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Document 32002D0806

    2002/806/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1763]

    GU L 279 del 17.10.2002, p. 35–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/806/oj

    32002D0806

    2002/806/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1763]

    Gazzetta ufficiale n. L 279 del 17/10/2002 pag. 0035 - 0049


    Decisione della Commissione

    dell'11 luglio 2001

    relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna)

    [notificata con il numero C(2001) 1763]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/806/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Grazie in particolare alle informazioni raccolte in occasione dei procedimenti avviati in base alle denunce depositate nei confronti degli aiuti di Stato concessi all'impresa(2) Daewoo Electronics Manufacturing España SA e alle imprese(3) Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA, la Commissione ha appreso che nella provincia di Álava, Spagna, viene applicato un regime di aiuti fiscali agli investimenti non notificato, sotto forma di aiuti fiscali che consistono nella riduzione della base imponibile per alcune imprese di nuova costituzione. Inoltre, ha avuto informazioni informali secondo le quali esisterebbero misure simili nella provincia di Vizcaya dato che questa provincia dispone della stessa autonomia fiscale della provincia di Álava.

    (2) Con lettera del 29 settembre 1999, SG (99) D/7813, la Commissione ha informato il Regno di Spagna della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a questo aiuto.

    (3) Con lettera della rappresentanza permanente, del 2 dicembre 1999, registrata il 6 dicembre 1999, la Spagna ha presentato le sue osservazioni nell'ambito del procedimento in questione.

    (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha così invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione entro un mese a partire dalla suddetta data di pubblicazione.

    (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Comunità Autonoma di Castilla y León, il 17 marzo 2000; del Governo di La Rioja, il 24 marzo 2000; della Camera di commercio, industria e navigazione di Bilbao - Bilboko Erkataritza Ganbera, il 27 marzo 2000; della Confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (in appresso "Confebask"), il 27 marzo 2000; e, oltre il termine, osservazioni complementari con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001, del Collegio basco di economisti - Ekonomilarien Euskal Elkargoa, il 27 marzo 2000; del Circolo di imprenditori baschi, il 27 marzo 2000; e dell'Associazione professionale dei consulenti tributari della Comunità del Paese Basco, il 28 marzo 2000. Con lettera D/52998 del 17 maggio 2000, la Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Spagna offrendo la possibilità di commentarle. Tuttavia, non ha ricevuto alcun commento.

    (6) Tramite legge provinciale (Norma foral) 7/2000 del 19 luglio, è stato abrogato l'articolo 26 della legge provinciale(5) di Vizcaya 3/1996 del 26 giugno che costituiva la base giuridica che aveva instaurato gli aiuti fiscali in questione

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    (7) Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, che non sono state contestate dalle autorità spagnole o da altri interessati, gli aiuti fiscali in questione sono stati instaurati ai sensi dell'articolo 26 della citata legge provinciale 3/1996 del 26 giugno relativa all'imposta sulle società. La formulazione del citato articolo 26 è la seguente(6): "1. Le società che iniziano la loro attività commerciale a partire della data d'entrata in vigore della presente legge regionale beneficiano di una riduzione di 99 %, 75 %, 50 % e 25 %, rispettivamente, della base imponibile positiva derivata dall'esercizio delle loro attività economiche, prima della compensazione con le basi imponibili negative degli esercizi precedenti, per i quattro esercizi fiscali consecutivi a partire dal primo in cui ottengono una base imponibile positiva entro i primi quattro anni dall'inizio della loro attività commerciale.

    [...]

    2. Per beneficiare della presente riduzione, i soggetti devono soddisfare le condizioni seguenti:

    a) devono iniziare la loro attività con un capitale versato minimo di 20 milioni di pesetas;

    [...]

    f) devono realizzare investimenti in attività fisse materiali nei primi due anni d'attività per un importo minimo di 80 milioni di pesetas, investimenti tutti che devono riguardare beni destinati all'attività e che non siano oggetto di affitto o di cessione per uso di terzi. A tale scopo, si intende anche come investimento in attività fisse materiali quello di beni acquisiti in leasing, sempre che le imprese si impegnino ad esercitare la loro opzione d'acquisto;

    g) devono generare almeno 10 posti di lavoro nei sei mesi che seguono l'inizio della loro attività e mantenere a questo livello il numero annuale medio di dipendenti da detto momento fino all'esercizio in cui si estingue il diritto di applicare la riduzione della base imponibile.

