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Document 32003D0595

    2003/595/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2003, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 519]

    GU L 202 del 9.8.2003, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/595/oj

    32003D0595

    2003/595/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2003, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 519]

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 09/08/2003 pag. 0015 - 0023


    Decisione della Commissione

    del 5 marzo 2003

    su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore

    [notificata con il numero C(2003) 519]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/595/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli,

    considerando quanto segue:

    1. PROCEDIMENTO

    (1) Nel giugno 2001 la Commissione è venuta a conoscenza di una direttiva che prevede l'erogazione di sovvenzioni a sostegno della vendita e dell'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (in appresso: la direttiva del Land). Varie disposizioni di tale direttiva sembrano non rispondenti all'articolo 87 del trattato CE. Poiché la direttiva del Land è datata 25 maggio 1998, il regime in oggetto è stato considerato un aiuto non notificato, registrato con il codice NN 55/2001.

    (2) Con lettera D/52684 del 2 luglio 2001, la Commissione ha chiesto alla Germania di presentare le proprie osservazioni sulla direttiva del Land, sotto il profilo della sua rispondenza alle norme relative agli aiuti di Stato. La Germania ha presentato le sue osservazioni con lettera del 30 agosto 2001 (A/36853).

    (3) Con lettera SG(2001) D/293172 del 28 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Germania la sua decisione d'iniziare, contro il regime in questione, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    (4) La Germania ha espresso la sua posizione al riguardo con lettera del 4 febbraio 2002 (A/30809).

    (5) Il 7 giugno 2002 si è tenuto a Berlino un colloquio tra rappresentanti della Germania e della Commissione.

    (6) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(1). La Commissione ha sollecitato tutti gli interessati a presentare le proprie osservazioni sul regime di aiuti in questione, ma non ha ricevuto nessuna osservazione.

    2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

    2.1. Scopo del regime di aiuti

    (7) Lo scopo specifico della direttiva del Land consiste nell'aprire o riconquistare mercati iperregionali e mercati per l'esportazione, intendendo i mercati esterni al Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, ossia i mercati degli altri Länder tedeschi, degli altri Stati membri e di paesi terzi.

    2.2. Forma e base giuridica degli aiuti

    (8) L'aiuto viene erogato in forma di sovvenzione a fondo perduto. La sua base giuridica è la direttiva del Land, entrata in vigore il 25 maggio 1998. Tale direttiva è stata adottata, senza precedente notifica, come regolamento de minimis e comprende un riferimento esplicito alle regole de minimis stabilite nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(2) e nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis(3).

    2.3. Sezioni del programma di aiuti

    (9) La direttiva del Land prevede un programma di aiuti comprendente quattro sezioni:

    - A. Commercializzazione

    - B. Partecipazione a fiere e saloni in Germania e all'estero

    - C. Uffici all'estero condivisi da più imprese

    - D. Assistenti per il commercio estero.

    2.4. Beneficiari degli aiuti

    (10) Beneficiari degli aiuti sono piccole e medie imprese (in appresso: PMI), ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(4). Per la sezione B del programma (partecipazione a fiere e saloni in Germania e all'estero), possono ricevere gli aiuti anche le società fieristiche, le Camere d'industria e di commercio, le federazioni professionali, le cooperative, i consorzi, le associazioni di categoria, i comuni e altre entità, purché svolgano la loro attività a favore di altre imprese o dei propri membri e trasferiscano loro le sovvenzioni.

    2.5. Costi ammissibili agli aiuti

    (11) Per le quattro sezioni del programma, sono considerati costi ammissibili quelli indicati qui di seguito.

    (12) Commercializzazione:

    - consulenza per l'elaborazione di obiettivi di marketing specifici per le singole imprese,

    - consulenza per la programmazione di tutto o parte del marketing (per esempio, configurazione estetica dei prodotti, determinazione dei prezzi, strategia pubblicitaria, organizzazione della distribuzione),

    - consulenza per la presentazione e la dimostrazione di prototipi,

    - consulenza per il funzionamento delle borse merci,

    - iniziative intese a incrementare le esportazioni, a individuare nuove possibilità di vendita e di cooperazione ed a creare logo di origine multisettoriali, atti a valorizzare l'immagine,

    - per ogni impresa, l'importo massimo dell'aiuto è di 20500 EUR.

