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Document 32002R0164

Regolamento (CE) n. 164/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1599/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

GU L 30 del 31.1.2002, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/164/oj

32002R0164

Regolamento (CE) n. 164/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1599/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0009 - 0012


Regolamento (CE) n. 164/2002 del Consiglio

del 28 gennaio 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1599/1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 20,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 1599/1999(2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (in seguito denominato "il prodotto in esame"), di cui al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India. Tali misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 35,4 % applicati nei confronti di singoli esportatori con un dazio residuo del 48,8 %.

B. PROCEDIMENTO IN CORSO

1. Domanda di riesame

(2) Successivamente all'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato "il regolamento di base"), da parte di due produttori indiani del prodotto in esame, Sindia Steels Limited e Nevatia Steel & Alloys Private Limited (in seguito denominata "Nevatia"), entrambi con sede a Mumbai. Le società interessate hanno asserito di non essere collegate ad alcun altro produttore esportatore del prodotto in esame in India. Inoltre, esse hanno dichiarato di non avere esportato tale prodotto nella Comunità durante l'inchiesta iniziale (1o aprile 1997-31 marzo 1998), ma di averlo fatto successivamente.

2. Apertura del procedimento di riesame accelerato

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai due produttori esportatori indiani interessati e li ha considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio per quanto riguarda le società interessate e ha iniziato l'inchiesta.

3. Prodotto in esame

(4) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1599/1999.

4. Parti interessate

(5) La Commissione ha informato ufficialmente le due società interessate e il governo indiano. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

La Commissione ha inviato un questionario alle società interessate e ha ricevuto risposte complete entro il termine stabilito. Ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di controllo presso le sedi delle società interessate.

5. Periodo dell'inchiesta

(6) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1o aprile 1998 al 31 marzo 1999 (in seguito denominato "il periodo dell'inchiesta").

6. Metodo

(7) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. AMBITO DEL RIESAME

(8) Poiché nella presente inchiesta non è stato chiesto il riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame riguarda unicamente le sovvenzioni.

(9) La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzione analizzati nel corso dell'inchiesta iniziale. Ha inoltre esaminato se i produttori esportatori avessero fatto ricorso ai sistemi di sovvenzione che figuravano nella denuncia iniziale, ma che non erano stati utilizzati durante l'inchiesta iniziale.

È stato infine esaminato se i produttori esportatori avessero beneficiato di eventuali sistemi di sovvenzione istituiti dopo la chiusura dell'inchiesta iniziale, o se avessero ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

D. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Ritiro della richiesta di riesame

(10) Nel corso dell'inchiesta una società, la Nevatia, ha ritirato la domanda di riesame accelerato. Di conseguenza, l'inchiesta relativa a tale società viene chiusa e la successiva analisi si riferisce unicamente all'altra domanda di riesame accelerato, vale a dire a quella presentata dalla Sindia Steels Limited.

2. Qualifica di nuovo esportatore

(11) L'inchiesta ha confermato che la Sindia Steels Limited non aveva esportato il prodotto in esame durante l'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

Inoltre, la società in questione ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure compensative in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

Pertanto, si conferma che la Sindia Steels Limited deve essere considerato un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base, in quanto, nel corso dell'inchiesta iniziale, nei confronti di tale società non è stata effettuata un'indagine individuale per ragioni diverse da un rifiuto a collaborare con la Commissione; per tale impresa occorre quindi determinare un'aliquota del dazio compensativo individuale.

3. Sovvenzioni

(12) Sulla base delle informazioni contenute nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i cinque sistemi seguenti:

- Libretto crediti,

- Credito di dazi d'importazione,

- Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali,

- Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione,

- Esenzione dall'imposta sul reddito.

4. Libretto crediti (Passbook Scheme - PBS)

(13) La Sindia Steels Limited non ha fatto ricorso al sistema del libretto crediti, il quale è stato abolito il 1o aprile 1997, vale a dire durante il periodo dell'inchiesta iniziale, e sostituito dal credito di dazi d'importazione (DEPBS).

5. Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPBS)

Osservazioni generali

(14) È stato accertato che la Sindia Steels Limited ha ottenuto vantaggi nell'ambito di questo sistema, ricorrendo ai crediti DEPBS su base post-esportazione.

Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPBS sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in esame, in base alle Standard Input/Output norms (SION). Una licenza indicante l'importo del credito concesso è emessa automaticamente.

Fatta eccezione per le merci soggette a restrizioni o a divieto d'importazione, il sistema DEPBS su base post-esportazione consente l'uso dei crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali). I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di concessione.

(15) Dopo l'inchiesta iniziale le caratteristiche del DEPBS non sono cambiate. Il sistema rappresenta una sovvenzione condizionata all'andamento delle esportazioni e, pertanto, nel corso dell'inchiesta iniziale è stato accertato che è da considerarsi specifico e passibile di misure compensative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(16) È stato accertato che la Sindia Steels Limited non ha utilizzato le licenze per importare merci in franchigia doganale. La società ha invece venduto alcune delle sue licenze: in questi casi, il vantaggio è stato calcolato in base all'importo del credito indicato nella licenza, a prescindere dal prezzo di vendita di quest'ultima. La società in questione ha asserito che il beneficio dovrebbe essere limitato al prezzo di vendita effettivo della licenza, che è spesso inferiore al valore nominale dei crediti cui essa dà diritto. Tuttavia, secondo le conclusioni dell'inchiesta iniziale [regolamento (CE) n. 618/1999 della Commissione(4), considerando 34, confermato in seguito dal regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio], la richiesta non può essere accolta poiché la vendita di una licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del beneficio ricevuto dal sistema.

Seguendo lo stesso metodo applicato nel corso dell'inchiesta iniziale, l'importo totale della sovvenzione è stato ripartito su tutte le esportazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta. Nei casi in cui la società ha presentato domanda, debitamente motivata, di deduzioni a fronte delle tasse pagate per ottenere la licenza DEPBS, tali deduzioni sono state accordate.

La Sindia Steels Limited ha beneficiato di questo sistema durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni pari al 15,5 %.

6. Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS)

Osservazioni generali

(17) È stato accertato che la Sindia Steels Limited si è avvalsa di questo sistema.

Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni strumentali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni strumentali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente.

Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni strumentali importati.

Per ottenere una licenza occorre pagare una tassa per la presentazione della domanda.

(18) Dopo l'inchiesta iniziale le caratteristiche dell'EPCGS non sono cambiate. Dall'inchiesta iniziale è emerso che tale sistema rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, dato che la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute, e viene inoltre conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.

La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci ed è, pertanto, considerata specifica e passibile di misure compensative.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(19) Ricorrendo allo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta iniziale, il vantaggio conferito all'esportatore è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni nell'industria del prodotto in esame. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzione dei prodotti in esame) dei periodi di ammortamento dei beni strumentali effettivamente importati nell'ambito del sistema dai produttori indiani durante l'inchiesta iniziale; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di 15,5 anni. L'importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle esportazioni realizzate nel periodo dell'inchiesta.

(20) La Sindia Steels Limited ha ottenuto grazie a tale sistema un vantaggio pari allo 0,3 %.

7. Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units - EOU)

(21) La Commissione ha accertato che la Sindia Steels Limited non aveva sede in un'EPZ né costituiva un'EOU.

8. Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme - ITES)

(22) È stato accertato che la Sindia Steels Limited non si è avvalsa di questo sistema di sovvenzione.

9. Altri sistemi

(23) È stato accertato che la Sindia Steels Limited non ha beneficiato dei nuovi sistemi di sovvenzione istituiti dopo la chiusura dell'inchiesta iniziale, né ha ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo tale data.

10. Importo delle sovvenzioni compensabili

(24) Tenuto conto delle conclusioni definitive illustrate sopra in merito ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per la Sindia Steels Limited è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME

(25) Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell'inchiesta, si è concluso che le importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla Sindia Steels Limited devono essere soggette a un livello del dazio compensativo corrispondente agli importi individuali delle sovvenzioni stabiliti per tale società.

(26) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1599/1999.

F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(27) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1599/1999, ed è stata offerta l'opportunità di comunicare eventuali osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo.

(28) Il riesame effettuato non incide in alcun modo sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1599/1999 a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1599/1999 viene inserito il testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 relativo alle importazioni da parte della società Nevatia Steel & Alloys Private Limited di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1.

(3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 45.

(4) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 25.

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