    [...]

    i) devono avere elaborato un piano di attività aziendale che si estende su almeno cinque anni.

    3. [...]

    4. L'importo minimo degli investimenti di cui al punto f) e la creazione minima di posti di lavoro di cui al punto g) del paragrafo 2 di cui sopra, non sono computabili ai fini di qualsiasi altro vantaggio fiscale connesso agli stessi investimenti o alla creazione di posti di lavoro.

    5. La riduzione definita nel presente articolo è chiesta all'amministrazione fiscale che, dopo avere verificato il rispetto delle condizioni imposte inizialmente, comunica, se del caso, alla società richiedente l'autorizzazione provvisoria che dovrà essere confermata dal Consiglio del governo dell'Amministrazione provinciale (Diputación foral) di Bizkaia.

    [...]"

    (8) La Commissione constata che secondo il preambolo della legge provinciale citata, l'obiettivo dell'aiuto in questione sarebbe quello di stimolare la creazione di nuove imprese.

    (9) La Commissione osserva che l'oggetto degli aiuti fiscali in questione è costituito dalla base imponibile positiva dell'imposta sulle società derivata dall'esercizio delle attività economiche, prima della compensazione delle basi imponibili negative degli esercizi precedenti. In questo caso, i beneficiari sono le società che hanno iniziato la loro attività commerciale dopo la data d'entrata in vigore delle leggi provinciali citate, e che hanno investito un importo minimo di 80 milioni di pesetas (480810 EUR) in attività fisse materiali generando almeno 10 posti di lavoro. Inoltre, la Commissione sottolinea che le imprese beneficiarie devono, in particolare, avere una strategia d'impresa che si estende su un periodo minimo di cinque anni e iniziare la loro attività con un capitale versato minimo di 20 milioni di pesetas (120202 EUR).

    (10) La Commissione sottolinea che l'aiuto consiste in una riduzione del 99 %, 75 %, 50 % e 25 %, rispettivamente, della base imponibile positiva, per i quattro esercizi fiscali consecutivi a partire dal primo in cui ottengono una base imponibile positiva, entro i quattro anni che seguono l'inizio della loro attività commerciale.

    (11) La Commissione constata che l'aiuto fiscale in questione non è destinato a imprese che svolgono attività particolari o appartengono a settori particolari, poiché qualsiasi attività e qualsiasi settore è ammissibile. Non è neppure destinato a categorie particolari, di imprese, come ad esempio le PMI, poiché è ammissibile qualsiasi impresa, purché soddisfi le condizioni suesposte.

    (12) La Commissione nota che tali riduzioni delle basi imponibili sono applicabili a decorrere dall'esercizio fiscale che ha inizio il 1o gennaio 1996. Per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti, si chiarisce che gli aiuti fiscali in questione non possono aggiungersi ad altri vantaggi fiscali connessi all'investimento minimo né alla creazione minima di posti di lavoro. Tuttavia, non è escluso il cumulo del suddetto aiuto fiscale con altri aiuti non fiscali fra cui sono compresi quelli sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, acquisizioni in partecipazione, ecc. in favore degli stessi investimenti. Non è escluso neppure il cumulo eventuale con altri aiuti fiscali il cui fatto generatore, cioè la circostanza che dà luogo alla concessione del vantaggio, sia diverso. Tale sarebbe il caso, ad esempio, degli aiuti fiscali sotto forma di credito fiscale.