    (13) Partecipazione a fiere e saloni in Germania e all'estero:

    - spese direttamente necessarie per allestire e rendere funzionale lo stand (affitto dello stand, sua strutturazione, raccordi con l'approvvigionamento energetico e idrico e con l'impianto di scarico, inserto nel catalogo della fiera o salone, pubblicità correlata, prestazioni d'interpreti, trasporti e assicurazioni),

    - per ogni impresa, l'importo massimo dell'aiuto è di 7690 EUR.

    (14) Uffici all'estero condivisi da più imprese:

    - spese direttamente necessarie per l'apertura e il funzionamento, all'estero, di uffici condivisi da più imprese (mobilio e infrastrutture tecniche degli uffici, spese correnti di gestione, spese per il personale estero, purché sia stata comprovata la relazione giuridica di base per l'apertura e il funzionamento, all'estero, di uffici condivisi da più imprese),

    - per ogni impresa, l'importo massimo dell'aiuto è di 25000 EUR.

    (15) Assistenti per il commercio estero:

    - la retribuzione lorda, soggetta a imposta, di un unico collaboratore per il commercio estero per un anno, in casi eccezionali per due anni,

    - per ogni impresa, l'importo massimo dell'aiuto è di 24600 EUR.

    3. MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO

    (16) Il Land Meclemburgo-Pomerania anteriore intendeva applicare la direttiva del Land come regime de minimis. Nella sua decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla rispondenza di tale direttiva alle regole relative agli aiuti de minimis ed era propensa a ritenere che essa costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che vi fosse molto da eccepire riguardo alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti erogati in applicazione della suddetta direttiva del Land.

    (17) Nella suddetta decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha indicato come incompatibili con le disposizioni relative agli aiuti de minimis i seguenti elementi della direttiva del Land:

    - l'erogazione di aiuti all'esportazione,

    - gli importi consentiti per gli aiuti de minimis,

    - il campo effettivo di applicazione,

    - i dispositivi di controllo degli aiuti de minimis.

    (18) Per quanto riguarda l'erogazione di aiuti all'esportazione prevista per le sezioni del programma, la Commissione ha constatato che le disposizioni relative agli aiuti de minimis stabiliscono esplicitamente che gli aiuti all'esportazione non possono rientrare nel campo di applicazione delle due suddette regole de minimis(5). La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità degli aiuti erogati, tra l'altro, per l'elaborazione di piani di marketing, per la presentazione e dimostrazione di prototipi, per l'allestimento e il funzionamento, all'estero, di uffici condivisi da più imprese, per le attività operative delle borse merci e per le disposizioni intese a potenziare le esportazioni, nonché per consentire d'individuare nuove possibilità di vendita e di cooperazione all'estero e di assumere assistenti per il commercio estero, i quali devono offrire una base d'appoggio per le attività di commercio estero dei beneficiari, devono conoscere una lingua operativa del paese estero in questione e devono possedere formazione o esperienza nel settore del commercio estero.

    (19) D'altro canto, secondo la Commissione non costituiscono aiuti all'esportazione, di norma, quelli intesi a consentire la partecipazione a fiere, l'effettuazione di studi o il ricorso a servizi di consulenza allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente(6).

    (20) A tale riguardo, la Commissione osserva inoltre che la formulazione adottata nella direttiva del Land, secondo la quale gli "aiuti all'esportazione" sono esclusi dalla limitazione del cumulo (ossia la disposizione secondo la quale più aiuti de minimis non possono superare l'importo di 100000 EUR) non enuncia con sufficiente precisione che è del tutto inammissibile chiedere aiuti de minimis ai fini delle esportazioni. Secondo la Commissione, tale interpretazione non può essere dedotta da tutti gli interessati con chiarezza e senza ambiguità.

    (21) Per quanto riguarda il calcolo del massimale degli aiuti de minimis, incluso in caso di cumulo, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla conformità della formulazione scelta nella direttiva del Land con le regole emanate dalla Commissione stessa. Le regole comunitarie prevedono che l'importo degli aiuti de minimis a favore di una determinata impresa non può superare in un triennio l'importo massimo di 100000 EUR. La direttiva del Land prevede che il beneficiario non può ricevere aiuti d'importo superiore al massimale dopo il 19 agosto 1992 e in un lasso di tempo di tre anni.

    (22) Per quanto riguarda il campo settoriale di applicazione delle regole de minimis, la Commissione ha fatto notare che esse non si applicano, tra l'altro, ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La direttiva del Land, invece, non esclude esplicitamente la possibilità di sovvenzioni per la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, della pesca e della piscicoltura.

