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Document 32002R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    GU L 206 del 3.8.2002, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1429/oj

    32002R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 03/08/2002 pag. 0009 - 0013


    Regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione

    del 2 agosto 2002

    che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) I regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, rispettivamente del 27 giugno 2002, del 22 luglio 2002 e del 22 luglio 2002, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(3), la Lettonia(4) e la Lituania(5) prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine. Le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una esenzione dai tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC). È necessario adottare a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1o luglio, in prosieguo denominati "anni d'importazione", le modalità d'applicazione per detti contingenti.

    (2) Per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi.

    (3) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare tali condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

    (4) Per garantire a tutti gli operatori ammissibili una maggiore equità nell'accesso ai regimi in questione, è necessario, per ciascun gruppo di prodotti di ciascun paese baltico, limitare il numero di domande per interessato e di fissare il quantitativo massimo su cui deve vertere una domanda di titolo di importazione.

    (5) Per quanto riguarda una domanda di titolo per gruppo di prodotti, è analogamente opportuno fissare un quantitativo minimo al fine di poter considerare l'importazione di detto quantitativo come reale e praticabile.

    (6) È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti i titoli d'importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

    (7) Ferme restando le disposizioni degli accordi volti a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che per la gestione del regime considerato si faccia ricorso ai titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2002(7), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001(9).

    (8) Per evitare speculazioni occorre escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione.

    (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A titolo pluriennale, per periodi compresi dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, in prosieguo denominati "anni d'importazione", i prodotti di cui all'allegato I originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    2. Per tali contingenti, il quantitativo annuo dei prodotti è indicato nell'allegato I per ciascun anno di importazione.

    Articolo 2

    1. I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati come segue nel corso dell'anno d'importazione:

    - 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre,

    - 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno.

    2. Se nel corso dell'anno d'importazione considerato i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

    Articolo 3

    1. Per poter beneficiare dei contingenti d'importazione di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    2. La domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    3. Per ciascun paese d'origine di cui all'allegato I:

    a) ogni interessato può presentare una sola domanda per gruppo di prodotti; qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

    b) per gruppo di prodotti si intende l'insieme di una serie di prodotti di cui all'allegato I originari di un solo paese.

    Per l'Estonia sono costituiti i seguenti due gruppi:

    Gruppo 1: codici NC 0201, 0202,

    Gruppo 2: codice NC 1602 50 10.

    Per la Lettonia e la Lituania sono costituiti i seguenti cinque gruppi:

    Gruppo 1: codici NC 0201, 0202,

    Gruppo 2: codici NC 0206 10 95, 0206 29 91,

    Gruppo 3: codice NC 0210 20,

    Gruppo 4: codici NC 0210 99 51, 0210 99 90,

    Gruppo 5: codice NC 1602 50;

    c) per ciascun gruppo di prodotti la domanda di titoli d'importazione deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il 10 % del quantitativo disponibile.

    4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

    b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata, di cui al paragrafo 3, lettera b);

    c) nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

    - Reglamento (CE) n° 1429/2002

    - Forordning (EF) nr. 1429/2002

    - Verordnung (EG) Nr. 1429/2002

    - Kανονισμός (EK) αριθ. 1429/2002

    - Regulation (EC) No 1429/2002

    - Règlement (CE) n° 1429/2002

    - Regolamento (CE) n. 1429/2002

    - Verordening (EG) nr. 1429/2002

    - Regulamento (CE) n.o 1429/2002

    - Asetus (EY) N:o 1429/2002

    - Förordning (EG) nr 1429/2002.

    Articolo 4

    1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dodici giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2. Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002, le domande possono essere presentate entro e non oltre il 20 agosto 2002.

    2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti ripartito per quantitativo richiesto e relativo gruppo di codice NC per ciascun numero d'ordine.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano nell'allegato II.

    3. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte. Se i quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

    Articolo 5

    1. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

    2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

    3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno dell'anno d'importazione.

    4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    Articolo 6

    I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'allegato I su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi europei con l'Estonia(10), la Lettonia(11) e la Lituania(12), oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

    (4) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

    (5) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

    (6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (7) GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

    (8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

    (9) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.

    (10) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 2.

    (11) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

    (12) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

    ALLEGATO I

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dei paesi sotto elencati sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

    (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

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