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Document 32002E0829

    Posizione comune del Consiglio, del 21 ottobre 2002, relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo

    GU L 285 del 23.10.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2005; abrogato da 32005E0440

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/829/oj

    32002E0829

    Posizione comune del Consiglio, del 21 ottobre 2002, relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo

    Gazzetta ufficiale n. L 285 del 23/10/2002 pag. 0001 - 0002


    Posizione comune del Consiglio

    del 21 ottobre 2002

    relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo

    (2002/829/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 7 aprile 1993 gli Stati membri hanno convenuto di imporre un embargo sulle armi allo Zaire (ora Repubblica democratica del Congo).

    (2) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/203/PESC relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo(1). Detta posizione comune prevede tra l'altro che l'Unione europea agirà ai fini di una rapida attuazione del processo di disarmo previsto dall'accordo di Lusaka e che sosterrà la ricostruzione e lo sviluppo del paese.

    (3) La posizione comune 2001/374/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa(2), stabilisce che l'Unione europea rafforzerà il suo appoggio per il disarmo nelle situazioni post conflittuali in quel continente, con particolare attenzione allo sminamento terrestre.

    (4) L'embargo sulle armi dovrebbe pertanto essere modificato in modo da rendere possibili talune esenzioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. Sono vietate la fornitura e la vendita alla Repubblica democratica del Congo di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e i relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

    2. Il paragrafo 1 non si applica:

    a) alle forniture temporaneamente esportate nella Repubblica democratica del Congo esclusivamente per uso personale dei dipendenti delle Nazioni Unite;

    b) alle forniture di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, temporaneamente esportate nella Repubblica democratica del Congo esclusivamente per uso personale di rappresentanti dei mezzi di informazione comunicazione e di operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato;

    c) all'attrezzatura da utilizzare per lo sminamento e la distruzione delle mine terrestri antipersona.

    3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al paragrafo 2 caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nel codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 e, laddove opportuno, prendono disposizioni ai fini del rimpatrio dell'attrezzatura.

    Articolo 2

    Gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente e informano la Commissione delle misure adottate ai sensi della presente posizione comune e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti la presente posizione comune.

    Articolo 3

    Per massimizzare l'impatto delle misure citate, l'Unione europea si sforza di incoraggiare altri paesi ad adottare misure analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

    Articolo 4

    La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

    È oggetto d'esame continuo.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. S. Møller

    (1) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 1.

    (2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 3.

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