    (23) Allo stesso modo, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla rispondenza della direttiva del Land al dispositivo di controllo previsto nell'ultimo paragrafo della comunicazione relativa agli aiuti de minimis e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (24) Per quanto riguarda gli aspetti per i quali gli aiuti erogati in applicazione della direttiva del Land non risultano rispondenti alle disposizioni relative agli aiuti de minimis, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla loro compatibilità con il mercato comune, basandosi sul regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(7). A quanto sembra, la direttiva del Land non era limitata alle PMI e non rispettava il disposto dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001. Perdipiù, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera a), tale regolamento non si applica alle attività aventi come scopo la fabbricazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 esclude gli aiuti ad attività correlate alle esportazioni. Nella direttiva del Land non si tiene conto neanche di tutte le altre condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 70/2001. È per questi motivi che la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della direttiva del Land con il mercato comune.

    (25) Nel valutare gli aiuti che non risultano rispondenti alle disposizioni relative agli aiuti de minimis, la Commissione si è basata sugli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(8) (in appresso: gli orientamenti regionali). Il Land Meclemburgo-Pomerania anteriore si configura come regione di cui occorre favorire lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, ma non sembra che in nessun caso sia stato concesso un aiuto all'investimento iniziale qual è previsto al punto 4.4 degli orientamenti regionali. Di conseguenza, si sono prese in considerazione le disposizioni relative all'aiuto al funzionamento (punti 4.15 e 4.17). Secondo gli orientamenti regionali, sono vietati gli aiuti al funzionamento intesi a promuovere le esportazioni tra gli Stati membri. Tuttavia, anche considerando che la direttiva del Land non si prefigga soltanto di favorire le esportazioni, gli aiuti al funzionamento devono rispondere a varie esigenze, ossia devono essere decrescenti e limitati nel tempo e devono avere entità proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Su tale base, la Commissione non è riuscita a trovare nessun appiglio per poter considerare gli aiuti in oggetto compatibili con il mercato comune.

    4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (26) Nelle sue osservazioni, la Germania sostiene che la sezione A del programma ("commercializzazione") è compatibile con le disposizioni relative agli aiuti de minimis, poiché le sovvenzioni sono state erogate esclusivamente per consulenze e studi ai fini del lancio sul mercato di prodotti delle imprese beneficiarie, sovvenzioni che, secondo il considerando 4 del regolamento (CE) n. 69/2001, non costituiscono aiuti all'esportazione. Di conseguenza, la Germania ritiene che i provvedimenti previsti in tale sezione del programma non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se "non sono aiuti", tali provvedimenti non devono soddisfare i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 70/2001 e negli orientamenti regionali(9).

    (27) A giudizio della Germania, tutti i provvedimenti previsti nella sezione B del programma ("partecipazione a fiere e saloni in Germania e all'estero") rispondono alle regole de minimis. La Germania fa notare che, secondo il considerando 4 del regolamento (CE) n. 69/2001, gli aiuti intesi a consentire la partecipazione a fiere commerciali non costituiscono, di norma, aiuti all'esportazione. Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, essi non costituiscono neppure aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Sarebbe quindi inutile procedere al loro esame a norma del regolamento (CE) n. 70/2001 e degli orientamenti regionali(10).

    (28) Riguardo alla sezione C del programma ("uffici all'estero condivisi da più imprese"), la Germania asserisce che tali uffici fungono non da rete di distribuzione (nella maggior parte dei casi il loro personale in loco è costituito da un'unica persona), ma piuttosto da punti di contatto e di coordinamento anche per imprese non aventi una partecipazione diretta in simili uffici comuni. Questi uffici servivano come base per i primi contatti con le autorità e le imprese estere. Spesso, condividevano le infrastrutture disponibili - quali le attrezzature da ufficio e la persona addetta alla segreteria - imprese appartenenti a settori completamente diversi. Di conseguenza, la Germania ritiene che tali provvedimenti non si configurano come aiuti a favore di attività correlate all'esportazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001, ma sono piuttosto servizi di consulenza ai sensi del considerando 4 del suddetto regolamento, servizi che rispondono alle regole de minimis e non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE(11).

    (29) I provvedimenti relativi alla sezione D del programma ("assistenti per il commercio estero") non hanno nessun nesso diretto, secondo la Germania, con attività correlate all'esportazione, poiché gli assistenti per il commercio estero hanno semplicemente il compito di predisporre le strutture generali per il commercio estero, per esempio con il loro aiuto nella lingua straniera, senza partecipare ad attività in nesso diretto con i quantitativi esportati, con l'organizzazione e la gestione di una rete di distribuzione o con le spese correnti dell'attività di esportazione. Si deduce quindi che i provvedimenti di tale sezione del programma sono compatibili con il regolamento (CE) n. 69/2001 e non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE(12).

