFA Champions League. Tra questi figurano i diritti mediatici relativi alla UEFA Champions League nel suo insieme e comprendenti immagini di tutti gli incontri della UEFA Champions League. Tali diritti mediatici, elencati nella suddetta sezione 1.6, sono relativi a tutti i tipi di diritti mediatici e non sono limitati ai diritti per specifici mercati. Come tali, gli effetti restrittivi dell'accordo di vendita congiunta dell'UEFA sono in grado di manifestarsi su tutti i mercati dove i diritti possono essere usati.

(114) L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA ha per effetto che, convenendo di sfruttare in comune dei diritti commerciali della UEFA Champions League su base esclusiva attraverso un ente di vendita congiunta, l'UEFA impedisce ai singoli club calcistici di commercializzare individualmente tali diritti. Questo impedisce la concorrenza tra le società calcistiche e anche tra l'UEFA e le società calcistiche nella fornitura in parallelo di diritti mediatici della UEFA Champions League ad acquirenti interessati nei mercati a monte. Per i terzi, ciò implica che possono disporre di un'unica fonte di approvvigionamento. Gli operatori commerciali terzi sono pertanto costretti ad acquistare i diritti pertinenti alle condizioni congiuntamente determinate nel contesto dell'invito a presentare offerte, il quale viene emesso dall'ente di vendita congiunta. Ciò significa che l'ente di vendita congiunta limita la concorrenza nel senso che determina i prezzi e tutte le altre condizioni commerciali per conto di tutte le singole società calcistiche che producono i contenuti della UEFA Champions League. In assenza dell'accordo di vendita congiunta i club calcistici fisserebbero tali prezzi e condizioni indipendentemente l'uno dall'altro e in concorrenza l'uno con l'altro. La riduzione della concorrenza dovuta all'accordo di vendita congiunta porta perciò a uniformare i prezzi rispetto a una situazione di vendita individuale.

(115) L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA ha inoltre per effetto che vengono imposte ai club calcistici talune restrizioni rispetto allo sfruttamento di quei diritti commerciali che essi non hanno concesso all'UEFA per la vendita congiunta, ma che sono da essi sfruttati individualmente. Le restrizioni imposte ai singoli club calcistici riguardano in particolare:

a) una restrizione sulla vendita da parte dei singoli club calcistici di diritti sulla diretta TV, che di fatto li costringe a vendere tali diritti di diretta solo alle pay TV/pay-per-view, impedendo la vendita di tali diritti alle televisioni non a pagamento (pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti);

b) tempi di attesa per lo sfruttamento dei diritti sulla differita, in particolare i diritti TV e Internet (pacchetti 6, 7 e 12 della tabella di segmentazione dei diritti);

c) una limitazione dell'aggregazione dei diritti mediatici della diretta e della differita venduti individualmente, che vieta ai club calcistici di cedere i propri diritti mediatici venduti individualmente ad utenti finali (emittenti) che sfrutterebbero tali diritti come prodotto incentrato sulla UEFA Champions League (pacchetti 5, 6, 11 e 12 della tabella di segmentazione dei diritti).

(116) L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA pertanto limita la concorrenza sui mercati a monte non solo tra le società calcistiche, ma anche tra l'UEFA e le società calcistiche per quanto riguarda la cessione dei diritti commerciali agli acquirenti interessati. Inoltre, l'accordo di vendita congiunta notificato ha un impatto sui mercati televisivi a valle, in quanto gli eventi calcistici sono un elemento importante della concorrenza tra televisioni per attrarre gli inserzionisti o gli abbonati ai servizi pay TV e pay-per-view. Un accordo del genere ha l'effetto di restringere la concorrenza. Rientra pertanto nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE(59).

6.4.1. Oggetto del presente procedimento

(117) In base alla nuova politica di vendita, i diritti mediatici non sono più offerti a un singolo operatore ma suddivisi in un gran numero di pacchetti di diritti più piccoli. Esula dal presente procedimento accertare se i singoli contratti sui diritti tra l'UEFA e una emittente restringano la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Né è possibile accertare nel contesto del presente procedimento se la concorrenza risulterebbe limitata qualora un singolo operatore acquistasse più pacchetti di diritti. La presente decisione quindi non riguarda i singoli contratti sui diritti conclusi dall'UEFA con terzi e non ipoteca in alcun modo la loro valutazione in base alle diritto comunitario della concorrenza.

6.5. Applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

6.5.1. Diritti sui campionati e diritti dei singoli club calcistici

(118) Per ciascuna singola partita di calcio giocata nella UEFA Champions League, le due società partecipanti possono reclamare la proprietà dei diritti commerciali. Questo perché risulterebbe difficile negare che ogni singola società ospitante, in quanto proprietaria del campo di calcio, abbia diritto a negare l'ammissione ad operatori dei media che desiderano riprendere tali partite. Analogamente, sarebbe difficile negare che la società ospitata, in quanto necessario partecipante alla partita, non abbia un'influenza su come e chi dovrebbe eventualmente riprendere la partita.

(119) Guardando al torneo di calcio nel complesso, sembrerebbe che ciascuna società calcistica abbia una quota di diritti nelle diverse costellazioni in cui gioca, ma che la loro proprietà non possa essere considerata più estesa di così. Pertanto, in un torneo di calcio vi è un gran numero di costellazioni di proprietà, l'una indipendente dall'altra. Il fatto che i club calcistici partecipino a un torneo non significa che la proprietà di ciascun club si estenda fino a includere tutte le partite del torneo. Né significa che la proprietà sia interconnessa in misura tale che si debba ritenere che tutti i club abbiano una quota di proprietà nell'intero torneo come tale e in ciascuna singola partita.

(120) L'UEFA argomenta che sono stati gli sforzi intellettuali e la capacità organizzativa dell'UEFA a creare una competizione calcistica con una propria immagine di marca distinta da quella dei club calcistici partecipanti. Pertanto, senza un accordo di vendita congiunta, non sarebbero disponibili nemmeno i diritti commerciali in questione. L'UEFA sostiene di essere proprietaria dei diritti di proprietà sulla UEFA Champions League in ragione delle funzioni da essa svolte. Nella misura in cui l'UEFA vende sue proprietà, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono inapplicabili. Secondo l'UEFA, il caso quindi non riguarda l'accordo di vendita congiunta, ma le condizioni di vendita dei diritti a terzi. Conseguentemente l'UEFA argomenta che fintanto che queste condizioni non restringono la concorrenza, non sussiste violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(121) L'UEFA sostiene altresì che se l'UEFA non può essere considerata l'unica detentrice dei diritti di proprietà, dovrebbe essere considerata una "comproprietaria" dei diritti. Pertanto, stando all'UEFA, l'accordo di vendita congiunta notificato è fondamentalmente diverso da qualsiasi accordo di vendita congiunta tradizionale, nel quale le singole imprese riuniscono i diritti individuali che vendono congiuntamente, in quanto l'UEFA nel presente caso sfrutta anche i propri diritti di proprietà. L'UEFA sottolinea il suo punto di vista in riferimento alla situazione dei diritti di proprietà nei singoli Stati membri(60).

(122) La Commissione prende nota del fatto che negli Stati membri dello SEE non vi è un regime uniforme riguardo la proprietà dei diritti di proprietà degli eventi calcistici, né esiste un regime giuridico comunitario o dello SEE(61). È vero che, se l'UEFA fosse l'unico proprietario dei diritti in uno Stato membro, non si avrebbe nessuna restrizione orizzontale della concorrenza nella vendita dei diritti commerciali da parte dell'UEFA. Tuttavia, sulla base delle informazioni presentate dall'UEFA, l'UEFA può tutt'al più essere considerata comproprietaria dei diritti, ma mai unica proprietaria. La questione della proprietà riguarda il diritto nazionale e la valutazione della Commissione in materia nel presente caso lascia impregiudicata qualsiasi decisione da parte delle giurisdizioni nazionali.

(123) La Commissione pertanto parte dal presupposto che sussiste comproprietà tra le società calcistiche e l'UEFA per le singole partite, ma che la comproprietà non si estende orizzontalmente a tutti i diritti derivanti da un torneo di calcio. Ai fini del presente caso non si considera necessario quantificare le rispettive quote di proprietà.

(124) È sufficiente notare che vi sono molteplici proprietari dei diritti mediatici della UEFA Champions League. Un accordo tra i tre proprietari (le due società calcistiche e l'UEFA) indispensabile per produrre un'unità di prodotto (la licenza di trasmettere una partita) non rientrerebbe nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia, dato che l'accordo concernente l'accordo di vendita congiunta dell'UEFA va al di là di ciò, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono applicabili all'accordo.

6.5.2. Le caratteristiche specifiche dello sport

(125) L'UEFA è dell'opinione che non sia appropriato valutare la relazione tra i club calcistici con un criterio basato sul "libero gioco della concorrenza", in quanto i club calcistici non sono concorrenti veramente indipendenti. L'UEFA ritiene che questo criterio possa essere valido per valutare nel merito un accordo tra entità economiche indipendenti che competano tra loro in circostanze normali.

(126) Inoltre secondo l'UEFA, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE non sono applicabili in quanto la struttura e il funzionamento della UEFA Champions League servono a promuovere, e non a limitare, la concorrenza nel calcio europeo. L'UEFA ritiene che il modello di solidarietà finanziaria contribuisca a mantenere l'equilibrio tra i club e incoraggi il reclutamento di giovani calciatori, servendo quindi a promuovere la concorrenza nel calcio europeo. Grazie alle politiche finanziarie attuate dall'UEFA, la concorrenza tra i club europei è aumentata, come anche il numero di concorrenti presenti sul mercato.

