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Document 32003D0745

    2003/745/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 [notificata con il numero C(2003) 3584]

    GU L 269 del 21.10.2003, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/745/oj

    32003D0745

    2003/745/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 [notificata con il numero C(2003) 3584]

    Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2003 pag. 0018 - 0023


    Decisione della Commissione

    del 13 ottobre 2003

    relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002

    [notificata con il numero C(2003) 3584]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2003/745/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, nonché l'articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel 2002 sono stati rilevati in Germania dei focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia presenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

    (2) Al fine di contribuire a un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

    (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese in virtù dei regolamenti comunitari sono finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

    (4) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

    (5) In data 19 giugno 2003, la Germania ha presentato una domanda di rimborso ufficiale per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.

    (6) Occorre fin d'ora, in attesa che vengano effettuati i controlli della Commissione, fissare l'importo di un anticipo sul contributo finanziario della Comunità. Tale anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito sulla base delle spese presentate (1675000 EUR) per l'indennizzo del valore di macellazione dei suini e limitando momentaneamente le "altre spese" al 10 % dell' importo di tali indennizzi.

    (7) Occorre precisare le nozioni di "indennizzo rapido e adeguato degli allevatori", utilizzate dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e le nozioni di "pagamenti ragionevoli" e di "pagamenti giustificati" e le categorie di spese ammissibili a titolo degli "altri costi" legati alla macellazione obbligatoria.

    (8) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Germania

    Per estirpare la peste porcina classica nel 2002, la Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

    a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti alla macellazione obbligatoria dei loro animali ai sensi delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica comparsi nel 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino della decisione 90/424/CE e della presente decisione;

    b) le spese operative legate alle misure di distruzione degli animali e prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, alla pulizia e alla disinfezione o alla distruzione, se necessario, delle attrezzature contaminate, alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Al fine della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

    a) "indennizzo rapido e adeguato": il versamento, entro i novanta giorni che seguono la macellazione degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento;

    b) "pagamenti ragionevoli": pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati in rapporto ai prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della peste suina classica;

    c) "pagamenti giustificati": pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il collegamento diretto con la macellazione obbligatorio di animali nelle aziende agricole.

    Articolo 3

    Modalità di pagamento del contributo finanziario

    1. Con riserva del risultato dei controlli di cui all'articolo 6, è versato un anticipo di 460000 EUR, a titolo di contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Germania, relativi al l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per la macellazione obbligatoria, la distruzione degli animali ed eventualmente i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati.

    2. La Commissione decide, se del caso dopo l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6, in merito al saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

    Articolo 4

    Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

    1. Il mancato rispetto da parte delle autorità tedesche dei termini di pagamento di cui all'articolo 2, lettera a), conduce a una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole riprese in appresso:

    - 25 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 91 e 105 giorni dopo la macellazione degli animali,

    - 50 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 106 e 120 giorni dopo la macellazione degli animali,

    - 75 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 121 e 135 giorni dopo la macellazione degli animali,

    - 100 % di riduzione per i pagamenti effettuati oltre i 136 giorni dopo la macellazione degli animali.

    Tuttavia, la Commissione applicherà uno scadenzario differente e/o tassi di riduzione inferiori o nulli se per talune misure si presentano condizioni particolari di gestione, oppure se la Germania apporterà giustificazioni fondate.

    2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, lettera b), considera solo i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate nell'allegato I.

    3. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

    a) l'imposta sul valore aggiunto;

    b) le remunerazioni dei funzionari;

    c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione dei materiali consumabili.

    Articolo 5

    Condizioni di versamento e documenti giustificativi

    1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

    a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III nel termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo,

    b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;

    c) i risultati degli eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione, di cui all'articolo 6.

    I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

    2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica conformemente agli allegati II e III entro un termine di trenta giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di non rispetto del suddetto termine, il contributo finanziario della Comunità viene ridotto del 25 % per mese di ritardo.

    Articolo 6

    Controlli in loco effettuati dalla Commissione

    La Commissione, in collaborazione con le autorità tedesche competenti, può effettuare controlli in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 e le relative spese.

    Articolo 7

    Destinatario

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    ALLEGATO I

    Spese ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2

    1. Costi collegati alla macellazione degli animali:

    a) salari e remunerazioni degli operai dei mattatoi;

    b) materiale corrente (pallottole, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;

    c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al macello.

    2. Costi della distruzione degli animali e delle uova:

    a) squartamento: trasporto di carcasse verso la fabbrica di squartamento, lavorazione delle carcasse e distruzione delle farine;

    b) seppellimento: personale specifico impiegato, materiali specifici noleggiati per il trasporto e il seppellimento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;

    c) incinerazione: personale specifico impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali specifici noleggiati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.

    3. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:

    a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

    b) salari e remunerazioni del personale specifico impiegato.

    4. Costi di distruzione degli alimenti contaminati:

    a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;

    b) distruzione degli alimenti.

    5. Costi legati all'indennizzo per la distruzione delle attrezzature contaminate, al valore del mercato. Non sono ammissibili i costi d'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici dell'azienda e i costi d'infrastruttura.

    ALLEGATO II

    Domanda di contributo all'indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente macellati

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    ALLEGATO III

    Domanda di contributo all'indennizzo degli altri costi ammissibili di macellazione obbligatoria

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