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Document 32002R1738
Commission Regulation (EC) No 1738/2002 of 30 September 2002 granting additional quantities for the import into the European Union of textile products of category 2A originating in the Federative Republic of Brazil
Regolamento (CE) n. 1738/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, che concede quantitativi supplementari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti tessili della categoria 2A originari della Repubblica federativa del Brasile
Regolamento (CE) n. 1738/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, che concede quantitativi supplementari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti tessili della categoria 2A originari della Repubblica federativa del Brasile
GU L 263 del 1.10.2002, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
Regolamento (CE) n. 1738/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, che concede quantitativi supplementari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti tessili della categoria 2A originari della Repubblica federativa del Brasile
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 01/10/2002 pag. 0019 - 0019
Regolamento (CE) n. 1738/2002 della Commissione del 30 settembre 2002 che concede quantitativi supplementari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti tessili della categoria 2A originari della Repubblica federativa del Brasile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) In presenza di una domanda insoddisfatta nella Comunità, le autorità competenti del Brasile hanno chiesto che per l'anno contingentale 2002 sia messo a disposizione del Brasile un quantitativo supplementare per la categoria 2A. (2) Per la categoria in questione le disposizioni in materia di flessibilità di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 disponibili nel 2002 sono state totalmente utilizzate. (3) L'8 agosto 2002 è stato siglato un memorandum d'intesa sull'accesso al mercato dei prodotti tessili il quale prevede, tra l'altro, la sospensione dell'applicazione dei contingenti a cui l'Unione europea assoggetta i tessili e i capi di abbigliamento originari della Repubblica federativa del Brasile. La Commissione ha proposto l'applicazione provvisoria del memorandum d'intesa(3) e pertanto dette restrizioni quantitative dovrebbero essere abolite già nel 2002. (4) I quantitativi in questione, rapportati al livello totale delle importazioni di tali prodotti nella Comunità europea, non rischiano di provocare distorsioni del mercato. (5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione. (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione affinché gli operatori possano beneficiarne prima possibile. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il limite quantitativo per i tessili della categoria 2A originari della Repubblica federativa del Brasile è aumentato di 1000 tonnellate per l'anno contingentale 2002. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica all'anno contingentale 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29. (3) COM(2002) 626.