(127) La Corte di giustizia ha statuito che, considerati gli obiettivi della Comunità, lo sport è soggetto al diritto comunitario nella misura in cui costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del trattato(62).

(128) L'UEFA e le società di calcio sono economicamente concorrenti nella vendita dei diritti commerciali sulle partite di calcio. Se non esistesse alcun accordo di vendita congiunta, tali parti venderebbero i diritti individualmente e in concorrenza l'una con l'altra.

(129) Di fatto, l'oggetto dell'accordo notificato non è l'organizzazione della UEFA Champions League bensì la vendita dei diritti commerciali della UEFA Champions League. La Commissione è consapevole che una qualche forma di cooperazione tra i partecipanti è necessaria per organizzare un campionato di calcio e che in questo contesto vi è una certa interdipendenza tra i club. Tale interdipendenza tra i club non si estende tuttavia a tutte le attività dei partecipanti alla UEFA Champions League. I club sono già concorrenti nei settori della sponsorizzazione, della pubblicità negli stadi e nel merchandising. Inoltre i club sono in concorrenza per i giocatori. Conseguentemente, la decisione di una associazione di associazioni di imprese di vendere congiuntamente i diritti commerciali per conto dei propri membri, un campo in cui i club sono concorrenti economici, non è necessaria ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE ai fini di organizzare un campionato di calcio. Queste disposizioni sono pertanto applicabili a tale accordo. L'eventuale necessità di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport, come la possibile esigenza di tutelare le società più deboli attraverso un trasferimento incrociato di fondi dalle società più ricche a quelle meno ricche, o tramite altri mezzi, deve essere presa in considerazione nella valutazione alla luce dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(130) Secondo l'UEFA il suo accordo di vendita congiunta è un requisito preliminare per l'esistenza della UEFA Champions League. L'UEFA non organizzerebbe la UEFA Champions League in assenza dell'accordo di vendita congiunta e in mancanza della possibilità di ridistribuire gli introiti. L'UEFA ritiene che l'accordo di vendita congiunta non pregiudichi il commercio tra Stati membri e che la ridistribuzione delle entrate da parte dell'UEFA serva ad allargare la base competitiva del calcio europeo. A parere dell'UEFA, la sua politica finanziaria persegue gli obiettivi che sono stati riconosciuti dalla Corte di giustizia nel caso Bosman(63), vale a dire l'obiettivo di mantenere un equilibrio tra i club conservando un certo grado di uguaglianza, nonché di incoraggiare il reclutamento di calciatori.

(131) La Commissione riconosce pienamente la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo a Nizza nel dicembre 2000. In quell'occasione il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport. Tuttavia, sebbene l'interesse dell'UEFA negli aspetti commerciali sia comprensibile, essa non ha dimostrato come un accordo di vendita congiunta sia una condizione indispensabile per la ridistribuzione degli introiti. La Coppa UEFA dimostra come una competizione paneuropea per club possa esistere senza un accordo di vendita congiunta dei diritti TV, poiché in quel caso i singoli club calcistici vendono i diritti TV individualmente. Altri esempi in tal senso esistono a livello nazionale in Spagna, Italia e Grecia. Una ridistribuzione delle entrate può essere intrapresa in altri modi, non legati ad un accordo di vendita congiunta. Tale ridistribuzione può essere attuata attraverso un sistema di tassazione o mediante contributi volontari. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono pertanto applicabili a tale accordo di vendita congiunta. In ogni caso è più appropriato considerare tale argomento nella valutazione alla luce dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

6.5.3. Carattere sensibile della limitazione della concorrenza

(132) Nel valutare l'entità delle restrizioni sulla concorrenza, la Commissione nota che gli sport di qualità, in particolare il calcio, sono considerati uno dei principali elementi trainanti della televisione. Nel 1999 l'UEFA ha venduto i diritti TV della UEFA Champions League per oltre 800 milioni di franchi svizzeri (CHF) [526 milioni di euro (EUR)]. In una media comunitaria relativa alla stagione 1999/2000, la UEFA Champions League rappresenta circa il 20 % degli importi pagati dalle emittenti televisive per i diritti TV sugli eventi calcistici(64). Tenendo conto del fatto che il calcio rappresenta la voce singola più alta della spesa sportiva dei canali televisivi(65), la Commissione ritiene che l'effetto dell'accordo di vendita congiunta dell'UEFA sia quello di provocare una sensibile restrizione della concorrenza sul mercato televisivo.

6.6. Effetto sul commercio tra Stati membri

(133) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è mirato agli accordi che possono pregiudicare la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri, sia compartimentando i mercati nazionali, sia influenzando la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune. Analogamente, l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE è mirato ad accordi che pregiudicano la realizzazione di uno Spazio economico europeo omogeneo.

(134) I diritti commerciali della UEFA Champions League sono venduti in tutto il SEE. L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA influisce dunque sul commercio tra Stati membri. Se i diritti mediatici fossero venduti dai singoli club calcistici o su base non esclusiva, cambierebbe il flusso degli scambi dei diritti televisivi.

(135) La UEFA Champions League è il torneo calcistico paneuropeo per squadre di club più prestigioso, al quale partecipano 32 delle migliori compagini europee. L'accordo tra i club calcistici che partecipano alla UEFA Champions League che stabilisce l'accordo di vendita congiunta ha un effetto sensibile sugli scambi tra Stati membri.

7. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

(136) Nel valutare le restrizioni di concorrenza imposte dall'accordo di vendita congiunta dell'UEFA alla luce dei criteri di esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la Commissione ha preso in considerazione i vantaggi generati dall'accordo restrittivo. Se i vantaggi sono tali da compensare gli effetti restrittivi, è giustificata un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(137) Ai fini dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, occorre dunque valutare se i vantaggi derivanti dall'accordo di vendita congiunta notificato superino gli effetti negativi che esso genera, vale a dire:

a) la concessione da parte dei club calcistici all'UEFA del diritto esclusivo di vendere determinati diritti commerciali relativi alla UEFA Champions League; e

b) le restrizioni accettate dagli stessi club calcistici sulla vendita dei propri diritti commerciali a titolo individuale.

(138) A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE le disposizioni rispettivamente dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, e che non impongono alle imprese restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, né danno a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Nelle seguenti sezioni tale valutazione verrà effettuata in rapporto a ciascuna di queste quattro condizioni.

7.1. Miglioramento nella produzione o distribuzione e/o promozione del progresso tecnico o economico

(139) L'UEFA ritiene che l'accordo di vendita congiunta faciliti l'attività dei partner commerciali dell'UEFA creando un unico punto di vendita. L'istituzione di un punto di vendita unico è di particolare interesse per un torneo internazionale come la UEFA Champions League, in quanto questo torneo coinvolge un gran numero di club calcistici di molti diversi paesi. Oltre alle difficoltà pratiche che possono insorgere, si deve notare che le strutture della proprietà variano da uno Stato membro all'altro, con la possibile presenza di più comproprietari diversi dei diritti mediatici di ciascuna partita. Inoltre, la domanda è dispersa, in quanto proviene da emittenti che sono anch'esse di diversa nazionalità e operano in una molteplicità di mercati nazionali diversi.

(140) L'UEFA sostiene altresì che la creazione di un punto di vendita unico sia una condizione preliminare per l'esistenza del prodotto UEFA Champions League. Dal momento che prima dell'inizio della stagione nessun singolo club può sapere fino a che punto del torneo riuscirà ad arrivare, non è in grado di sottoscrivere un accordo commerciale con un'emittente dando all'emittente stessa la certezza che il club calcistico arriverà fino alla fine della stagione di UEFA Champions League. Ciò costituisce un elemento di incertezza per le emittenti. Analogamente, la vendita congiunta dei diritti da parte dell'UEFA consente agli sponsor e agli altri fornitori di ricevere un pacchetto uniforme per tutta la durata della competizione, garantendo loro la visibilità sui media per l'intera durata dell'evento e quindi consentendo loro di strutturare di conseguenza il proprio budget pubblicitario.

(141) L'UEFA ritiene altresì che il proprio accordo di vendita congiunta consenta all'UEFA di mantenere un'eccellenza e una coerenza uniformi del "prodotto" ad un livello e ad una qualità che non sarebbe possibile raggiungere se i diritti commerciali venissero gestiti su una base ad hoc da singoli club calcistici che vendessero i diritti mediatici a una serie di operatori diversi. Questo aspetto è essenziale per il mantenimento di un marchio UEFA Champions League distinto, fattore particolarmente interessante per i partner commerciali dell'UEFA.

(142) L'UEFA infine sostiene che il modello di solidarietà finanziaria dell'UEFA sostiene lo sviluppo del calcio fin dall'attività di base. Esso migliora la produzione e stimola lo sviluppo dello sport nei paesi più piccoli. Ciò dà quindi luogo a una base più competitiva per il futuro del calcio europeo, permettendo anche ai club calcistici più piccoli e finanziariamente deboli di competere con i club più grandi e potenti.

7.1.1. Punto vendita unico del prodotto "campionato"

(143) La vendita congiunta dei diritti mediatici di un torneo di calcio rappresenta un vantaggio per gli operatori dei media, i club calcistici e i telespettatori, in quanto porta alla creazione di un unico punto vendita per l'acquisizione di un prodotto "campionato" già pronto.

