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Document 32002R1835

Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

GU L 278 del 16.10.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1835/oj

32002R1835

Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione

del 15 ottobre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione(4), autorizza gli Stati membri a utilizzare delle sottovoci rispondenti ad esigenze nazionali allorché tali esigenze non possono essere soddisfatte a livello comunitario.

(2) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2150/2001(6), autorizza gli Stati membri che lo desiderano a organizzare la rilevazione di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione della nomenclatura combinata, purché lascino all'obbligato all'informazione la scelta se fornire quest'ultima secondo la nomenclatura combinata oppure secondo suddivisioni supplementari.

(3) Per taluni Stati membri può rendersi necessario procedere alla rilevazione di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione della nomenclatura combinata su base obbligatoria, ottenendo così un'informazione statistica più completa sui settori di interesse nazionale.

(4) L'introduzione di una siffatta flessibilità permette di soddisfare le esigenze specifiche espresse a livello nazionale, senza che sia necessario rifletterle sistematicamente a livello della nomenclatura combinata. Una misura di questo tipo permette di alleviare globalmente l'onere gravante sugli operatori intracomunitari, circoscrivendo l'obbligo statistico al livello nazionale e dispensandone gli operatori degli altri Stati membri.

(5) È opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di realizzare una siffatta rilevazione o meno e di determinarne, eventualmente, le modalità di applicazione.

(6) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 deve essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1901/2000 il primo comma è sostituito come segue: "Gli Stati membri che desiderano disporre di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base possono, in deroga a detto articolo, organizzare la rilevazione di tale informazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.

(2) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(4) GU L 149 del 6.7.2002, pag. 20.

(5) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28.

(6) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 30.

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