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Document 32002R1747

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea

    GU L 264 del 2.10.2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1747/oj

    32002R1747

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 02/10/2002 pag. 0005 - 0008


    Regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio

    del 30 settembre 2002

    che istituisce nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

    vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere della Corte di giustizia(2),

    visto il parere della Corte dei conti(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Il trattato sull'Unione europea ha ampliato il campo di attività del Consiglio, ed ha quindi accresciuto il ruolo e le funzioni del suo segretariato generale.

    (2) Il segretariato generale del Consiglio copre una quota ingente del suo fabbisogno mediante misure di razionalizzazione e di ridistribuzione interne.

    (3) Il segretariato generale del Consiglio adotta le disposizioni necessarie a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.

    (4) Le qualifiche di una parte dei funzionari, che hanno raggiunto l'età di cinquantacinque anni e hanno compiuto almeno quindici anni di servizio sarebbero tuttavia troppo lontane dalle funzioni da esercitare.

    (5) Il segretariato generale del Consiglio ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di partenze naturali per pensionamento sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie.

    (6) Occorre pertanto adottare misure particolari in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno completate da disposizioni amministrative interne intese a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.

    (7) Tali misure devono per quanto possibile essere applicate nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    (8) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio. A tal fine, è opportuno prevedere un meccanismo di controllo da parte dell'autorità di bilancio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle sue attività prioritarie, il segretariato generale del Consiglio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A 1 e A 2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

    Articolo 2

    Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 94 (12 A, 22 LA, 8 B, 44 C, e 8 D).

    Il rispetto della neutralità di bilancio è oggetto di controllo nel quadro della procedura di bilancio annuale. A tal fine, l'autorità che ha il potere di nomina, tenendo conto del rapporto tra il numero dei funzionari cessati dal servizio e quello dei funzionari assunti, presenta in tempo utile all'autorità di bilancio una relazione in cui assicura che la condizione della neutralità di bilancio è rispettata.

    Articolo 3

    Tenuto conto dell'interesse del servizio, il segretariato generale del Consiglio seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

    Esso prende in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la ridistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Esso tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

    Articolo 4

    1. L'ex funzionario oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento. L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

    2. L'ex funzionario può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni previste dallo statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70 % (articolo 77 dello statuto).

    L'ex funzionario viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

    3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

    Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

    L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo.

    L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

    4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

    Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

    L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

    5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3, dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

    6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

    7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

    8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario in assenza di una riduzione operata in applicazione dell'articolo 9, dell'allegato VIII dello statuto, se avesse potuto pretendervi, al momento del suo decesso.

    L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

    La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

    Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma, in fine dell'allegato VIII dello statuto.

    9. In caso di decesso di un ex funzionario che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. S. Møller

    (1) Parere reso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere reso il 15 maggio 2002.

    (3) GU C 236 dell'1.10.2002, pag. 4.

    ALLEGATO

    PERCENTUALE D'INDENNITÀ

    La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio

    L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario interessato.

    Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5 % al massimo.

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