    (30) La Germania ammette che la formulazione della direttiva del Land per quanto riguarda l'entità consentita per gli aiuti de minimis possa esser fuorviante ma, di fatto, negli aiuti de minimis accordati alle imprese in questione non è stato superato in nessun caso il massimale di 100000 EUR in un triennio. Inoltre, tali imprese sono state informate del carattere de minimis degli aiuti e hanno dovuto indicare minuziosamente se avessero ricevuto altri aiuti de minimis nei tre anni precedenti. La Germania insiste sul fatto che un nuovo aiuto de minimis è stato erogato soltanto dopo aver accertato che non si arrivasse così a superare l'importo massimo degli aiuti de minimis ottenuti nel pertinente periodo triennale.

    (31) La Germania ammette che la gamma delle attività alle quali si applica la direttiva del Land non corrisponde né al campo di applicazione della comunicazione sugli aiuti de minimis né all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 69/2001. La Germania attesta che nessun beneficiario ha esercitato attività correlate alla fabbricazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. La Germania s'impegna ad abrogare, globalmente, la direttiva del Land.

    (32) La Germania sostiene che né il regolamento (CE) n. 70/2001 né gli orientamenti regionali sono da applicare nella fattispecie e che tutti i provvedimenti in esame corrispondono alle regole de minimis e quindi non costituiscono aiuti di Stato.

    5. VALUTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

    5.1. Si tratta di aiuti di Stato?

    (33) La Commissione deve accertare se la direttiva del Land corrisponda alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In linea di principio, ogni aiuto finanziario erogato dallo Stato a favore di un determinato gruppo d'imprese modifica in certa misura le condizioni di concorrenza e può quindi incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tuttavia, non tutti gli aiuti hanno effetti tangibili sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto si è detto, gli aiuti che non superano un importo massimo assoluto sono esentati dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e, in quanto aiuti de minimis, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione constata che la direttiva del Land prevede aiuti esclusivamente d'importo esiguo, i quali potrebbero esser considerati aiuti de minimis.

    (34) La definizione di che cosa, a giudizio della Commissione, si debba intendere per aiuti de minimis è stata formulata per la prima volta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, risalente al 1992(13). Nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis(14), la regola de minimis enunciata nella disciplina comunitaria del 1992 è stata modificata, aumentando il massimale dell'importo complessivo degli aiuti de minimis a 100000 EUR nell'arco di tre anni, con inizio dalla data alla quale è stato versato il primo di tali aiuti de minimis. Questa regola non si applica, tra l'altro, agli aiuti intesi a sovvenzionare le spese nei settori dell'agricoltura e della pesca né agli aiuti a favore delle attività correlate all'esportazione, ossia aiuti in nesso diretto con i quantitativi esportati, con l'organizzazione e il funzionamento di una rete di distribuzione oppure con le spese correnti relative all'attività di esportazione.

    (35) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 amplia il campo di applicazione della regola de minimis, includendovi alcuni altri settori, ma prevede eccezioni per gli aiuti nel settore dei trasporti e per quelli a favore delle attività correlate alla fabbricazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Inoltre, il regolamento non si applica agli aiuti a favore delle attività correlate all'esportazione. All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 è stabilito che l'entità complessiva degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa non può superare l'importo di 100000 EUR nell'arco di tre anni.

    (36) Poiché il regolamento (CE) n. 69/2001 è entrato in vigore il 2 febbraio 2001, mentre la direttiva del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore era di applicazione già dal 25 maggio 1998, il problema è se la Commissione debba applicare retroattivamente il regolamento (CE) n. 69/2001 oppure se agli aiuti de minimis erogati prima della data di entrata in vigore di tale regolamento debba applicarsi la comunicazione relativa agli aiuti de minimis (consecutio legis).

