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Document 32002D0953

    2002/953/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore di misure d'emergenza per la lotta contro l'afta epizootica in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia e recante modifica della decisione 2001/300/CE [notificata con il numero C(2002) 4806]

    GU L 330 del 6.12.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/953/oj

    32002D0953

    2002/953/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore di misure d'emergenza per la lotta contro l'afta epizootica in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia e recante modifica della decisione 2001/300/CE [notificata con il numero C(2002) 4806]

    Gazzetta ufficiale n. L 330 del 06/12/2002 pag. 0039 - 0040


    Decisione della Commissione

    del 5 dicembre 2002

    relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore di misure d'emergenza per la lotta contro l'afta epizootica in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia e recante modifica della decisione 2001/300/CE

    [notificata con il numero C(2002) 4806]

    (2002/953/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare gli articoli 12 e 13,

    considerando quanto segue:

    (1) L'afta epizootica dei tipi A, O e ASIA 1 è endemica in Armenia, nell'Azerbaigian, nella Georgia e nei paesi confinanti. La presenza di diversi tipi e sottotipi di virus dell'afta epizootica e la comparsa, in questa zona, di nuovi virus distinti sotto il profilo antigenico costituiscono una minaccia per la Comunità e pregiudicano le azioni di lotta contro l'afta attuate dalla Turchia e sostenute dalla Comunità.

    (2) La Comunità, in stretta collaborazione con la Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) e l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), ha sostenuto le campagne di vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica condotte in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia nel 1999 e 2000 ricorrendo al Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE. Tale sostegno è stato sospeso a causa delle carenze individuate da una missione comune effettuata in tali paesi nel 2000 da esperti della Commissione e dell'EUFMD.

    (3) Nei primi mesi del 2002 rappresentanti della Commissione, dell'EUFMD, della FAO e dell'UIE, insieme ai veterinari responsabili dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia, hanno messo a punto un programma mirato alla creazione di una fascia di copertura vaccinale lungo i confini meridionali dei tre paesi finalizzato ad una maggior tutela della Turchia dalla penetrazione dell'afta epizootica.

    (4) Al fine di prevenire la diffusione dell'afta epizootica, la Comunità deve contribuire alle misure di emergenza di lotta contro la malattia in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia.

    (5) L'importo stabilito nella decisione 2001/300/CE, del 30 marzo 2001, concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in ordine segnatamente alle attività svolte dalla Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD)(3) e nell'accordo attuativo concluso conformemente alla decisione suddetta, non è sufficiente a coprire le spese previste da tale decisione. Occorre pertanto aumentare l'obbligazione finanziaria complessiva della Comunità nei confronti del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE con le risorse necessarie a svolgere il programma comune CE/EUFMD/UIE per la lotta contro l'afta epizootica in Armenia, nell'Azerbaigian e nella Georgia.

    (6) L'accordo attuativo concluso tra la Commissione europea e la FAO deve essere modificato per tener conto delle modifiche apportate alla decisione 2001/300/CE.

    (7) La decisione 2001/300/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le risorse del Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE di cui alla decisione 2001/300/CE saranno utilizzate per le seguenti misure:

    a) acquisto di 1000000 di dosi di vaccino trivalente con adiuvante a base di Al(OH)3 contro il virus dell'afta epizootica dei tipi O1, A-Iran 96 e ASIA 1 con una potenza di 6 PD50;

    b) consegna delle dosi del vaccino di cui alla lettera a) alle autorità veterinarie centrali dell'Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia per la vaccinazione di emergenza degli animali sensibili nei distretti lungo i rispettivi confini meridionali, conformemente al programma da istituire con lettera di accordo tra le autorità veterinarie di tali paesi e l'EUFMD;

    c) supervisione in loco della campagna di vaccinazione e organizzazione di una sorveglianza sierologica da parte di un esperto nominato dall'EUFMD;

    d) fornitura di kit di prova per individuare gli anticorpi delle proteine non strutturali del virus, controllo della campagna di vaccinazione e conferma della situazione della malattia.

    Articolo 2

    Per le misure di cui all'articolo 1, la Commissione trasferisce al Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE l'importo supplementare di 650000 USD.

    Articolo 3

    Il direttore generale della direzione generale Salute e tutela dei consumatori è autorizzato a concludere gli accordi necessari per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2 con la Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

    Articolo 4

    La decisione 2001/300/CE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    "2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 2450000 EUR per un periodo di quattro anni a decorrere da tale data."

    2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    "3. Il direttore generale della direzione generale Salute e tutela dei consumatori è autorizzato a firmare l'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 a nome della Commissione. Egli è inoltre autorizzato a concludere con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) un accordo attuativo modificato che tenga conto delle modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 2."

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

    (3) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 71.

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