Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1494

Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 225 del 22.8.2002, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1494/oj

32002R1494

Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/08/2002 pag. 0003 - 0010


Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione

del 21 agosto 2002

che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione(2), e in particolare dall'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Le norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) dei bovini, per la distruzione degli embrioni e degli ovuli bovini dei casi di BSE, per il commercio di embrioni e ovuli bovini, e per la rimozione di materiali a rischio specifico BSE sono poste dal regolamento (CE) n. 999/2001.

(2) Quando il programma di sorveglianza BSE nei bovini è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1248/2001(3), sono state adottate disposizioni per un riesame del programma di sorveglianza alla luce dei risultati ottenuti durante i primi sei mesi.

(3) Durante la seconda metà del 2001, più di 5 milioni di bovini sono stati sottoposti al test BSE, 457 dei quali sono risultati positivi. La maggior parte dei casi positivi sono stati individuati negli animali deceduti negli allevamenti, sottoposti a macellazione speciale d'urgenza e il cui macello era stato differito per un sospetto di malattia o disturbi del loro stato generale.

(4) Per garantire l'applicazione uniforme del programma di sorveglianza, è necessario chiarire nell'ambito dell'allegato III, capitolo A.I.2, la definizione di animali la cui macellazione è stata differita per un sospetto di malattia o disturbi del loro stato generale.

(5) Tutti gli animali deceduti negli allevamenti dopo l'età di 24 mesi sono stati sottoposti a un test di individuazione della BSE, nel quadro di un rilevamento statistico effettuato nell'arco di un anno, previsto come misura transitoria nel regolamento (CE) n. 999/2001. Al fine di garantire un'efficace individuazione dei casi di BSE, è necessario continuare su base permanente ad effettuare i test su tutti gli animali deceduti negli allevamenti di età superiore a 24 mesi. Per evitare costi sproporzionati, dev'essere prevista una deroga per gli animali che muoiono in zone remote nelle quali non è garantita la raccolta degli animali morti.

(6) È importante seguire l'evoluzione dell'epidemia di BSE negli animali nati dopo l'entrata in vigore del divieto rafforzato, relativo all'alimentazione dei ruminanti nel Regno Unito. A tal fine, i test effettuati sugli animali abbattuti e distrutti nel quadro del programma di abbattimento degli animali di età superiore a 30 mesi dovrebbero essere estesi, in modo tale da coprire tutti gli animali nati dopo il divieto sopra indicato. Tuttavia, l'individuazione di casi positivi negli animali d'età inferiore a 42 mesi è altamente improbabile e sarebbe quindi sproporzionato esigere che siano effettuati test su animali sani più giovani destinati ad essere distrutti nell'ambito del regime eccezionale previsto dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000(5).

(7) È necessario precisare le regole relative alla bollatura sanitaria delle carcasse selezionate per essere sottoposte al test d'individuazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile.

(8) Per evitare costi esorbitanti del programma di sorveglianza dei piccoli ruminanti, occorre introdurre una deroga per gli animali che muoiono in zone isolate nelle quali non è stata organizzata alcuna raccolta degli animali morti.

(9) Occorre precisare le disposizioni relative ai programmi di sorveglianza volontari per le specie animali diverse da bovini, ovini e caprini.

(10) Nel suo parere del 16 maggio 2002 sulla sicurezza degli embrioni di bovini, il comitato scientifico direttivo (CSD) conclude che non è necessario adottare misure diverse da quelle previste dai protocolli prescritti dalla Società internazionale di trasferimenti di embrioni. Nel corso della sua sessione generale del mese di maggio 2002, l'organizzazione mondiale per la salute degli animali, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), ha deciso, su basi scientifiche analoghe, di annullare tutte le condizioni commerciali riguardanti gli embrioni e gli ovuli della specie bovina. Le disposizioni relative alla distruzione degli embrioni e degli ovuli provenienti da bovini colpiti da BSE nonché le condizioni commerciali collegate alla BSE applicabili agli embrioni e agli ovuli della specie bovina dovrebbero pertanto essere abrogate.

(11) È necessario precisare le regole relative al ritiro e al controllo dei materiali a rischio specifico.

(12) Nel suo parere del 27 giugno 2002 sul rischio geografico BSE in taluni paesi terzi, il CSD ha constatato che, oltre che nei paesi in precedenza esaminati, la comparsa di BSE nel bestiame locale è estremamente improbabile in Islanda e Vanuatu. Islanda e Vanuatu devono essere pertanto esentate dalle condizioni commerciali relative ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina.

(13) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve essere quindi modificato di conseguenza.

(14) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità con l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

(3) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12.

(4) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

(5) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

ALLEGATO

1) L'allegato III è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

CAPITOLO A

I. Sorveglianza dei bovini

1. Osservazioni generali

La sorveglianza dei bovini è condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

- sottoposti a "macellazione speciale d'urgenza" come definita all'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(1), oppure

- macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, eccettuati gli animali che non presentano sintomi clinici della malattia e abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi:

- soggetti alla normale macellazione per in consumo umano, oppure

- macellati nel contesto della campagna di eradicazione della malattia conformemente all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, ma che non mostrano sintomi clinici della malattia,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 e in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Svezia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10000 animali l'anno.

3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

- abbattuti a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96(2),

- abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

- macellati per il consumo umano,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote, nelle quali la densità degli animali è bassa e non è organizzata la raccolta degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione e le inviano un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.

