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Document 32002R2328

Regolamento (CE) n. 2328/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

GU L 349 del 24.12.2002, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2328/oj

32002R2328

Regolamento (CE) n. 2328/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0013 - 0016


Regolamento (CE) n. 2328/2002 della Commissione

del 23 dicembre 2002

relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2),

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002(4), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(6), nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) Tenuto conto dei quantitativi ingenti posti in vendita, risulta necessario rivedere il termine previsto per il ritiro dell'alcole.

(4) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(7), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(5) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 15/2002 CE, 16/2002 CE e 17/2002 CE di un quantitativo rispettivamente di 250000 ettolitri, di 50011,98 ettolitri e di 30000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione: Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 92 52 Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

In deroga all'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 8

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 9

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,

- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 272 del 10.10.2002, pag. 15.

(5) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

PARTITE NN. 15/2002 CE, 16/2002 CE e 17/2002 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

>SPAZIO PER TABELLA>

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [telefono (39) 06 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 06 445 39 40/445 46 93].

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