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Document 32003D0279

    2003/279/CE: Decisione della Commissione, del 15 aprile 2003, che modifica la decisione 93/13/CEE in ordine al certificato che attesta i controlli veterinari sui prodotti in provenienza dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1229]

    GU L 101 del 23.4.2003, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/279/oj

    32003D0279

    2003/279/CE: Decisione della Commissione, del 15 aprile 2003, che modifica la decisione 93/13/CEE in ordine al certificato che attesta i controlli veterinari sui prodotti in provenienza dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1229]

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 23/04/2003 pag. 0014 - 0021


    Decisione della Commissione

    del 15 aprile 2003

    che modifica la decisione 93/13/CEE in ordine al certificato che attesta i controlli veterinari sui prodotti in provenienza dai paesi terzi

    [notificata con il numero C(2003) 1229]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/279/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 12, paragrafo 12, e l'articolo 33,

    considerando quanto segue:

    (1) Originariamente i requisiti relativi ai controlli veterinari erano stati fissati o adottati in base alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio(2), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 97/78/CE.

    (2) Il modello del certificato relativo ai controlli veterinari compiuti sui prodotti introdotti nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, figura nell'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi(3), modificata da ultimo dalla decisione 96/32/CE(4). È opportuno modificare il modello del suddetto certificato per tener conto delle modifiche apportate alle procedure previste per le partite introdotte in uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE.

    (3) Le modalità di applicazione relative all'uso di tale certificato in caso di transito su strada e quelle relative ai controlli supplementari che devono essere effettuati su prodotti non conformi alle norme comunitarie che circolano all'interno della Comunità o che transitano attraverso il suo territorio in regime di controllo doganale, figurano rispettivamente nelle decisioni 2000/208/CE(5) e 2000/571/CE della Commissione(6).

    (4) In attesa della revisione a cui dovranno essere sottoposte altre disposizioni della decisione 93/13/CEE della Commissione, è estremamente urgente procedere innanzitutto alla modifica e all'aggiornamento del certificato ivi figurante nell'allegato B.

    (5) Per il corretto funzionamento del sistema dei controlli veterinari nel mercato unico è necessario che tutte le informazioni relative ad un determinato prodotto introdotto nella Comunità figurino in un documento unico semplificato, di formato armonizzato, in modo da ridurre per quanto possibile i problemi legati all'uso di lingue diverse nei diversi Stati membri.

    (6) Occorre pertanto modificare la decisione 93/13/CEE.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato B della decisione 93/13/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

    (3) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

    (4) GU L 9 del 12.1.1996, pag. 9.

    (5) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20.

    (6) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

    ALLEGATO

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    NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DELL'ALLEGATO B(1)

    Parte 1 Questa parte deve essere compilata dal dichiarante o dall'interessato al carico quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE del Consiglio. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

    Osservazione generale:

    Il certificato deve essere compilato a stampatello. Quando una casella deve essere cancellata o non è pertinente si invita a cancellare chiaramente o a sbarrare l'intera casella. Per selezionare un'opzione apporre una crocetta nell'apposito spazio.

    Il presente certificato deve essere compilato per tutte le partite presentate ad un posto di ispezione frontaliero, sia per le partite presentate come conformi ai requisiti comunitari e destinate ad essere immesse in libera pratica, sia per le partite che saranno inoltrate, sia per le partite non rispondenti ai requisiti comunitari e destinate al trasbordo, al transito, o ad essere vincolate ai regimi delle zone franche, del deposito franco o deposito doganale oppure ai rifornitori di navi (fornitori di bordo). L'inoltro si riferisce alle partite accettate alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE ma che restano sotto controllo veterinario fino al raggiungimento di una destinazione finale determinata, di solito per essere sottoposte a un ulteriore trattamento.

    Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

    Casella 1. Speditore/Esportatore: indicare l'impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

    Casella 2. Posto d'ispezione frontaliero. Completare se l'informazione non è già prestampata sul documento. Il numero di riferimento DVCE è il numero unico di riferimento attribuito dal posto di ispezione frontaliero che rilascia il certificato (ripetuto anche nella casella 25). Il numero di unità ANIMO è il numero del posto d'ispezione frontaliero che figura accanto al suo nome nell'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    Casella 3. Destinatario: indicare l'indirizzo della persona o dell'impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo.

    Casella 4. Interessato al carico (anche agente o dichiarante): indicare nome, cognome e indirizzo della persona definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CEE, che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di ispezione frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore.

    Casella 5. Importatore: indicare nome, cognome e indirizzo; l'importatore può essere distante dall'effettivo posto di ispezione frontaliero. Se l'importatore e l'agente sono la stessa persona apporre l'indicazione "Cfr. casella 2".