    (37) Il regolamento (CE) n. 69/2001 tace sulla questione della sua eventuale applicazione retroattiva. Tuttavia, in nessuna parte del testo è esclusa la possibilità di applicare tale regolamento a casi precedenti, adattando di conseguenza il dispositivo di controllo definito all'articolo 3. Dato che non sono previste disposizioni esplicite in senso contrario, secondo la Commissione gli aiuti de minimis erogati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 69/2001 vanno esaminati in base alle disposizioni di questo stesso regolamento. Poiché esso esenta dall'obbligo di notifica determinati tipi di provvedimenti, il suddetto regolamento stabilisce anzitutto una regola procedurale, che va applicata direttamente ai casi in corso di esame. Inoltre, l'applicazione diretta del regolamento corrisponde agli obiettivi di semplificazione e di decentramento. Soltanto per gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, e che quindi non possono essere esentati su tale base, la Commissione applicherà le regole che erano in vigore all'epoca dell'erogazione di tali aiuti. Considerato che, nel suo complesso, il regolamento (CE) n. 69/2001 è più generoso delle precedenti regole de minimis e che in ogni caso queste regole vanno applicate quando gli aiuti non sono esentati a norma del regolamento, in tal modo si tiene conto in misura adeguata delle legittime aspettative dei beneficiari della direttiva del Land, nonché del principio della certezza del diritto. Per quanto riguarda gli elementi di carattere economico, la Commissione ritiene che provvedimenti promozionali che oggi, in un mercato integrato, a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 non sono considerati "aiuti" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, non potevano costituire "aiuti" in epoca precedente e in un mercato meno integrato. Di conseguenza, la Commissione esaminerà il caso in oggetto in base al regolamento (CE) n. 69/2001, nonostante la possibilità di applicare, invece, le regole che erano in vigore all'epoca in cui sono stati attuati i provvedimenti in esame, nel caso che questi non fossero esentati a norma del regolamento.

    (38) All'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001 è definito il concetto di "aiuti all'esportazione" ed è stabilito esplicitamente che la regola de minimis non può applicarsi agli "aiuti all'esportazione", i quali comprendono:

    - gli aiuti in nesso diretto con i quantitativi esportati,

    - gli aiuti per l'organizzazione e la gestione di una rete di distribuzione,

    - gli aiuti per altre spese correnti in nesso con un'attività di esportazione.

    (39) La Commissione deve ora accertare se i provvedimenti previsti nella direttiva del Land costituiscano "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (40) In base alle informazioni trasmessele dalla Germania, la Commissione ha concluso che la sezione A del programma prevede, in effetti, aiuti per servizi di consulenza e per l'elaborazione di strategie di marketing (quali piani di marketing, presentazione di prototipi, funzionamento di borse merci) allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente. Tali aiuti non rientrano nella definizione di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001. Nel considerando 4 del suddetto regolamento è anzi precisato che tali provvedimenti non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione. Tuttavia il termine "normalmente" deve far capire che gli aiuti per servizi di consulenza non sono ammissibili in qualsiasi caso. La Commissione ritiene peraltro che i servizi di consulenza di cui nella sezione A del programma non costituiscono "aiuti all'esportazione" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (41) Secondo la Commissione, ai provvedimenti previsti nella sezione B del programma si applica il considerando 4 del regolamento (CE) n. 69/2001 e quindi essi non costituiscono "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (42) I provvedimenti della sezione C del programma riguardano l'allestimento di uffici condivisi da più imprese all'interno e all'esterno della Comunità e del SEE e dei paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea. Sono ammissibili agli aiuti le spese direttamente necessarie per allestire e far funzionare l'ufficio condiviso da più imprese, ossia le spese per il mobilio e le attrezzature tecniche, le spese correnti di funzionamento e le spese per il personale estero. Gli uffici condivisi da più imprese devono fornire alle PMI informazioni sul mercato del paese estero in questione e devono servire di base per i primi contatti.

    (43) La Commissione ritiene che un aiuto erogato nell'ambito di questa sezione del programma non mette a disposizione del beneficiario risorse specifiche e va dunque considerato un aiuto al funzionamento. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la Commissione non può escludere che l'aiuto venga utilizzato per allestire e far funzionare una rappresentanza commerciale, sulla cui base possa costituirsi una rete estera di distribuzione. A giudizio della Commissione, un simile provvedimento può essere correlato "alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione" o ad un aiuto per le "spese correnti connesse all'attività di esportazione" e in quanto tale, a norma dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001 non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento all'interno della Comunità e va quindi classificato tra gli "aiuti all'esportazione" inammissibili.

    (44) La sezione D del programma prevede aiuti per la retribuzione lorda di un assistente per il commercio estero per un anno, in casi eccezionali per due anni. Scopo di tale provvedimento è incoraggiare le PMI ad assumere collaboratori che dispongano delle necessarie conoscenze linguistiche e di esperienze nel commercio internazionale, così da consentire alle imprese l'accesso a un mercato estero.