4. Sorveglianza sugli animali acquistati a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96

4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in occasione di un'ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1o agosto 1996 sono sottoposti al testi di accertamento della BSE.

4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

5. Sorveglianza sugli altri animali

Oltre ai test di cui ai punti da 2 e 4, gli Stati membri possono su base volontaria decidere di sottoporre a test altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da paesi con BSE indigena, abbiano consumato mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendano da femmine affette da BSE.

6. Misure successive ai test

6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano è stato selezionato per il test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti al test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non è stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punti 3 o 4.

6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punti 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, sezione III.

6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

II. Sorveglianza sugli ovini e sui caprini

1. Osservazioni generali

La sorveglianza sugli ovini e cui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

Gli animali di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dal palato e che siano macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

Gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti spuntati attraverso il palato, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

- abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

- macellati per il consumo umano,

sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili, viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Gli Stati membri possono decidere di escludere dal prelievo di campioni le zone isolate a bassa densità animale nelle quali non viene organizzata la raccolta degli animali morti. Gli Stati membri, che si avvalgono di tale deroga, ne informano la Commissione e presentano un elenco delle zone alle quali si applica la deroga. La deroga non riguarda più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Sorveglianza sugli altri animali

Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti 2 e 3, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

- animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,

- animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di TSE nel patrimonio indigeno,

- animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,

- animali nati o discendenti da femmine infette da TSE,

- animali provenienti da greggi infette da TSE.

5. Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

5.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della TSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

5.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 5.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

5.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punti 3 o 4.

5.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punti 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, sezione III.

6. Genotipizzazione

6.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genoma della proteina prionica. I casi di TSE riscontrati in genotipi resistenti (pecore con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge di origine e tutte le altre greggi cui l'animale ha appartenuto vengono sottoposte ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.

6.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 6.1, è determinato il genotipo della proteina prionica di un sottocampione casuale degli ovini sottoposti a test, conformemente alle disposizioni del capitolo A, sezione II, punto 2. Il sottocampione rappresenta almeno l'1 % del campione complessivo per ciascuno Stato membro e non è inferiore a 100 animali per Stato membro. In deroga, gli Stati membri possono scegliere di genotipizzare un numero equivalente di animali di età analoga.

III. Sorveglianza di altre specie animali

Gli Stati membri possono svolgere su base volontaria la sorveglianza della TSE in specie animali diverse da bovini, ovini e caprini.

CAPITOLO B

I. Informazioni che gli Stati membri devono presentare nella loro relazione

1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.

3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, sezione I, punti 3 e 4.

5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione I, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esiti dei test.

6. Stima della dimensione di quelle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione II, punti 2 e 3, prescelte per il campionamento.

7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione II, punti da 2 a 4, metodo di scelta del campione ed esito dei test.

8. Numero, classi di età e ripartizione geografica dei casi accertati di BSE e di scrapie. Paesi di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con i paese che effettua la segnalazione. Numero di casi, classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e se possibile il mese di nascita.

9. Casi accertati di TSE in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

10. Genotipo e se possibile razza di ogni animale sottoposto a campionamento in ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte II, punti 6.1 e 6.2.

II. Informazioni che la Commissione deve presentare nella propria sintesi

La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla sezione I.

III. Documentazione

1. L'autorità competente conserva per sette anni la documentazione relativa a:

- numero e tipo di animali assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

- numero ed esito delle ricerche cliniche ed epidemiologiche condotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

- numero ed esito degli esami di laboratorio di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

- numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,

- genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.

2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni una documentazione completa di tutti gli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei "Western blot"

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(2) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.";

2) l'allegato VII è modificato come segue:

a) al punto 1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- tutti i discendenti di una femmina nella quale la malattia è stata confermata, nati dopo la manifestazione clinica della malattia nella madre o nel corso dei due anni che la precedono,";

b) al punto 1, lettera a), le parole "embrioni" e "ovuli" sono soppresse nel quinto trattino;

c) al punto 2, lettera a), le parole "e la distruzione degli embrioni e degli ovuli" sono soppresse;

3) l'allegato XI è modificato come segue:

a) nella parte A, il punto 1, lettera a), i) è sostituito dal testo seguente: "i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;";

b) nella parte A, il punto 5, lettera a), è sostituito dal testo seguente: "a) nei macelli o, eventualmente, in altri luoghi di macellazione;";

c) nella parte A, l'elenco dei paesi di cui al punto 10, lettera b), è sostituito dal seguente elenco: "Argentina

Australia

Botswana

Brasile

Cile

Costa Rica

El Salvador

Islanda

Namibia

Nuova Zelanda

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu";

d) nella parte A, il punto 12, lettera a), è sostituito dal testo seguente: "a) qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o parti di carcasse dei bovini, quali definite della direttiva 64/433/CEE, sono identificate sull'etichetta di quel regolamento (CE) n. 1760/2000, tranne che nella fase di consegna al consumatore finale;";

e) la parte B è soppressa;

f) nella parte D, il punto 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Il punto 2 non si applica alle importazioni di bovini nati ed allevati nei seguenti paesi:

Argentina

Australia

Botswana

Brasile

Cile

Costa Rica

El Salvador

Islanda

Namibia

Nuova Zelanda

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu";

g) nella parte D, il punto 4 è soppresso.

Top