    Casella 6. Paese di origine: è il paese dove il prodotto finale è stato prodotto, trasformato o imballato.

    Casella 7. Paese di spedizione: è il paese in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione europea.

    Casella 8. Indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione europea; questo vale sia per i prodotti conformi (casella 19) che per i prodotti non conformi (casella 22).

    Casella 9. Indicare la data stimata di arrivo della partita al posto di ispezione frontaliero.

    Casella 10. Certificato/documento veterinario: data di rilascio: corrisponde alla data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall'autorità competente. Numero: indicare il numero ufficiale del certificato. Per i prodotti provenienti da uno stabilimento o da una nave riconosciuti o registrati, indicare se del caso il nome e il numero di riconoscimento/registrazione. Per gli embrioni, le uova o le lamelle di sperma, indicare il numero che identifica il gruppo di raccolta riconosciuto.

    Casella 11. Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto all'arrivo: per gli aerei il numero di volo e la lettera di trasporto aereo, per le navi il nome della nave e la polizza di carico, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e il numero del vagone.

    Casella 12. Natura delle merci: indicare le specie animali, il trattamento a cui sono stati sottoposti prodotti e il numero e il tipo di imballaggi che compongono il carico, ad esempio 50 scatoloni di 25 kg, oppure il numero di container. Mettere una crocetta sulla pertinente temperatura del trasporto.

    Casella 13. Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale modificato. I codici NC sono elencati anche nella decisione 2002/349/CE della Commissione (e sono identici alle rubriche del sistema armonizzato). Se esiste un certificato unico che scorta una partita composta da merci classificate da più di un codice NC, si possono indicare nel DVCE i relativi codici aggiuntivi.

    Casella 14. Peso lordo: peso totale in kg, definito come la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i container o altre attrezzature di trasporto.

    Casella 15. Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l'imballaggio. La massa netta è la massa delle merci senza imballaggio. Qualora l'indicazione del peso non sia adatta, indicare il numero di unità, ad esempio 100 lamelle di sperma di x ml oppure 3 ceppi biologici/embrioni.

    Casella 16. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

    Casella 17. Trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione Europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliero della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.

    Casella 18. Transito: per le partite non conformi alla normativa comunitaria, in viaggio a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile.

    PIF di uscita: nome del posto d'ispezione frontaliero dal quale i prodotti escono dal territorio comunitario. Numero di unità Animo: cfr. casella n. 2.

    Casella 19. Prodotti conformi: i prodotti presentati per essere immessi in libera pratica sul mercato interno, compresi quelli ammissibili ma che saranno sottoposti ad una "procedura di inoltro sotto controllo" e quelli che, una volta espletate le formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinati sotto controllo doganale ed essere sdoganati ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.

    Prodotti non conformi: i prodotti non conformi alla normativa comunitaria e destinati a zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a fornitori di bordo o a navi, oppure al transito a destinazione di un paese terzo.

    Casella 20. La reimportazione si riferisce alle partite di origine comunitaria che non sono state accettate o di cui è stata respinta l'entrata in un paese terzo e sono rispedite allo stabilimento di origine nell'Unione europea.

    Casella 21. Mercato interno: riservato alle partite destinate ad essere consegnate all'interno del mercato unico. Apporre una crocetta sulla categoria pertinente. Questo vale anche per le partite che, risultate ammissibili dopo l'espletamento delle formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinate sotto controllo doganale ed essere sdoganate ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.

    Casella 22. Compilare questa casella per tutti prodotti non conformi alla normativa UE se la partita sarà consegnata e immagazzinata sotto controllo veterinario presso una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un rifornitore di navi.

    NB:

    le caselle dalla 18 alla 22 si riferiscono esclusivamente a procedure veterinarie.

    Casella 23. Firma. Il firmatario s'impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l'entrata in un paese terzo.

    Parte 2: Questa parte deve essere compilata esclusivamente dal veterinario ufficiale o dall'agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE)

    Per le caselle da 38 a 41 utilizzare un colore diverso dal nero

    Casella 24. DVCE precedente: se è stato rilasciato un DVCE in precedenza, indicare il relativo numero di serie.

    Casella 25. Indicare il numero di riferimento attribuito dal posto d'ispezione frontaliero che rilascia il certificato (cfr. casella 2).

    Casella 26. Controllo documentale. Compilare per tutte le partite.

    Casella 27. Apporre una crocetta alla voce "controllo dei sigilli" se i container non vengono aperti e ci si limita al controllo dei sigilli a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto i) della direttiva 97/78/CE.