(144) I vantaggi di un singolo punto di vendita sono sensibili nel contesto non solo di un torneo di calcio nazionale, ma anche di una competizione internazionale dove le difficoltà di vendere i diritti sono maggiori e quindi anche l'incremento di efficienza prodotto dalla vendita congiunta può essere particolarmente elevato. L'istituzione di un punto di vendita unico è di particolare interesse per un torneo internazionale come la UEFA Champions League, in quanto questo torneo coinvolge un gran numero di club calcistici di molti diversi paesi. Oltre alle difficoltà pratiche che possono insorgere, si deve notare che le strutture della proprietà variano da uno Stato membro all'altro, con la possibile presenza di più comproprietari diversi dei diritti mediatici di ciascuna partita. Inoltre, la domanda è dispersa, in quanto proviene da emittenti che sono anch'esse di diversa nazionalità e operano in una molteplicità di mercati nazionali diversi.

(145) Le vendita congiunta consente la creazione di pacchetti dei diritti della UEFA Champions League. Ciò consente agli operatori dei media di fornire ai consumatori la copertura del torneo nel suo complesso e per tutta la stagione. La creazione di un singolo punto di vendita facilita l'esistenza del prodotto UEFA Champions League alla luce del carattere ibrido della UEFA Champions League stessa, la quale è una combinazione tra una competizione a gironi e una ad eliminazione, dove solo un numero ristretto di club raggiunge le fasi finali del torneo. Pertanto, un singolo club non può stipulare un accordo commerciale che dia all'emittente la garanzia di potere programmare il suo palinsesto per tutta la UEFA Champions League fino al turno finale. La vendita congiunta dei diritti TV risolve questo problema, in quanto l'emittente non acquista i diritti di un particolare club calcistico, bensì il diritto di trasmettere le partite che vengono disputate in determinate giornate.

(146) I vantaggi di questo approccio "a pacchetti" sono evidenti in ogni settimana di gare, quando i diritti sull'intera UEFA Champions League consentono di produrre un programma di fasi salienti (highlights) che consente di mostrare gli spezzoni più interessanti della giornata/settimana di gare.

(147) I vantaggi sono evidenti anche rispetto alla copertura in diretta. La vendita congiunta offre agli operatori e ai consumatori una panoramica dell'intera UEFA Champions League, a vantaggio, per esempio, di quegli spettatori che hanno un interesse generale per la UEFA Champions League nel suo complesso. Assicurandosi che i club le concedano i diritti, poi ceduti in licenza agli operatori dei media, l'UEFA è in grado di offrire un pacchetto completo di diritti a tali operatori. Tale pacchetto attualmente include, ad esempio la prima scelta delle partite giocate in ciascuna giornata. Ovviamente è impossibile sapere ad inizio stagione quali saranno le partite più interessanti a mano a mano che la stagione avanza. Il pacchetto pertanto offre agli operatori dei media la possibilità di acquistare, e quindi vendere ai consumatori, un servizio mediatico specifico e di valore, con la garanzia della copertura delle partite più interessanti dell'intera stagione.

(148) È concepibile che gli operatori dei media possano mettere insieme tale pacchetto anche in assenza di una vendita congiunta. Tuttavia, questo richiederebbe l'acquisizione di una quota molto più significativa di diritti di quanto non sia attualmente il caso. Per un operatore dei media la creazione dello stesso prodotto finale nel contesto di una vendita individuale di tutti i diritti mediatici rischierebbe di essere molto meno redditizia, implicando questa maggiori costi di acquisizione e di transazione(66). L'unico modo per garantire una scelta di partite ugualmente interessante sarebbe che un operatore dei media acquistasse tutti i diritti disponibili individualmente prima dell'inizio della stagione calcistica o in successione parallelamente allo sviluppo della stagione a seconda delle prestazioni del club calcistici.

(149) Inoltre, invece di dovere condurre trattative con i club calcistici in tutti i 51 territori membri dell'UEFA, con tutte le probabili difficoltà di comunicazione e i possibili costi di transazione da sostenere, le televisioni possono acquistare i pacchetti di diritti mediatici del torneo dai detentori originari dei diritti attraverso un unico punto vendita. Anche sotto questo profilo, la vendita congiunta riduce sia la complessità delle transazioni che i costi per le televisioni. Le emittenti possono fissare piani di programmazione commercialmente e tecnicamente prevedibili per un'intera stagione calcistica, favorendo la vendita degli spazi pubblicitari e degli abbonamenti. Si consente così ai pubblicitari di costruire una campagna attorno alla copertura televisiva di un torneo e si agevola la sponsorizzazione delle trasmissioni.

(150) La vendita congiunta riduce il rischio finanziario per le emittenti, poiché in una situazione di vendita individuale dei diritti mediatici da parte dei club calcistici rischierebbero di vedere ridotto il valore dei diritti acquistati da un singolo club se questo avesse uno scarso rendimento nel torneo. La vendita congiunta pertanto consente un più alto livello di investimento nel prodotto "campionato" che porta a una copertura delle partite più innovativa, come ad esempio una migliore presentazione generale sia allo stadio che in studio.

(151) Anche nelle competizioni in cui i diritti mediatici sono venduti dai singoli club, i diritti vengono generalmente aggregati e incorporati in pacchetti in fasi successive della catena della transazione da parte di intermediari come agenti sportivi o dalle emittenti stesse, con la creazione di stanze di compensazione o enti di sfruttamento comune. Un certo livello di incorporamento in pacchetti o di aggregazione dei singoli diritti appare ottimale o addirittura necessario per un'efficace sfruttamento dei diritti mediatici di un torneo calcistico.

(152) I telespettatori sono avvantaggiati dal fatto di vedersi offrire più forme di copertura della UEFA Champions League. Il telespettatore è interessato a disporre di una scelta tra varie forme di trasmissioni delle partite di un torneo. È probabile che uno spettatore desideri avere la scelta di potere guardare una partita in diretta per tutta la sua durata e anche di essere informato in breve riguardo più partite in differita e in più momenti diversi. Il telespettatore desidera ottenere informazioni non solo su una singola partita ma anche su tutte le altre partite della giornata. Un prodotto "campionato" incorporato in un pacchetto e venduto congiuntamente ha più probabilità di fornire agli spettatori il prodotto desiderato, in quanto una televisione non può semplicemente acquistare i diritti di una singola partita, ma necessita altresì dei diritti per fornire una certa copertura delle altre partite del torneo in ciascuna giornata(67).

(153) I club calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un'agenzia di vendita congiunta. I club calcistici evitano così di dovere istituire propri uffici commerciali delle dimensioni necessarie per affrontare i complessi problemi dello sviluppo di una politica commerciale e dell'esecuzione dei contratti sui diritti in un gran numero di paesi. È probabile che per molte società di calcio sarebbe estremamente arduo istituire tali uffici commerciali ed è quindi probabile che sarebbe in ogni caso necessario affidare a terzi tali funzioni. Sembra che i club calcistici possano svolgere più facilmente un tale compito relativamente alle competizioni nazionali, in quanto il mercato nazionale risulta molto più accessibile in termini di lingua, cultura, comunicazioni e trasparenza commerciale.

7.1.2. Marchio

(154) La seconda argomentazione dell'UEFA riguardo la capacità di creare e mantenere l'uniformità e la coerenza qualitativa del prodotto UEFA Champions League tramite il proprio accordo di vendita congiunta è senz'altro valida. Questi sono fattori che contribuiscono a stabilire la reputazione di un marchio, il quale è strettamente associato ad una copertura TV uniforme e di alta qualità, distinta da una presentazione omogenea che ne accresce l'attrattiva per il telespettatore(68). Questi sono anche fattori che inducono i migliori club calcistici a voler partecipare a questo particolare torneo internazionale. La UEFA Champions League è in effetti divenuta il torneo calcistico paneuropeo per squadre di club più prestigioso grazie alla partecipazione delle migliori compagini del continente.

(155) Tra i fattori alla base del successo della UEFA Champions League e che la distinguono da altri tornei alcuni sono dovuti agli specifici servizi forniti dall'UEFA, tra cui l'allestimento degli impianti dello stadio, la ripresa della partita e la sua presentazione su schermo, con informazioni in sovrimpressione, musica ecc.

(156) Inoltre, il lavoro organizzativo svolto dall'UEFA e la vendita congiunta dei prodotti mediatici del campionato offrono vantaggi alle emittenti in termini di immagine comune e coerente nella presentazione su schermo delle partite da parte di tutte le emittenti partner lungo tutta la stagione della UEFA Champions League. Questo è vantaggioso per gli spettatori in quanto possono riconoscere immediatamente un prodotto mediatico, recante il marchio UEFA Champions League, associato a calcio di qualità, e questo fatto stimola a sua volta l'interesse e la domanda degli spettatori.

(157) La vendita congiunta da parte dell'UEFA dei pacchetti mediatici alle emittenti ha portato a una maggiore obiettività nella copertura da parte dei media della UEFA Champions League. La copertura del torneo viene fornita in modo da tutelare il prodotto mediatico del torneo ed il marchio meglio che non in una situazione in cui un club calcistico sarebbe presentato con un occhio particolarmente favorevole a discapito di altri club e del marchio del torneo(69). Ciò migliora la copertura e l'interesse nel marchio UEFA Champions League, migliorando così la produzione e la distribuzione del prodotto mediatico UEFA Champions League.

7.1.3. Vendita da parte dei singoli club dei diritti di diretta TV non venduti dall'ente di vendita congiunta

(158) Il diritto esclusivo dell'UEFA di vendere i diritti della diretta TV compresi nel pacchetto 4 della tabella di segmentazione dei diritti diviene un diritto non esclusivo una settimana dopo il sorteggio del primo turno della UEFA Champions League, che normalmente ha luogo in agosto. Dopo tale data, se l'UEFA non riesce a vendere tali diritti, i club calcistici hanno la possibilità di offrire tali diritti sul mercato delle pay-TV/pay-per-view su base non esclusiva in parallelo con l'UEFA. Questi sono i diritti a cui si fa riferimento del pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti.

