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Document 32003D0130

2003/130/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire l'intero territorio della Germania nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e alcuni dipartimenti della Francia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni da tale malattia e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 622]

GU L 52 del 27.2.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrog. impl. da 32003D0575

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/130(1)/oj

32003D0130

2003/130/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire l'intero territorio della Germania nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e alcuni dipartimenti della Francia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni da tale malattia e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 622]

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/2003 pag. 0009 - 0010


Decisione della Commissione

del 26 febbraio 2003

che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire l'intero territorio della Germania nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e alcuni dipartimenti della Francia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni da tale malattia e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione

[notificata con il numero C(2003) 622]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella decisione 2001/618/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/270/CE(4).

(2) Un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky è applicato in Francia da vari anni. Diversi dipartimenti francesi sono stati riconosciuti indenni dalla malattia con la decisione 2001/618/CE.

(3) Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, la Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa attestante che i dipartimenti di Hautes-Alpes, Drôme, Hérault, Orne, Pyrénées-Orientales, Paris, Var, Haute-Vienne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise e Réunion sono indenni dalla malattia di Aujeszky.

(4) Il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dai suddetti dipartimenti francesi.

(5) Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CE, la Francia ha presentato anche la documentazione concernente il programma di eradicazione applicato nel dipartimento di Pas-de-Calais e ha chiesto l'approvazione di detto programma.

(6) Un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky è applicato in Germania da vari anni. Diversi Länder tedeschi sono stati riconosciuti indenni dalla malattia con la decisione 2001/618/CE.

(7) A norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, la Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa attestante che i Länder Niedersachsen e NordRhein-Westfalen sono indenni dalla malattia di Aujeszky. L'intero territorio della Germania può ora essere considerato indenne da tale malattia.

(8) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/618/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

(3) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

(4) GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

STATI MEMBRI O LORO REGIONI INDENNI DALLA MALATTIA DI AUJESZKY E IN CUI È VIETATA LA VACCINAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

STATI MEMBRI O LORO REGIONI CHE APPLICANO PROGRAMMI RICONOSCIUTI DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

>SPAZIO PER TABELLA>"

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