    (45) La Commissione ritiene che, per definizione, tale provvedimento va considerato come aiuto per le spese correnti di un'attività d'esportazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001. Di conseguenza, esso è escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (46) Per riassumere quanto esposto ai considerando da 40 a 45, la Commissione riscontra che le sezioni A e B del programma non costituiscono "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001 e quindi sono escluse dal campo di applicazione di tale regolamento. Per quanto riguarda le sezioni C e D del programma, la Commissione riscontra che tali provvedimenti costituiscono "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del suddetto regolamento e quindi sono esclusi dal suo campo di applicazione.

    (47) Le sezioni A e B del programma non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, se risultano soddisfatti tutti i presupposti del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (48) La Commissione conclude che, sotto il profilo formale, la direttiva del Land nella formulazione in essa adottata non è conforme al regolamento (CE) n. 69/2001. In particolare, le disposizioni relative al cumulo con altri aiuti de minimis sono perlomeno fuorvianti. Inoltre, non vi sono esplicitamente esclusi gli aiuti a favore di attività correlate alla fabbricazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Nondimeno, la Commissione constata che la direttiva del Land è stata abrogata dopo l'inizio della procedura formale d'indagine ed ha accertato che, quando la direttiva era in applicazione, non era stato erogato nessun aiuto al di fuori del campo settoriale di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 né era stato superato il massimale previsto per l'entità degli aiuti de minimis. La Commissione conclude quindi che la direttiva del Land è stata applicata nel rispetto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché non sono stati erogati "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001. Di conseguenza, gli aiuti concessi nell'ambito delle sezioni A e B del programma non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (49) Nella misura in cui le sezioni C e D del programma prevedono aiuti agli investimenti e/o aiuti al funzionamento a favore delle menzionate attività all'interno della Comunità, tali aiuti possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, essi vanno considerati aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee(15) e tenuto conto della particolare situazione dei settori in oggetto, lo stesso vale per i provvedimenti che comprendono gli scambi tra uno Stato membro e il SEE, ma anche per i paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea(16), poiché l'interdipendenza economica della Comunità con i futuri Stati membri in base agli accordi europei registra un incremento continuo.

    (50) Se i provvedimenti a favore dell'esportazione vengono attuati in paesi terzi(17), la Commissione deve accertare se, in base alla giurisprudenza costante, in particolare la sentenza nella causa Tubemeuse, essi incidano sugli scambi tra Stati membri e quindi costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (51) La Commissione osserva che, nell'ambito della sezione C del programma, possono essere erogati aiuti finanziari sino all'importo massimo di 25600 EUR in un lasso di tempo di tre anni. Gli aiuti effettivamente versati sono ammontati in media a 18853 EUR.

    (52) Nella sua analisi, la Commissione tiene conto delle speciali caratteristiche dei singoli casi. Considerati gli importi molto esigui degli aiuti e il fatto che il regime di aiuti era limitato alle piccole e medie imprese e considerate anche le particolarità del provvedimento in oggetto, la Commissione ritiene che tali provvedimenti attuati nell'ambito della sezione C del programma per favorire l'apertura, all'estero, di uffici condivisi da più imprese non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e quindi non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (53) La Commissione osserva che, nell'ambito della sezione D del programma, possono essere erogati aiuti finanziari sino all'importo massimo di 24600 EUR in un lasso di tempo di tre anni. Gli aiuti effettivamente versati sono ammontati in media a 10018 EUR.

    (54) Nella sua analisi, la Commissione tiene conto delle speciali caratteristiche dei singoli casi. Considerati gli importi molto esigui degli aiuti e il fatto che il regime di aiuti era limitato alle piccole e medie imprese e considerate anche le particolarità del provvedimento in oggetto, la Commissione ritiene che tali provvedimenti nell'ambito della sezione D del programma per l'assunzione di assistenti per il commercio estero non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e quindi non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    5.2. Carattere legale degli aiuti

    (55) La Commissione deplora che la Germania abbia erogato gli aiuti applicando in maniera incorretta l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