(159) I motivi che hanno indotto la Commissione ad insistere perché sia concessa ai club calcistici la possibilità di vendere individualmente tali diritti di diretta TV sono di un duplice ordine. In primo luogo, l'efficienza ed i benefici della vendita congiunta sono contestabili quando l'ente di vendita congiunta non riesce a reperire sul mercato una domanda per tali diritti. In secondo luogo, il mantenimento della concorrenza tra l'UEFA e i club calcistici nell'offrire tali diritti sul mercato contribuisce ad evitare che diritti sulla UEFA Champions League rimangano inutilizzati nei casi in cui esiste una domanda per tali diritti. I club calcistici dovrebbero pertanto essere in grado di soddisfare la domanda da parte delle televisioni non a pagamento. Per esempio, i diritti rischiano di rimanere inutilizzati nei territori dove non esistono emittenti pay-TV/pay-per-view o dove le emittenti pay-TV/pay-per-view esistenti hanno già soddisfatto le proprie esigenze con i pacchetti Oro (Gold) o Argento (Silver). In tali casi, solo le emittenti non a pagamento appaiono come probabili acquirenti potenziali di tali diritti e non vi sono ragioni di efficienza che possano indurre ad impedire loro di acquistare potenzialmente tali diritti. La presente decisione di esenzione viene pertanto subordinata alla condizione che la disposizione del pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti che vieta la vendita, da parte dei club calcistici, dei diritti di diretta TV ad emittenti non a pagamento non si applichi nei casi in cui non vi sia un'offerta ragionevole da parte di una emittente a pagamento.

7.1.4. Vendita da parte dei singoli club dei diritti mediatici della differita

(160) L'accordo di vendita congiunta modificato dispone che un certo numero di tipi di diritti TV sulla differita, nonché i diritti sui nuovi media, siano sfruttati non solo dall'UEFA, ma anche dai singoli club in parallelo. Tuttavia, tali diritti mediatici addizionali sono resi disponibili per lo sfruttamento da parte dell'UEFA e delle società calcistiche solo dopo l'introduzione di alcuni tempi di attesa per assicurare i prodotti per i quali vi è molto interesse da parte degli spettatori e per consolidare la reputazione del marchio UEFA Champions League, il quale è strettamente legato ad una copertura TV uniforme di elevata qualità distinta da una presentazione omogenea. Di conseguenza, i diritti della differita TV sono disponibili a partire dalla mezzanotte del giorno dopo che è stata disputata l'ultima partita della giornata settimanale in questione. I diritti di archivio sono disponibili 48 ore dopo la finale. Dato l'attuale sviluppo di Internet e onde assicurare che il prodotto Internet della UEFA Champions League rimanga un prodotto di qualità, questi diritti sono disponibili un'ora e mezza dopo la partita. Questa situazione è ovviamente destinata a cambiare con il tempo, rendendo necessaria un riesame del divieto nel prossimo futuro.

(161) In queste circostanze, la Commissione ritiene che gli effetti negativi derivanti dall'accordo comune di vendita siano controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono.

7.1.5. Miglioramento della focalizzazione sui rispettivi marchi della UEFA Champions League e delle società calcistiche

(162) I club calcistici che sfruttano individualmente le immagini della UEFA Champions League presenteranno le immagini in un modo incentrato sul proprio singolo club, presentando solo le partite a cui partecipano. I club calcistici o le emittenti che sfruttano i diritti mediatici in questione(70) non possono riunire i diritti di più club calcistici in un singolo prodotto che apparirebbe come un prodotto con il marchio UEFA Champions League. In particolare, riguardo i diritti TV per le dirette, l'UEFA definisce come prodotto con il marchio UEFA Champions League un prodotto comprendente più di due partite di UEFA Champions League in diretta per giornata. Per quanto riguarda i diritti della differita TV e i diritti Internet, l'UEFA accetterebbe programmi contenenti il 100 % di contenuti UEFA Champions League trasmessi sui canali del club. Tuttavia, l'UEFA definisce come programma con il marchio UEFA Champions League un programma periodico di un club contenente più del 50 % di contenuti della UEFA Champions League. Nella programmazione generale il contenuto massimo ammissibile della UEFA Champions League può arrivare fino al 30 % del programma. Quando un'intera partita viene trasmessa in differita (cioè tutti i 90 minuti) all'interno del programma periodico di un club o nella programmazione generale, la rispettiva "regola del 50 %" non si applica e il programma può consistere per la maggior parte o interamente di quella singola partita. Analogamente, se un'intera partita fosse trasmessa nella programmazione generale di un canale, la "regola del 30 %" non si applicherebbe nemmeno in quella situazione.

(163) Le definizioni di prodotti con il marchio UEFA Champions League di cui sopra ottimizzeranno l'interazione globale tra i prodotti con il marchio UEFA Champions League e i prodotti con il marchio dei club. Le disposizioni riguardanti il marchio sono mirate a incentivare lo sviluppo del marchio UEFA Champions League come prodotto mediatico calcistico unico, a sé stante e di qualità, distinto dai prodotti con il marchio dei club che esistono in parallelo ai prodotti UEFA Champions League. Le definizioni sono studiate in modo di assicurare che i diritti dei club non si trasformino in un prodotto che possa essere confuso con la UEFA Champions League. Ciò contribuisce a salvaguardare l'identità e la reputazione del prodotto UEFA Champions League, in quanto il marchio UEFA Champions League può in molte circostanze servire da veicolo e da piattaforma di visibilità e di promozione dei singoli club calcistici all'interno e all'esterno del SEE. Questo andrà a beneficio soprattutto dei club più piccoli con marchi meno noti in un'area geografica più ampia, che potranno ottenere una maggiore esposizione televisiva tramite questo sistema.

7.1.6. Solidarietà

(164) Nella sua notifica l'UEFA ha avanzato come giustificazione per l'esenzione la questione della solidarietà finanziaria. L'UEFA sostiene che il modello di solidarietà finanziaria sostiene lo sviluppo del calcio europeo assicurando una più equa distribuzione degli introiti. Si potrebbe pertanto affermare che il modello di solidarietà migliora la produzione e stimola lo sviluppo dello sport(71).

(165) La Commissione comprende che sia auspicabile mantenere un certo equilibrio tra i club calcistici partecipanti a un campionato in quanto ciò dà luogo a partite migliori e più interessanti che si traducono in migliori diritti mediatici. Lo stesso vale per la formazione e la fornitura di nuovi giocatori, in quanto i giocatori sono un elemento fondamentale dell'intera impresa. La Commissione riconosce che un trasferimento di fondi da club più ricchi a quelli più poveri può contribuire a raggiungere questo obiettivo. La Commissione è pertanto a favore del principio di solidarietà finanziaria, come espresso nella dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport a Nizza nel dicembre 2000(72).

(166) Tuttavia la Commissione ha ritenuto che i miglioramenti di efficienza e i benefici per il consumatore generati dall'accordo di vendita congiunta del 1999 originariamente notificato non compensino l'impatto negativo delle limitazioni alla concorrenza inerenti a quel sistema.

(167) Ciò nonostante la Commissione ritiene che non sia necessario ai fini del presente procedimento approfondire ulteriormente l'argomento della solidarietà. Un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE della nuova versione modificata dell'accordo di vendita congiunta è giustificata in riferimento alla creazione di un prodotto "campionato" con un marchio specifico venduto a pacchetti tramite un unico punto di vendita.

7.1.7. Conclusione riguardante il miglioramento della produzione o distribuzione e/o la promozione del progresso tecnico ed economico

(168) La Commissione prende atto che la decisione dei club calcistici e dell'UEFA riguardo l'accordo comune di vendita migliora la produzione e la distribuzione della UEFA Champions League ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, consentendo la creazione di un prodotto di marca di qualità e costituendo un vantaggio per gli operatori dei media, i club calcistici e gli spettatori, in quanto porta alla creazione di un punto vendita unico per l'acquisizione di un pacchetto di prodotti "campionato". Tuttavia, poiché nessuno di tali vantaggi deriva dalla limitazione della libertà dei singoli club di vendere i diritti della diretta TV in base al pacchetto 5 a emittenti diverse dalle pay-TV/pay-per-view, è necessario che la presente decisione sia subordinata alla condizione che venga consentito ai club calcistici di vendere i propri diritti di diretta TV ad emittenti non a pagamento, qualora non vi sia un'offerta ragionevole da parte di una emittente a pagamento.

7.2. Congrua parte dell'utile riservata agli utilizzatori

(169) La Commissione ritiene che l'accordo di vendita congiunta dell'UEFA riservi agli utilizzatori una congrua parte dell'utile, in particolare di quello derivante dal punto di vendita unico, come spiegato nella precedente sezione 7.1.1.

(170) In particolare, la Commissione ritiene che la creazione di un pacchetto di contenuti UEFA Champions League, disponibili presso un unico punto vendita, sia un autentico vantaggio che deriva dall'accordo di vendita congiunta dell'UEFA. Gli operatori dei media, come pure i consumatori dei contenuti calcistici, ottengono un accesso più agevole ed efficiente a tali contenuti unici che inoltrano recano il marchio di qualità UEFA Champions League.

(171) L'accordo comune di vendita dell'UEFA pertanto produce incrementi di efficienza che consentono agli operatori dei media di investire di più in nuove e migliori tecnologie di produzione e trasmissione, copertura televisiva di qualità, produzione e presentazione di qualità ecc. Esso è inoltre atto a consentire uno sfruttamento più intensivo ed innovativo dei diritti a beneficio dei consumatori. La vendita dei diritti mediatici della UEFA Champions League in pacchetti separati per mezzo di un'asta pubblica dovrebbe aumentare le possibilità per più televisioni, comprese le emittenti medie e piccole, di acquisire i contenuti della UEFA Champions League. L'accordo di vendita congiunta della UEFA Champions League inoltre assicura che le aziende interessate ai diritti sui nuovi media e sulla differita e sugli archivi abbiano la possibilità di presentare offerte per tali diritti sui contenuti.

