Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

    GU L 196 del 25.7.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1340/oj

    32002R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0019 - 0020


    Regolamento (CE) n. 1340/2002 del Consiglio

    del 22 luglio 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

    visto il regolamento (CE) n. 397/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio(2), in particolare l'articolo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette di cui alle voci NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie di Taiwan. Ai produttori esportatori taiwanesi sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,4 % al 18,2 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %. Nei confronti delle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata imposta un'aliquota del dazio del 18,2 %.

    (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 prevede che qualora un nuovo produttore esportatore taiwanese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

    - nel periodo dell'inchiesta (dal 1o novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,

    - non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping istituite da detto regolamento,

    - ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un ingente quantitativo nella Comunità,

    l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 può essere modificato concedendo a questo nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire il 5,4 %.

    B. RICHIESTA DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

    (3) Un nuovo produttore esportatore taiwanese, dopo aver chiesto parità di trattamento con le società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, ha fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che esso risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999. Le prove fornite dalla società richiedente sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta del produttore richiedente all'allegato del regolamento stesso. Tale allegato elenca i produttori esportatori taiwanesi ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'elenco dei produttori esportatori taiwanesi allegato al regolamento (CE) n. 397/1999 è aggiunta la seguente società: "- Oyama Industrial Co. Ltd, Tainan."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. S. Møller

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

    Top