    (13) Nella decisione di avviare il procedimento citato, la Commissione ha ricordato che, nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 del trattato si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione sottolinea che, per configurare un aiuto, le misure in questione devono soddisfare cumulativamente i quattro criteri definiti nell'articolo 87 e che sono esposti in appresso.

    (14) In primo luogo, la Commissione ha fatto notare che le rispettive riduzioni del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % delle citate basi imponibili procurano ai beneficiari un vantaggio che riduce gli oneri che normalmente gravano sul loro bilancio, per mezzo di una parziale riduzione del carico fiscale normale.

    (15) In secondo luogo, la Commissione ha temporaneamente ritenuto che le riduzioni in questione comportino una perdita di introiti fiscali e dunque equivalgano all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali.

    (16) In terzo luogo, la Commissione considera che la riduzione delle citate basi imponibili incide sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Infatti, tenuto conto che i beneficiari esercitano attività economiche che possono essere oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario, influendo pertanto sullo stesso. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Essi sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal vantaggio degli aiuti.

    (17) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la riduzione della base imponibile in questione sia specifica o selettiva nel senso che favorisce alcune imprese. Infatti, le condizioni legate alla concessione degli aiuti escludono dal godimento degli stessi le imprese costituite prima della data d'entrata in vigore della citata legge provinciale (ossia prima della metà del 1996), quelle che realizzano investimenti inferiori alla soglia di 80 milioni di pesetas (480810 EUR), quelle che creano meno di 10 posti di lavoro e quelle che non hanno un capitale versato superiore ai 20 milioni di pesetas (120202 EUR). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che quest'aiuto fiscale non fosse giustificato dalla natura o dall'economia del sistema tributario.

    (18) D'altra parte, la Commissione ha temporaneamente ritenuto che il carattere di vantaggio selettivo deriva anche dal potere discrezionale dell'amministrazione fiscale. Infatti, la concessione dell'aiuto in questione non è automatica, poiché la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata dall'amministrazione provinciale di Vizcaya che, al termine dell'esame, può concedere o meno l'aiuto in questione.

    (19) In conclusione, la Commissione ha considerato, nella fase di avvio del procedimento, che la riduzione della base imponibile in questione configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, poiché soddisfa i seguenti criteri cumulativi: rappresenta un vantaggio, è accordata dallo Stato tramite risorse statali, influisce sugli scambi tra gli Stati membri e falsa la concorrenza favorendo talune imprese.

    (20) Tenuto conto del fatto che gli aiuti fiscali in questione non sono sottoposti, fra l'altro, alla condizione di non superare l'importo di 100000 EUR su un periodo di tre anni, la Commissione ha provvisoriamente ritenuto che questi aiuti non si possono considerare come rientranti nella regola de minimis(7).

    (21) La Commissione ha fatto notare che gli aiuti di Stato che non ricadono sotto la norma de minimis sono soggetti all'obbligo di notifica preliminare stabilito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno rispettato quest'obbligo, ragion per cui la Commissione ha considerato in via provvisoria che questi aiuti siano da considerarsi illegali.

    (22) La Commissione ha constatato anche, sempre nella fase di avvio del procedimento, che, nonostante la concessione degli aiuti in questione sia subordinata alla realizzazione di un investimento minimo e alla creazione di un numero minimo di posti di lavoro, i regimi fiscali in questione non garantiscono il rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed ha quindi temporaneamente considerato che questi aiuti non rivestono carattere d'aiuto all'investimento o all'occupazione.

    (23) Al contrario, la Commissione ha considerato, sempre in via provvisoria, che questi aiuti fiscali rivestano carattere di aiuti al funzionamento, essendo diretti a sgravare un'impresa dei costi che, in condizioni normali, essa avrebbe dovuto sostenere nel quadro della sua gestione corrente o delle sue attività normali.

