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Document 32002R0162

    Regolamento (CE) n. 162/2002 della Commissione, del 29 gennaio 2002, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    GU L 26 del 30.1.2002, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/162/oj

    32002R0162

    Regolamento (CE) n. 162/2002 della Commissione, del 29 gennaio 2002, che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 30/01/2002 pag. 0007 - 0007


    Regolamento (CE) n. 162/2002 della Commissione

    del 29 gennaio 2002

    che fissa l'importo dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e che prevede deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001(4), prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che, fatto salvo il disposto dell'articolo 38 di detto regolamento, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per l'ammasso privato sia stabilito ogni anno. A tal fine occorre segnatamente tener conto delle spese fisse, delle spese giornaliere e delle spese finanziarie di magazzinaggio prendendo in considerazione, per queste ultime, l'evoluzione del tasso d'interesse della Banca centrale europea.

    (2) Lo stesso regolamento stabilisce, all'articolo 29, paragrafo 1, il periodo entro cui possono aver luogo le operazioni di entrata all'ammasso. La situazione attuale del mercato del burro giustifica, in via derogatoria, che la data di entrata all'ammasso del 15 marzo per le operazioni di entrata all'ammasso delle quantità di burro o di crema che hanno luogo nel 2002, sia anticipata al 1o marzo.

    (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissato nel modo seguente, per tonnellata di burro o di equivalente burro per i contratti conclusi nel 2002:

    a) 24 EUR per le spese fisse;

    b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

    c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo di intervento del burro, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso di interesse annuo dal 3 %.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2002 le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo a partire dal 1o marzo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

    (4) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

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