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Document 32002D0913

    2002/913/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    GU L 317 del 21.11.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/913/oj

    Related international agreement

    32002D0913

    2002/913/CE: Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 2002, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 21/11/2002 pag. 0029 - 0030


    Decisione del Consiglio

    dell'11 novembre 2002

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    (2002/913/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea e la Repubblica d'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola(2) al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di tre mesi il protocollo attuale mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 aprile 2002, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

    (3) Grazie a tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono pertanto di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.

    (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre dunque firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

    (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere, relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    L'accordo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 3 maggio 2002.

    Articolo 3

    Le possibilità di pesca fissate pro rata temporis dall'articolo 1 sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare (la)le persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Mikkelsen

    (1) Proposta del 10.7.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

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