(172) La Commissione ritiene altresì che gli spettatori abbiano accesso a una copertura mediatica qualitativamente migliore del prodotto UEFA Champions League, che consente loro di guardare tutte le partite più importanti di ciascuna giornata a cui nel corso dell'intera stagione sono maggiormente interessati. Gli spettatori sono inoltre avvantaggiati dalla facilità di accesso ai contenuti mediatico in differita e ai materiali d'archivio che possono essere di particolare interesse per loro.

(173) Tuttavia, come indicato nella sezione 3.4.1.3, la Commissione ritiene che la restrizione del pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti che costringe i club calcistici a vendere tali diritti TV alle pay-TV/pay-per-view non porti ad alcun miglioramento della produzione o distribuzione né alla promozione del progresso tecnico o economico. In aggiunta, non vi sono probabili vantaggi per gli spettatori derivanti da tali restrizioni. Infatti, la principale giustificazione presentata dall'UEFA per questa restrizione era costituita dal timore della stessa UEFA che, in sua assenza, si rischiasse una grave svalutazione economica dei pacchetti di diritti principali. È difficile immaginare come tale restrizione, studiata per mantenere od alzare i prezzi e sottrarre i contenuti alle emittenti non a pagamento, possa essere considerata vantaggiosa per i consumatori.

7.3. Restrizioni indispensabili

7.3.1. Indispensabilità delle restrizioni per creare un prodotto "campionato" venduto tramite un singolo punto vendita

(174) La Commissione rileva che i diritti mediatici delle competizioni sportive il più delle volte vengono aggregati in una qualche forma ad un certo livello della catena di sfruttamento prima di essere offerti agli spettatori. La Commissione resta neutrale per quanto riguarda chi intraprende questa iniziativa. La Commissione riconosce che l'UEFA potrebbe avere un legittimo interesse ala creazione di un prodotto incentrato sulla UEFA Champions League, distinto da qualsiasi interesse che altri operatori potrebbero avere nel creare prodotti aggregati basati sulle immagini della UEFA Champions League. Gli interessi potrebbero sovrapporsi, ma non essere sempre coincidenti. L'UEFA potrebbe pertanto non necessariamente contare su emittenti, agenti di diritti sportivi o altri perché creino in sua vece un prodotto incentrato sulla UEFA Champions League. Se l'UEFA desidera assicurare a sé stessa, ai propri membri e ai propri sostenitori i vantaggi di un prodotto mediatico UEFA Champions League, appare indispensabile che essa assuma l'iniziativa per garantire la produzione di tale prodotto. L'UEFA è quindi in grado, con l'accordo di vendita congiunta notificato, di assicurare la produzione di un prodotto di qualità, che rappresenta la UEFA Champions League in una maniera obiettiva e indipendente.

(175) In secondo luogo è verosimile che produrre tale prodotto attraverso vendite individuali da parte dei singoli club sarebbe tanto complesso da compromettere la qualità e la disponibilità del prodotto UEFA Champions League, e che possa essere meno efficiente per gli operatori dei media, in particolare perché la UEFA Champions League è un torneo di calcio paneuropeo che coinvolge partecipanti di diversi paesi. Da un punto di vista pratico, un prodotto mediatico UEFA Champions League interessante dovrebbe comprendere le partite che interessano gli spettatori lungo tutta la stagione. Dal momento che è impossibile prevedere con esattezza ad inizio stagione quali saranno le partite più interessanti a fine stagione, non sarebbe possibile per gli operatori dei media acquistare tali partite in anticipo. L'alternativa, cioè acquistare un numero significativo di partite da più club diversi, appare poco efficiente e non garantirebbe comunque il successo. I prodotti mediatici dei campionati di calcio vengono generalmente aggregati in un prodotto mediatico che copre il campionato nel complesso. La Commissione prende atto che tale aggregazione sembra indispensabile per presentare un prodotto valido, capace di suscitare l'interesse degli spettatori. Quindi la Commissione si limiterà a esaminare le condizioni alle quali avviene tale aggregazione, non l'identità dell'ente che svolge questo compito.

(176) In terzo luogo, sembra altresì indispensabile che i club non possano vendere per proprio conto esattamente gli stessi diritti di quelli inclusi nel pacchetto UEFA Champions League venduto congiuntamente. Quando la stessa proprietà intellettuale è in mano a due venditori diversi, è probabile che l'introito combinato delle due possibili vendite sia significativamente minore di quello che si otterrebbe se ci fosse un unico venditore. Questo perché un operatore dei media sarebbe meno interessato ai diritti che sono disponibili per tutti i suoi concorrenti, in quanto ci sarebbe una minore possibilità di distinguere il proprio prodotto dal prodotto dei concorrenti.

(177) In altre parole, non pare possibile modificare gli accordi in modo che i club concedano all'UEFA una licenza non esclusiva su tutti i propri diritti mediatici preservando al contempo i miglioramenti e le efficienze di cui al primo requisito dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Tuttavia, qualora l'ente di vendita congiunta non sia riuscito a vendere i diritti mediatici aggregati, essendo i diritti mediatici venduti dall'UEFA un prodotto composito, il diritto dell'ente di vendita congiunta non dovrebbe restare esclusivo, ma i singoli comproprietari dovrebbero avere la possibilità di sondare la domanda del mercato per i loro diritti individuali. Inoltre per il corretto funzionamento dell'ente di vendita congiunta non è indispensabile imporre ulteriori restrizioni sulla vendita a titolo individuale dei diritti da parte dei club calcistici(73).

(178) La Commissione inoltre accetta come indispensabile il diritto esclusivo dell'UEFA a vendere i diritti della diretta e della differita TV della UEFA Champions League al di fuori dell'Europa in quanto ciò favorisce una distribuzione più ampia ed efficiente della UEFA Champions League. In linea di massima, l'UEFA è in grado di presentare un prodotto molto più accattivante di quanto non siano in grado di fare i singoli club.

(179) Dunque è verosimile che un prodotto confezionato a livello centrale, identificabile come prodotto UEFA Champions League ed incentrato non su un singolo club calcistico ma sulla UEFA Champions League nell'insieme, possa essere prodotto in modo più efficiente tramite una vendita congiunta. Il ruolo dell'UEFA nel coordinamento di questo lavoro attraverso il meccanismo della vendita congiunta è indispensabile per la fornitura ai consumatori del prodotto mediatico UEFA Champions League.

(180) La Commissione pertanto ammette che le restrizioni di concorrenza prodotte dall'accordo di vendita congiunta dell'UEFA siano indispensabili ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE al fine di ottenere gli incrementi di efficienza e i miglioramenti che offrono ai consumatori i vantaggi prima descritti, fintanto che l'ente di vendita congiunta è in grado di reperire una domanda per i diritti mediatici venduti congiuntamente.

7.3.2. Vendita da parte dei singoli club dei propri diritti mediatici

(181) Una caratteristica tipica del calcio europeo è rappresentata dal fatto che i club partecipano a diversi campionati, coppe e tornei nel corso di una stagione. Una squadra che partecipa alla UEFA Champions League, ad esempio, partecipa anche alla coppa e al campionato nazionale.

(182) Ogni singolo club calcistico ha un gruppo di sostenitori particolarmente interessati alle sorti e all'attività del proprio club. Di conseguenza, esiste una domanda di articoli correlati al club, che include anche i prodotti mediatici. I club svolgono già numerose attività commerciali volte a fornire ai propri sostenitori servizi mirati.

(183) Per l'appassionato di calcio interessato a un particolare club, indipendentemente dal torneo al quale il club partecipa, il nuovo accordo di vendita congiunta dell'UEFA dà l'opportunità di seguire le vicende del club stesso. Sebbene l'accordo comune di vendita dell'UEFA sia incentrato sullo sviluppo del marchio UEFA Champions League, ciononostante consente ai club di proseguire il rapporto con i propri sostenitori.

(184) I club calcistici sono soggetti a restrizioni sulla vendita individuale dei propri diritti mediatici. Tuttavia queste restrizioni sono considerate indispensabili per il funzionamento dell'accordo di vendita congiunta dell'UEFA.

(185) L'accordo di vendita congiunta dell'UEFA consente ai club di offrire ai propri sostenitori la diretta TV nel caso in cui l'UEFA non sia riuscita a vendere i relativi diritti. Inoltre i club calcistici possono raggiungere i propri sostenitori tramite la trasmissione in differita, mezzi di riproduzione meccanici, Internet, UMTS ecc.

(186) I diritti sulla diretta televisiva che possono essere venduti dai club calcistici(74) riguardano le partite di calcio che non sono state scelte dalle televisioni che hanno acquistato i pacchetti Oro (Gold) e Argento (Silver) e non sono state vendute dall'UEFA nel quadro del pacchetto 4 della tabella di segmentazione dei diritti. I diritti a cui si fa riferimento nei pacchetti 4 e 5 coprono le stesse partite. Al fine di aumentare le possibilità che tali diritti residui trovino un acquirente, si ritiene indispensabile che all'UEFA, in quanto ente di vendita congiunta, sia concesso un primo diritto di esclusiva per la vendita di tali diritti di diretta TV.

(187) Se l'ente di vendita congiunta, l'UEFA, non riesce a vendere i diritti del pacchetto 4 entro una settimana dal sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League, l'UEFA perde il proprio diritto di vendere in esclusiva tali diritti. Dopo tale data, anche i club calcistici che detengono i diritti della diretta TV delle partite in questione hanno la possibilità di vendere tali diritti (pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti) su base non esclusiva in concorrenza con l'UEFA.