    5.3. Compatibilità degli aiuti

    (56) In questo punto della presente decisione, la Commissione esamina la compatibilità dei provvedimenti, entro i limiti in cui essi si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, ossia per quanto riguarda l'applicazione delle sezioni C e D del programma all'interno della Comunità europea e del SEE e dei paesi candidati all'adesione. Nella politica di aiuti della Commissione, un principio basilare è non ritenere compatibili con il mercato comune aiuti di questo tipo. La situazione appare particolarmente inquietante quando gli aiuti vengono erogati a favore di esportazioni intracomunitarie, poiché gli effetti di tali aiuti si ripercuotono direttamente sul mercato di un altro Stato membro. L'alterazione della concorrenza provocata finanziando il rafforzamento della presenza sul mercato di un altro Stato membro costituisce un'infrazione non soltanto delle disposizioni relative agli aiuti di Stato, ma anche dell'articolo 10 del trattato CE. Ciò è contrario all'obiettivo globale della politica economica della Comunità, che consiste nel creare un mercato unico privo di barriere, restrizioni e distorsioni, nel quale deve essere rispettato il principio della libera economia di mercato in condizioni di libera concorrenza.

    (57) Indipendentemente dal fatto che i provvedimenti sono stati attuati nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore, il quale è una regione da favorire a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, gli aiuti in questione sono in contrasto con le regole relative agli aiuti regionali, stabilite negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Per quanto riguarda i provvedimenti in questione, secondo la Commissione essi si configurano come aiuti al funzionamento ai sensi dei punti 4.15 e 4.17 dei suddetti orientamenti regionali. Al punto 4.17 è indicato che sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra gli Stati membri(18). Anche prescindendo da ciò, la Germania non ha presentato nessun'argomentazione atta a dimostrare che siano state rispettate le pertinenti regole degli orientamenti regionali (secondo cui, in particolare, gli aiuti devono essere decrescenti e avere entità proporzionale agli svantaggi che intendono compensare). Di conseguenza, non vi è nessun appiglio per poter considerare compatibili con il mercato comune gli "aiuti all'esportazione".

    (58) Indipendentemente dal fatto che gli aiuti erano destinati esclusivamente alle PMI, i provvedimenti in questione sono in contrasto con il regolamento (CE) n. 70/2001, il quale esclude esplicitamente gli aiuti a favore di attività correlate all'esportazione, ossia gli aiuti in nesso diretto con i quantitativi esportati, con la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti relative a un'attività d'esportazione. Non sono state rispettate neanche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione conclude che gli "aiuti all'esportazione" non sono conformi al regolamento (CE) n. 70/2001. Perdipiù, tali aiuti incidono sulle condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune: di conseguenza, questi aiuti non possono considerarsi compatibili con il mercato comune neanche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    (59) La Commissione constata che le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano nel caso della direttiva del Land, poiché il regime di aiuti non persegue nessuno degli obiettivi ivi menzionati, né la Germania ha presentato argomentazioni in tal senso.

    (60) Gli aiuti erogati in applicazione della direttiva del Land non sono intesi a favorire l'attuazione d'importanti progetti di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Di conseguenza, alla direttiva del Land non si applicano né la lettera b) né la lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 87 del trattato CE.

    6. CONCLUSIONE

    (61) La direttiva del Land non è stata notificata: quindi, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE essa costituisce un aiuto illegale. Di conseguenza, sono illegali gli aiuti erogati al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (62) Gli aiuti erogati nell'ambito delle sezioni A e B del programma non costituiscono "aiuti all'esportazione" ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001: essi rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento e non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (63) Il regolamento (CE) n. 69/2001 non può applicarsi alle sezioni C e D del programma formante oggetto della direttiva. Questa, in effetti, autorizza aiuti a favore di attività correlate all'esportazione, ossia gli aiuti in nesso diretto con i quantitativi esportati, con la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione o con le spese correnti di un'attività d'esportazione. Tali aiuti, che sono stati erogati per promuovere le esportazioni all'interno della Comunità europea e del SEE e dei paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono incompatibili con il mercato comune.

    (64) Nella sua analisi, la Commissione ha tenuto conto delle speciali caratteristiche del caso in oggetto, in particolare degli importi molto esigui degli aiuti, del fatto che il regime di aiuti fosse limitato alle piccole e medie imprese e delle particolarità dei provvedimenti in questione. In tal modo, la Commissione ha concluso che i provvedimenti previsti nella direttiva del Land nell'ambito delle sezioni C e D del programma, intesi a favorire le esportazioni in paesi al di fuori della Comunità e del SEE e diversi dai paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea, non incidono sugli scambi tra Stati membri e quindi non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (65) Secondo la prassi costante della Commissione e a norma dell'articolo 87 del trattato CE, ogni aiuto illegale e incompatibile con il trattato CE deve essere recuperato presso i beneficiari, se a tale aiuto non si applica la regola de minimis. Questa prassi è confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(19). Secondo tale articolo, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso il beneficiario. Per stabilire definitivamente in quanti casi si deve procedere al recupero, la Germania deve compilare l'elenco delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e che hanno ricevuto un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La direttiva che prevede sovvenzioni a favore della vendita e dell'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (in appresso "la direttiva del Land") si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Entro i limiti in cui a tale direttiva si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essa si configura come aiuto illegale.