    Casella 28. Controlli materiali:

    Per controlli ridotti si intende il regime istituito dalla decisione 94/360/CE nel caso in cui una partita non sia stata selezionata per un controllo materiale, ma ci si sia accontentati di un controllo documentale o di identità.

    La voce "altri" si riferisce alla procedura di reimportazione, alle merci inoltrate, al trasbordo, al transito o alle procedure di cui agli articoli 12 e 13. Queste destinazioni possono essere dedotte da altre caselle.

    Casella 29. Indicare la categoria della sostanza o l'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio. "Casuale" indica un esame a campione senza trattenere la partita in attesa dei risultati: in questo caso dovrà essere inviato un messaggio in proposito attraverso la rete ANIMO all'autorità competente di destinazione (cfr. articolo 8 della direttiva 97/78/CE). "Sospetto" si riferisce ai casi in cui la partita è stata trattenuta in attesa di un risultato favorevole oppure è stata sottoposta ad analisi a causa di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, oppure analizzata in virtù di una misura di salvaguardia in vigore.

    Casella 30. Completare, se del caso, per l'ammissibilità al trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliero della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Cfr. articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio e la decisione 2000/25/CE della Commissione. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.

    Casella 31. Transito: compilare per le partite non conformi alle norme UE, ammesse a viaggiare a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile. Il trasporto deve essere eseguito sotto controllo veterinario conformemente al disposto dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE e alla decisione 2000/25/CE della Commissione.

    Casella 32. Utilizzare questa casella per le partite di cui è stata approvata l'immissione in libera pratica nel mercato interno. (Dovrebbe essere utilizzata anche per le partite che sono conformi ai requisiti comunitari ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il posto di ispezione frontaliero e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate più tardi e/o in un altro luogo di destinazione geograficamente distinto.)

    Caselle 33 e 34. Utilizzare queste caselle per le partite che non possono essere immesse libera pratica in base alla normativa veterinaria, ma che sono considerate ad alto rischio e devono essere inoltrate sotto controllo veterinario e doganale ad una delle destinazioni controllate previste dalla direttiva 97/78/CE. L'ammissione ad un deposito situato in una zona franca, ad un deposito franco o ad un deposito doganale può essere autorizzata solo se sono soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.

    Casella 33. Da utilizzare per le partite accettate che devono tuttavia essere inoltrate ad una destinazione specifica come previsto dagli articoli 8 o 15 della direttiva 97/78/CE.

    Casella 34. Utilizzare questa casella per le partite che non rispondono ai requisiti comunitari, destinate ad essere trasferite e immagazzinate in depositi approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o ad operatori autorizzati a norma dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

    Casella 35. Indicare chiaramente, in caso di rifiuto dell'importazione, la destinazione da dare alla partita. Indicare la data entro la quale deve essere eseguita l'operazione proposta. L'indirizzo di eventuali stabilimenti di trasformazione deve essere indicato nella casella 37. Dopo il rigetto o la decisione di destinare la partita alla trasformazione, è necessario registrare il termine per l'esecuzione dell'operazione proposta nel "registro delle azioni successive".

    Casella 36. Motivi del rifiuto: utilizzare per aggiungere informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella pertinente. La voce 7 si riferisce a carenze di igiene non coperte dalle voci 8 e 9, comprese le irregolarità emerse dai controlli della temperatura, putrefazione o sporcizia.

    Casella 37. Indicare il numero di riconoscimento e l'indirizzo (o nome della nave e porto) per tutte le destinazioni per cui è necessario il controllo veterinario della partita, per esempio la casella 33: Inoltro, per la casella 34: Procedura di deposito, per la casella 35: Trasformazione o distruzione.

    Casella 38. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. Sarebbe opportuno conservare a tal fine un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

    Casella 39. Apporre il timbro ufficiale del posto di ispezione frontaliero o dell'autorità competente.

    Casella 40. Firma del veterinario, oppure nel caso di porti in cui si movimenta solo pesce, dell'agente ufficiale designato, come previsto dalla decisione 93/352/CEE della Commissione.

    Casella 41. Questa casella deve essere utilizzata dal posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio dell'Unione europea per le partite spedite in transito attraverso la Comunità e che sono controllate all'uscita come previsto dalla decisione 2000/208/CE della Commissione.

    Casella 42. Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio per il numero dei certificati T1 o T5) se le partite restano sotto controllo doganale per un certo periodo. Queste informazioni di solito sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

    Casella 43. Utilizzare questa casella quando l'originale del DVCE deve essere conservato in un determinato posto e devono essere rilasciati dei duplicati.

    (1) Le note per la compilazione del certificato possono essere stampate e distribuite a parte.

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