(188) Tuttavia, la segmentazione dei diritti dell'UEFA implica che i club calcistici possono a vendere tali diritti residui sulla diretta TV solamente alle emittenti televisive a pagamento ("pay-TV" o "pay-per-view"). La Commissione ritiene che questa restrizione imposta ai club calcistici non sia indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Una volta che l'ente di vendita congiunta si è dimostrato incapace di vendere i diritti residui in questione entro la data limite, non può essere considerato indispensabile, per il corretto funzionamento dell'accordo comune di vendita e per il conseguimento dei benefici che ne derivano, che ai club calcistici sia impedito di vendere tali diritti alle televisioni non a pagamento, se non vi sono offerte ragionevoli da parte di televisioni a pagamento. È probabile che ciò si verifichi nei territori dove non esistono televisioni pay-TV/pay-per-view o dove le televisioni pay-TV/pay-per-view esistenti hanno già soddisfatto le proprie esigenze con i pacchetti di diritti Oro (Gold) o Argento (Silver).

(189) La presente decisione di esenzione va pertanto subordinata alla condizione che, nella misura in cui non vi è un'offerta ragionevole da parte di una emittente a pagamento (pay-TV/pay-per-view), non si applichi la restrizione imposta dall'accordo comune di vendita nell'ambito del pacchetto 5 della tabella di segmentazione dei diritti intesa ad impedire che i club calcistici vendano i propri diritti di diretta TV ad emittenti non a pagamento.

(190) I tempi di attesa imposti sullo sfruttamento dei diritti della differita, e che si applicano allo stesso modo ai diritti venduti congiuntamente dall'UEFA e ai diritti venduti individualmente dai club calcistici, sono indispensabili per aumentare la focalizzazione sul prodotto "campionato" e in particolare sul prodotto "fasi salienti" (highlights)(75) che copre la UEFA Champions League nella sua interezza. I tempi di attesa contribuiscono a creare un prodotto per il quale vi è molto interesse da parte degli spettatori e per consolidare la reputazione del marchio UEFA Champions League, il quale è strettamente legato ad una copertura TV uniforme di elevata qualità distinta da una presentazione omogenea che influenza il gradimento dello spettatore. Per quanto riguarda i tempi di attesa imposti sullo sfruttamento dei diritti Internet, l'esigenza di mantenere tale divieto per ragioni di qualità è destinata ovviamente a mutare con il tempo di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie Internet.

(191) Inoltre, i club calcistici che sfruttano le immagini UEFA Champions League individualmente devono presentare le immagini in un modo incentrato sul proprio singolo club e relativo solo alle partite a cui partecipano. I club calcistici o gli enti ai quali cedono i propri diritti mediatici non possono assemblare i diritti di più club calcistici in un unico prodotto che altrimenti si configurerebbe come prodotto alternativo con il marchio UEFA Champions League. In particolare, riguardo i diritti TV per le dirette, l'UEFA definisce come prodotto con il marchio UEFA Champions League un prodotto comprendente più di due partite di UEFA Champions League in diretta per giornata. Per quanto riguarda i diritti della differita TV e i diritti Internet, l'UEFA accetterebbe programmi contenenti il 100 % di contenuti UEFA Champions League trasmessi sui canali del club. Tuttavia, l'UEFA definisce come programma con il marchio UEFA Champions League un programma periodico di un club contenente più del 50 % di contenuti della UEFA Champions League. Nella programmazione generale il contenuto massimo ammissibile della UEFA Champions League può arrivare fino al 30 % del programma. Quando un'intera partita viene trasmessa in differita (cioè tutti i 90 minuti) all'interno del programma periodico di un club o nella programmazione generale, la rispettiva "regola del 50 %" non si applica e il programma può consistere per la maggior parte o interamente di quella singola partita. Analogamente, se un'intera partita fosse trasmessa nella programmazione generale di un canale, la "regola del 30 %" non si applicherebbe nemmeno in quella situazione.

(192) La Commissione prende atto che le clausole che regolano la possibilità per i terzi di riunire i diritti mediatici venduti dai singoli club calcistici sono indispensabili per preservare l'integrità e il marchio dei diritti mediatici sulla UEFA Champions League venduti congiuntamente. Tuttavia, a seguito dei commenti ricevuti in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 la Commissione ha richiesto chiarimenti sulle regole, che hanno portato a una riduzione della loro portata e intensità. Pertanto è divenuto possibile per una singola emittente sfruttare contemporaneamente due partite in diretta vendute separatamente. La Commissione ritiene che l'introduzione di tale possibilità renderà probabilmente marginale l'impatto della restrizione al punto che essa non sarà avvertita dagli utilizzatori finali dei diritti, le televisioni, in quanto i diritti disponibili per una singola televisione saranno sufficienti a soddisfare la domanda esistente da parte delle televisioni per questo tipo di partite residue. Analogamente, per quanto riguarda i diritti della differita, è divenuto possibile trasmettere una partita intera indipendentemente dalla definizione di programma con il marchio UEFA Champions League.

7.4. Nessuna eliminazione della concorrenza

(193) I diritti commerciali sono disponibili per numerosi tornei calcistici, che rientrano nell'ambito dei mercati rilevanti. Per esempio, secondo l'UEFA, i diritti TV della UEFA Champions League rappresentano in media solo il 20 % dei diritti sul mercato rilevante. Dal momento che i diritti sui nuovi media si riferiscono a mercati emergenti, non è ancora possibile accertare la posizione dei contenuti UEFA Champions League in tali mercati. Tuttavia, è improbabile che tale posizione sia più significativa che non nei tradizionali mercati dei diritti TV. I diritti mediatici della UEFA Champions League rappresentano quindi solo una possibilità fra altre per gli operatori dei media che desiderano acquistare contenuti concernenti eventi calcistici che hanno luogo regolarmente ogni anno per tutto l'anno.

(194) Inoltre, i diritti mediatici della UEFA Champions League venduti congiuntamente vengono suddivisi in più pacchetti di diritti, offerti in vendita nell'ambito di una gara aperta a tutti gli operatori mediatici interessati. Ciò consente a più operatori dei media di acquistare dall'UEFA i diritti mediatici della UEFA Champions League.

(195) Infine sia l'UEFA che i club calcistici vendono determinate categorie di diritti mediatici della UEFA Champions League su base non esclusiva. Gli acquirenti interessati hanno perciò diverse possibili fonti di approvvigionamento dai detentori di tali diritti.

(196) È dunque improbabile che la vendita congiunta dei diritti mediatici della UEFA Champions League da parte dell'UEFA elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei diritti mediatici in questione.

7.5. Conclusione

(197) Alla luce di quanto finora esposto, si può concludere che sono soddisfatte le condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE e che l'accordo di vendita congiunta può pertanto beneficiare di un'esenzione.

8. CONDIZIONI E DURATA DELL'ESENZIONE

(198) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, una dichiarazione di esenzione può essere sottoposta a condizioni. In questo caso la clausola dell'accordo comune di vendita che impedisce ai club calcistici di vendere a titolo individuale i diritti della diretta TV a emittenti televisive non a pagamento è una restrizione della concorrenza che non soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Non si può considerare che tale restrizione contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, e che non impone alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per raggiungere tali obiettivi.

(199) L'esenzione va pertanto subordinata alla condizione che, qualora non vi sia un'offerta ragionevole da parte di una emittente a pagamento, ai club calcistici non sia vietato di vendere i propri diritti di diretta TV ad emittenti non a pagamento. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna offerta ragionevole specie quando non vi è alcuna offerta da parte di una emittente a pagamento, che sia paragonabile all'offerta di un'emittente non a pagamento.

(200) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, una dichiarazione in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE è rilasciata per un periodo determinato. L'accordo di vendita congiunta notificato opera su cicli di contratto della durata di tre anni. È perciò appropriato definire di conseguenza la durata della presente esenzione e lasciare che l'accordo di vendita congiunta rimanga in vigore per due periodi contrattuali. L'esenzione deve pertanto essere concessa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, per il periodo dal 13 maggio 2002, data della notifica dell'ultima versione dell'accordo di vendita congiunta, fino al 31 luglio 2009.

9. CONCLUSIONE

(201) Si conclude che l'accordo di vendita congiunta dell'UEFA contribuisce al miglioramento della produzione e della distribuzione, creando un prodotto di marca di qualità incentrato sul "campionato" e venduto tramite un punto vendita unico. Inoltre i consumatori beneficiano effettivamente di una congrua quota dei vantaggi derivanti da tale accordo. Inoltre, le restrizioni insite nell'accordo di vendita congiunta dell'UEFA sono indispensabili per ottenere tali vantaggi, ad eccezione della clausola che vieta alle singole società calcistiche di vendere i diritti di diretta TV a televisioni non a pagamento. Infine, si conclude che è improbabile che la vendita congiunta dei diritti mediatici della UEFA Champions League da parte dell'UEFA elimini la concorrenza rispetto a una parte sostanziale dei diritti in questione. È pertanto appropriato concedere un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, subordinatamente ad una condizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili, dal 13 maggio 2002 al 31 luglio 2009, all'accordo di vendita congiunta dell'UEFA relativo ai diritti mediatici della UEFA Champions League nella versione modificata, descritta nella presente decisione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'adempimento della condizione che la restrizione imposta ai club calcistici che impedisce loro di vendere i diritti di diretta TV ad emittenti televisive non a pagamento non si applichi nei casi in cui non vi sia un'offerta ragionevole da parte di una televisione a pagamento.

