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Document 32002R0749

    Regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione, del 30 aprile 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

    GU L 115 del 1.5.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/749/oj

    32002R0749

    Regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione, del 30 aprile 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 01/05/2002 pag. 0020 - 0021


    Regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione

    del 30 aprile 2002

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002(4), ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.

    (2) Con la recente modificazione della nomenclatura di esportazione introdotta dal regolamento (CE) n. 3846/87, il codice NC 1602 ha subito una suddivisione più particolareggiata. Per agevolare l'applicazione delle restituzioni per i diversi codici dei prodotti creati, occorre adottare disposizioni particolari.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87,

    - la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento, e

    - sono aggiunte le note a piè di pagina (17) e (18) riportate nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 13 maggio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

    (3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

    (4) GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

    ALLEGATO I

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    "(17) Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 91/10 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice dei prodotti 1602 42 10 91/10 o, se del caso, per il codice dei prodotti 1602 49 19 91/30 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

    (18) Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 91/10 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice dei prodotti 1602 49 19 91/30 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999."

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