Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1185

Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione, del 1° luglio 2002, che modifica l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

GU L 173 del 3.7.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1185/oj

32002R1185

Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione, del 1° luglio 2002, che modifica l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 03/07/2002 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione

del 1o luglio 2002

che modifica l'elenco dei giudici competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi(1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1) L'istanza di dichiarazione di esecutività di una decisione sull'esercizio della potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi deve essere proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000.

(2) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1347/2000 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici di cui all'allegato I.

(3) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una modifica all'elenco dei giudici di cui all'allegato I. Occorre quindi adeguare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1347/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000, il testo dell'undicesimo trattino è sostituito dal testo seguente: "- nei Paesi Bassi, al 'voorzieningenrechter van de rechtbank'."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2002.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

Top