Articolo 2

In base agli elementi a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, nei riguardi dell'accordo di vendita congiunta dell'UEFA relativo alle sponsorizzazioni, alla designazione dei fornitori e alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale relativi alla UEFA Champions League.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è:

Union des Associations Européennes de Football Route de Genève 46 1260 Nyon 2 Svizzera

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3) GU C 196 del 17.8.2002, pag. 3.

(4) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(5) GU C 269 dell'8.11.2003.

(6) Diritti sui mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione, Internet e UMTS), sponsorizzazioni, forniture, licenze e diritti di proprietà intellettuale.

(7) Articolo 1 dello Statuto UEFA (Edizione 2000).

(8) Articolo 5 dello Statuto UEFA.

(9) Nel Regno Unito vi sono quattro associazioni membri: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

(10) Articolo 48 dello Statuto UEFA.

(11) Articolo 18 dello Statuto UEFA.

(12) Articolo 13, paragrafo 1, lettera f), dello Statuto UEFA.

(13) Articolo 13, paragrafo 1, lettera g), dello Statuto UEFA.

(14) Articolo 21 dello Statuto UEFA.

(15) Articolo 23, paragrafo 2, dello Statuto UEFA.

(16) Articolo 24, paragrafo 1, lettera e), dello Statuto UEFA.

(17) Articolo 49 dello Statuto UEFA.

(18) Regolamento della UEFA Champions League 1998/1999.

(19) La gamma di servizi organizzati dall'UEFA comprende: sviluppo del prodotto, vendite, servizi post-vendita e relazioni con le emittenti, sponsor, fornitori, licenziatari e club partecipanti, servizi media (prenotazione di spot commerciali e sponsorizzazioni televisive in tutto il mondo), servizi legali, servizi di produzione televisiva, revisione e monitoraggio di programmi televisivi sulla UEFA Champions League in tutto il mondo, servizi di ricerca, attuazione operativa del concetto commerciale, servizi di ospitalità, servizi finanziari e amministrativi, servizi statistici e di informazione (analisi della competizione).

(20) Ad esempio esiste un fornitore di computer e telecomunicazioni che fornisce il supporto tecnico al servizio grafico di trasmissione e che, in cambio, ottiene l'accredito sullo schermo in tutte le partite in diretta del torneo e nei successivi programmi sulle fasi salienti delle partite.

(21) La licenza UEFA Champions League consente alle aziende selezionate di creare prodotti di alta qualità correlati alla UEFA Champions League, ad esempio il videogioco UEFA Champions League, video sulla UEFA Champions League o l'enciclopedia su CD-ROM della UEFA Champions League.

(22) Cfr. anche il punto 4.2.1.3 della relazione della Commissione al Consiglio europeo allo scopo di salvaguardare le attuali strutture sportive e di mantenere la funzione sociale dello sport nel quadro della Comunità - relazione di Helsinki sullo sport - del 10 dicembre 1999:

"Qualsiasi esenzione concessa nel caso della vendita congiunta di diritti di trasmissione deve tenere conto dei benefici per i consumatori e della natura proporzionale della limitazione della concorrenza in relazione al legittimo obiettivo perseguito. In questo contesto, sussiste anche la necessità di esaminare la misura in cui sia possibile stabilire un collegamento tra la vendita congiunta dei diritti e la solidarietà finanziaria tra lo sport professionistico ed amatoriale, gli obiettivi della formazione dei giovani sportivi e della promozione delle attività sportive nella popolazione. Tuttavia, rispetto alla vendita di diritti esclusivi di trasmissione di eventi sportivi, è probabile che qualsiasi esclusiva che, per la sua durata e/o la sua portata, si traduca in una chiusura del mercato, debba essere vietata".

(23) Denominati pacchetto 1 e 2 o anche pacchetti Oro (Gold) e Argento (Silver) nella tabella UEFA di segmentazione dei diritti.

(24) Denominato pacchetto 4 nella tabella UEFA di segmentazione dei diritti.

(25) Denominato pacchetto 5 nella tabella UEFA di segmentazione dei diritti.

(26) Denominato pacchetto 3 nella tabella UEFA di segmentazione dei diritti.

(27) Un "break-bumper" è un elemento grafico editoriale posto all'inizio e alla fine di un'interruzione pubblicitaria, utilizzato per separare il programma della partita dagli spot commerciali. Di norma comprende l'identificazione della UEFA Champions League e dello sponsor.

(28) In un modo simile a quello in cui la sostituibilità dei clienti determina il mercato a monte per la fornitura di servizi televisivi interattivi digitali dai fornitori di servizi ai fornitori di contenuti, cfr. la decisione 1999/781/CE della Commissione sul caso IV/36.539, British Interactive Broadcasting/Open, GU L 312 del 6.12.1999, pag. 1.

(29) Decisione della Commissione IV/M. 533 - RTL/Veronica/Endemol, GU L 134 del 5.6.1996, pag. 32 e decisione 1999/242/CE della Commissione - TPS, GU L 90 del 2.4.1999, pag. 6.

(30) Decisione 1999/242/CE della Commissione - TPS, GU L 90 del 2.4.1999, pag. 6.

(31) Decisione 2001/478/CE della Commissione - Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva, GU L 171 del 26.6.2001, pag. 12.

(32) Decisione della Commissione COMP/M.2483 - Canal+/RTL/GJCD/JV, (IP 01/1579).

(33) Allo stesso modo la Commissione ha deciso nel caso Newscorp/Telepiù, che esiste un mercato separato per l'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per gli eventi calcistici disputati ogni anno a cui partecipano le squadre nazionali (campionato nazionale, principalmente prima divisione e coppe nazionali, UEFA Champions League e Coppa UEFA). Decisione della Commissione - COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù (IP/03/478).

(34) Ad esempio la Bundesliga in Germania comincia in agosto e termina in maggio. Nel torneo si giocano 306 partite, tutte trasmesse in diretta nel corso della stagione.

(35) Vlaamse Media Maatschappij dichiara in una risposta del 26 novembre 1999 a una richiesta di informazioni della Commissione che: "L'acquisizione (e la trasmissione) di diritti sportivi (programmi) non è in genere un investimento redditizio in quanto tale. Tuttavia, la trasmissione di programmi sportivi, specie di sport popolari come il calcio e il ciclismo, è importante per l'immagine e il marchio del canale".

(36) RTL dichiara in una risposta del 15.11.1999 a una richiesta di informazioni della Commissione che "I prezzi effettivi per i diritti sul calcio sono così alti che ... non possono essere coperti dagli introiti generati dalla programmazione calcistica." Se tali diritti vengono acquistati comunque, è lecito pensare che sia per finalità di consolidamento del marchio.

(37) NOS dichiara in una risposta del 16.11.1999 a una richiesta di informazioni della Commissione che: "La disponibilità di diritti TV per altri sport influenza solo fino a un certo punto l'interesse di NOS per il calcio ... perché questo è lo sport n. 1 nei Paesi Bassi ... il calcio svolge un ruolo fondamentale nella programmazione sportiva di NOS...fornendo alle altre trasmissioni sportive di NOS un pubblico che in condizioni normali non attirerebbe". NOS inoltre afferma che: "...il calcio è un prodotto unico che 'fa corsa a sé stante'. Nessun altro sport procura un'audience/quota di mercato paragonabile a quella del calcio ... migliora l'immagine di NOS." ONdigital nella sua risposta del 23 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 1999: "Il nostro interesse nel calcio non è influenzato dalla disponibilità di altri film, serie, giochi televisivi o altri contenuti, a causa della posizione di mercato unica che il calcio detiene nel R.U. e in parte perché il calcio attira diversi segmenti di mercato". Richard Russell Associates ha descritto lo sport come "forza trainante" della decennale attività di BSkyB in "Sports Television: The ever changing face", 16 febbraio 1999, pagg. 10 e 12.

(38) Nella sua risposta del 26 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 1999 Vlaamse Media Maatschappij dichiara che "In effetti, l'acquisizione dei diritti TV per lo sport (specialmente il calcio) non è un'operazione redditizia di per sé...Tuttavia...il consolidamento del marchio dei canali di VMM sarà il parametro decisivo per decidere l'acquisizione dei diritti TV per le partite di calcio". Ad esempio ONdigital, che ha acquistato i diritti di pay TV per la UEFA Champions League e offre questi diritti su base promozionale gratuitamente agli abbonati, afferma nella sua risposta del 23 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 1999 che "Nelle fasi iniziali di consolidamento della crescita della piattaforma la base degli abbonati è considerata più importante che non il puro profitto". Inoltre nella sua replica ONdigital dichiara che "ONdigital ritiene che l'immagine di marca e il valore aggiunto alla sua offerta ai consumatori sia direttamente influenzata dal contenuto sportivo disponibile sulla piattaforma."

(39) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996.

(40) Risposta di ONdigital del 23 novembre 1999.

(41) Secondo "European media sports rights" di Kagan, aprile 1999, nel 1998 il calcio ha rappresentato la voce di spesa per i diritti più importante nella maggior parte degli Stati membri (tra parentesi è riportata la quota del rivale più vicino): Austria 32,4 % (sci 11,3 %); Belgio 53,6 % (ciclismo 9,5 %); Danimarca 45,4 % (pallamano 13,2 %); Finlandia 32,1 % (hockey su ghiaccio 16,9 %); Francia 37,8 % (motorismo 9,3 %); Germania 42 % (tennis 6,6 %); Grecia 43,3 % (pallacanestro 41,4 %); Irlanda 47 % (ippica 13,1 %); Italia 65,2 % (motorismo 7,4 %); Paesi Bassi 54,5 % (motorismo 9,3 %); Portogallo 44,3 % (motorismo 11,8 %); Spagna 51,6 % (pallacanestro 10,1 %); Svezia 39,5 % (hockey su ghiaccio 19,1 %); Regno Unito 51,6 % (rugby 11,7 %).