    2. La direttiva del Land non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, entro i limiti in cui non corrisponde ai presupposti del regolamento (CE) n. 69/2001.

    Di conseguenza, le sezioni A (commercializzazione) e B (partecipazione a fiere e saloni) del programma di aiuti non si configurano come aiuto di Stato.

    3. La direttiva del Land si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE entro i limiti in cui prevede l'erogazione di sovvenzioni che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

    Di conseguenza, le sezioni C (uffici condivisi da più imprese) e D (assistenti per il commercio estero) del programma si configurano eventualmente come aiuto di Stato, se rientrano nel disposto del paragrafo 1.4.

    4. La direttiva del Land non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE entro i limiti in cui prevede sovvenzioni a favore di provvedimenti intesi a promuovere le esportazioni in paesi all'esterno della Comunità e del SEE e diversi dai paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea.

    Articolo 2

    Per quanto riguarda la parte della direttiva del Land nella quale sono previsti aiuti a favore di provvedimenti intesi a promuovere le esportazioni all'interno della Comunità e del SEE e dei paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea, tale direttiva è incompatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    Articolo 3

    La Germania adotterà i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali, di cui all'articolo 2, messi a loro disposizione.

    Al recupero degli aiuti si procederà senza indugio secondo le procedure nazionali, se queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. Gli importi degli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, con decorrenza dalla data alla quale gli aiuti illegali erano a disposizione dei beneficiari, sino alla data del loro rimborso effettivo. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi di riferimento applicati per calcolare l'equivalente sovvenzioni degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 4

    La Germania trasmetterà alla Commissione l'elenco delle imprese che hanno ricevuto gli aiuti ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione.

    Articolo 5

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informerà la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 6

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 170 del 16.7.2002, pag. 2.

    (2) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    (3) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

    (4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

    (5) Gli aiuti all'esportazione sono stati definiti come gli aiuti direttamente correlati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione [articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 69/2001 e nota 3 della comunicazione relativa agli aiuti de minimis].

    (6) Considerando 4 del regolamento (CE) n. 69/2001 e nota 3 della comunicazione relativa agli aiuti de minimis.

    (7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

    (8) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (9) La Germania ha informato che, nell'ambito di questa sezione del programma, ogni impresa ha ricevuto in media, nel periodo 1998-2002, circa 11128 EUR.

    (10) La Germania ha informato che, nell'ambito di questa sezione del programma, ogni impresa ha ricevuto in media, nel periodo 1998-2002, circa 1830 EUR.

    (11) La Germania ha informato che, nell'ambito di questa sezione del programma, ogni impresa ha ricevuto in media, nel periodo 1998-2002, circa 18853 EUR.

    (12) La Germania ha informato che, nell'ambito di questa sezione del programma, ogni impresa ha ricevuto in media, nel periodo 1998-2002, circa 10018 EUR.

    (13) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2.

    (14) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

    (15) In particolare la sentenza del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio/Commissione ("Tubemeuse"), RG 1990, pag. 1-959, punti 31-44.

    (16) S'intendono attualmente per "paesi candidati" i seguenti 13 paesi la cui domanda di adesione all'Unione europea è stata accettata dal Consiglio europeo: Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Turchia, Ungheria, secondo le conclusioni dei vari consigli europei.

    (17) Vengono qui denominati come "paesi terzi" quelli esterni alla Comunità e al SEE e diversi dai paesi aventi lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea.

    (18) Per quanto riguarda l'aiuto all'investimento iniziale di cui al punto 4.4 degli orientamenti regionali, la Commissione ha già autorizzato due regimi di aiuti, uno tedesco e uno austriaco, che si applicavano esclusivamente a PMI attive in paesi i quali a quell'epoca non appartenevano né all'Unione europea né al SEE, né avevano lo statuto ufficiale di candidato all'adesione all'Unione europea [decisione 97/257/CE, Aiuti di Stato C 49/95 - Germania, (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 36) e decisione 97/241/CE, Aiuti di Stato C 50/95 - Austria, (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 23)].

    (19) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

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