(42) "European media sports rights", di Kagan, aprile 1999.

(43) Risposta di ITV del 12 novembre 1999 a una richiesta di informazioni del 10 settembre 1999.

(44) Quindi il produttore di scarpe da calcio ad esempio raggiungerà un maggior numero di potenziali acquirenti mostrando un annuncio durante la finale di un torneo di calcio, quando è probabile che gli "tifosi" stiano guardando, ed un altro durante un film che il calciatore dilettante sta probabilmente guardando, che non inserendo due annunci durante la finale di calcio. In questo modo verrà contattato un numero maggiore di potenziali acquirenti.

(45) Ad esempio, mentre un produttore di cereali da colazione può avere un "target" più ampio, è improbabile che un produttore di carne voglia inserire un annuncio durante un programma dedicato di vegetariani, anche se questo è molto popolare. Quindi se le emittenti desiderano procurarsi la pubblicità dei produttori di carne, non possono trasmettere solo programmi sui vegetariani, ma devono anche mettere in onda programmi guardati da persone che siano quantomeno disposte a mangiare carne (anche se i programmi attraggono meno telespettatori).

(46) Risposta di Channel 5 del 19 novembre 1999.

(47) RTL afferma nella sua risposta del 15 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 20 settembre 1999 che "perderebbe entrate pubblicitarie se sostituisse la UEFA Champions League con altri eventi calcistici o sportivi. Anche se il profilo dello spettatore sarebbe lo stesso, i tempi di visione di questi eventi sarebbero molto inferiori in quanto questi eventi sportivi sono meno attraenti". Young & Rubicam Europe dichiara nella sua replica del 21 ottobre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1999: "È improbabile che le categorie di prodotto destinate alle donne siano pubblicizzate nei programmi sportivi". Risposta di Channel 5. "Questo pubblico (calcistico) ha un profilo più maschile della media, più giovane della media e più selettivo della media". ITV afferma nella sua risposta del 12 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 settembre 1999 che l'audience della UEFA Champions League "ha un profilo più maschile della media, più giovane della media e più selettivo della media". La replica di McCann-Erikson del 3 novembre 1999 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1999 conforta questa tesi.

(48) Risposta di McCann-Erickson del 3.11.1999 a una richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1999.

(49) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996, pag. 8.

(50) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996, pag. 163.

(51) Kagan World Media, 2002, pag. 3.

(52) Cfr. la decisione della Commissione Comp/JV.48 - Vodafone/Vivendi/Canal+ (Vizzavi).

(53) Cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa 36/74, Walrave contro Union Cycliste Internationale, 1974, Racc. 1405, punto 4; causa 13/76, Donà contro Mantero, 1976, Racc. 1333, punto 12; causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921, punto 73; cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union Européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97), 2000, Racc. 2549, punti 41-42; causa C-176/96, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), 2000, Racc. 2681, punti 32-33.

(54) Ad esempio vendita dei biglietti, trasferimenti di giocatori, distribuzione di articoli di merchandising, conclusione di contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, vendita di diritti di trasmissione ecc. Le dimensioni dell'impresa non sono importanti e il principio non presuppone uno scopo di lucro. Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921, punto 255 in riferimento alla sentenza nelle cause riunite da 209 a 215 e 218/78, Van Landewyck contro Commissione 1980, Racc. 3125, punto 88.

(55) Conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921, punto 256. Decisione 92/521/CEE della Commissione - Distribuzione dei pacchetti turistici durante la Coppa del Mondo del 1990 (GU L 326 del 12.11.1992, pag. 31), considerando 49: ( "... La FIFA è un ente che svolge attività di natura economica e che costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE") e considerando 53 ("La [Federazione Italiana Gioco Calcio = l'associazione calcio nazionale italiana] svolge anche attività di natura economica ed è quindi un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE"). Sentenza nella causa T-46/92, Scottish Football Association contro Commissione, 1994, Racc. II-1039, dalla quale si può concludere che la Scottish Football Association è un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 81 e 82. Cfr. anche le cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue Francophone de Judo et disciplines associées ASBL e Altri, 2000, Racc. 2681 punti 52-57, Causa T-513/93 Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali contro Commissione delle Comunità europee, 2000, Racc. II-1807.

(56) Cause riunite da 209 a 215 e 218/78, FEDETAB, 1980, Racc. 3125, punto 88.

(57) Causa 45/85 Sachversicherer al punto 32.

(58) Se lo Statuto fosse classificato come un accordo tra imprese, ciò non cambierebbe la situazione in quanto l'articolo 81, punto 1, del trattato e l'articolo 53, punto 1, dell'accordo SEE si applicano allo stesso modo ad entrambe le categorie. Cfr. causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921 al punto 46.

(59) Cfr. il capitolo 5 (in particolare il capitolo 5.3.1.2) delle direttive della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 81 ad accordi di cooperazione orizzontali (GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2).

(60) In una replica del 16 febbraio 2000 alla richiesta di informazioni della Commissione del 15 novembre 2000, l'UEFA spiega che la situazione riguardante la proprietà dei diritti televisivi negli Stati del SEE è come segue: in Austria, il club ospitante è riconosciuto proprietario dei diritti TV. La legislazione del Belgio non determina la proprietà dei diritti TV sul calcio. Lo stesso vale per la legislazione della Danimarca, ma in un caso concreto l'autorità danese garante della concorrenza avrebbe affermato che i diritti TV di una partita del campionato nazionale danese appartenevano sia all'Associazione calcio danese, in quanto proprietaria del torneo, sia al club ospitante per quella specifica partita. La legislazione inglese non dice nulla sulla questione. I club finlandesi sono proprietari dei diritti TV delle competizioni finlandesi per squadre di club. In Francia il proprietario è il club partecipante al torneo europeo. In Germania, i club detengono i diritti mentre l'organizzatore, l'UEFA, può essere considerata una comproprietaria. Secondo la legislazione di Grecia e Italia i club sono proprietari dei diritti TV. La legislazione del Lussemburgo non dice nulla al riguardo. La giurisprudenza olandese (in appello) attribuisce la proprietà dei diritti TV al club ospitante. In Irlanda del Nord, secondo l'Irish Football Association l'associazione detiene i diritti per il campionato nazionale (senza citare fonti legali), tuttavia, sono i club stessi a vendere i diritti TV sulle partite delle competizioni europee. La legislazione portoghese non regola la materia. Nella Repubblica d'Irlanda sembra che sia l'associazione nazionale a detenere i diritti TV, tuttavia i diritti TV sulle competizioni europee sono ceduti senza interferenze da parte dell'associazione calcio. Non è stata fornita nessuna informazione riguardante la situazione legislativa in Scozia. Viene fatto solo riferimento allo statuto della Scottish Football Association che reclama la proprietà dei diritti. La legislazione spagnola non prende posizione sulla questione della proprietà. I club della Prima e Seconda Divisione vendono i diritti individualmente. La legislazione svedese non dice nulla sull'argomento. Non è stata fornita nessuna informazione riguardante la situazione legislativa in Galles.

La Commissione ha richiesto informazioni direttamente alle associazioni calcio di Islanda, Liechtenstein e Norvegia: in Islanda e in Liechtenstein sono considerati proprietari i club che partecipano alle competizioni europee. In Norvegia i singoli club sembrano essere riconosciuti come i detentori dei diritti TV.

(61) L'articolo 295 del trattato recita: "Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri".

(62) Cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa 36/74, Walrave contro Union Cycliste Internationale, 1974, Racc. 1405, punto 4; causa 13/76, Donà contro Mantero, 1976, Racc. 1333, punto 12; causa C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921, punto 73; cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union Européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97), 2000, Racc. 2549, punti 41-42; causa C-176/96, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), 2000, Racc. 2681 punti 32-33.

(63) Caso C-415/93, URBSF contro Bosman, 1995, Racc. I-4921.

(64) Questa cifra è calcolata sulla base dell'acquisizione di tornei nazionali e UEFA. Fonte: studio commissionato dall'UEFA alla Oliver & Ohlbaum Associates, London.

(65) Cfr. nota 41.

(66) ITV nella sua risposta del 12 maggio 1999 alla comunicazione della Commissione (GU C 99 del 10.4.1999, pag. 23) afferma che la vendita congiunta da parte di un ente venditore centrale "[...] riduce inoltre in modo significativo la complessità della transazione per le televisioni".

(67) Taurus Holding in una lettera del 22 gennaio 2002.

(68) KirchMedia in una lettera del 17 settembre 2002 in risposta alla comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

(69) Taurus Holding in una lettera del 22 gennaio 2002.

(70) La limitazione dell'accorpamento dei diritti logicamente non si applica alla vendita all'ingrosso, in quanto a quel livello non sussiste il rischio che negli spettatori si generi confusione sul marchio a causa dell'accorpamento.

(71) Causa 26/76, Metro/Commissione, 1977, Racc. 1975, causa 42/84, Remia/Commissione, 1985, Racc. 2545 e causa 56 e 58/64, Consten & Grundig/Commissione, 1966, Racc. 299.

(72) "Il Consiglio europeo ritiene che le iniziative prese per favorire la messa in comune, ai livelli appropriati [...], di una parte degli introiti provenienti da tale vendita, siano positive per attuare il principio della solidarietà tra tutti i livelli di pratica sportiva e tutte le discipline".

(73) Su questo punto cfr. anche la sezione 3.4.3.2.

(74) Pacchetto n. 5 della tabella di segmentazione dei diritti.

(75) Pacchetto n. 3 della tabella di segmentazione dei diritti.

Op