    (24) La Commissione ha ricordato che gli aiuti al funzionamento a finalità regionale sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, si possono eccezionalmente assegnare nelle regioni che beneficiano delle deroghe regionali purché soddisfino certe condizioni; gli aiuti in questione non sono peraltro subordinati a queste condizioni. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la compatibilità degli aiuti fiscali in questione suscitasse dubbi alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

    (25) La riduzione della base imponibile in questione, che non è limitata settorialmente, può essere accordata a imprese sottoposte a norme comunitarie settoriali. In queste condizioni, la Commissione ha messo in dubbio la compatibilità dei suddetti aiuti quando il beneficiario appartiene ad un settore assoggettato a specifiche norme settoriali comunitarie.

    (26) Infine, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità degli aiuti fiscali in questione con il mercato comune ai sensi delle deroghe dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Infatti, questi aiuti non si possono considerare come aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), non sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) e non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), riguardanti determinate regioni della Repubblica federale di Germania. Quanto alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, diverse da quelle delle lettere a) e c), la Commissione ha temporaneamente ritenuto che questi aiuti non siano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, secondo il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Questi aiuti non rientrano nemmeno nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), relative agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ..." poiché non hanno nessuna specificità relativamente alle attività delle imprese beneficiarie. Infine, non sono destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

    (27) Oltre all'invito a presentare osservazioni, nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha invitato anche le autorità spagnole a fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di alcune imprese recentemente create nel territorio storico di Vizcaya. Nel caso concreto, le informazioni pertinenti richieste riguardavano in particolare le copie di tutte le decisioni di concessione della riduzione della base imponibile, i dati sugli investimenti realizzati da ogni beneficiario, i posti di lavoro creati, il capitale sociale, l'importo della riduzione di cui ha beneficiato ogni impresa e il saldo di quanto rimaneva a suo carico.

    III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

    (28) Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera della rappresentanza permanente del 2 dicembre 1999. In sostanza, le autorità spagnole ritengono che la riduzione della base imponibile in questione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Ritengono piuttosto che l'aiuto fiscale in questione sia una misura generale alla quale non si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, segnalano che la misura in questione, il cui obiettivo è quello di stimolare gli investimenti, si iscrive nel quadro di una politica economica che del resto viene ampiamente praticata dai governi.

    (29) Inoltre, fanno valere l'assenza di specificità o di un carattere selettivo della misura. A loro parere, l'apertura della misura a tutti i settori e a tutti i contribuenti che soddisfano i criteri afferenti elimina ogni carattere di specificità. Questa portata generale non è neppure limitata de facto. Quanto alla specificità materiale, essa non esiste poiché le condizioni di investimenti pari a 80 milioni di pesetas e di creazione di 10 posti di lavoro non sono condizioni discriminatorie ma condizioni oggettive che derivano dalla necessità di garantire l'efficacia della misura in relazione al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

    (30) D'altra parte, le autorità spagnole contestano il carattere discrezionale delle misure in questione poiché gli aiuti sono concessi automaticamente una volta che le condizioni oggettive citate sono soddisfatte. Il governo provinciale di Vizcaya si limita dunque a verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte senza avere il potere di modulare l'aiuto né di imporre condizioni alla sua concessione. Neppure il procedimento stabilito dal citato articolo 26, paragrafo 5, per la concessione degli aiuti fiscali è discrezionale. Infatti, ai sensi di questo articolo "l'amministrazione (...) comunica, se del caso, alla società richiedente l'autorizzazione provvisoria che dovrà essere confermata dal Consiglio del governo dell'Amministrazione provinciale di Bizcaya". Questo procedimento deve essere comunque interpretato nel senso che la concessione avrà luogo dopo che sia stato verificato che tutte le condizioni oggettive sono soddisfatte. È per questo che l'espressione "se del caso" non avrebbe un carattere discrezionale.

    (31) Inoltre, le autorità spagnole sostengono che la riduzione della base imponibile della provincia di Vizcaya si ispira a misure esistenti in altri Stati membri, come l'Irlanda, o a misure(8) dell'amministrazione centrale spagnola risalenti al 1993. Tuttavia, queste misure non sono state considerate dalla Commissione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Tenuto conto della somiglianza tra le caratteristiche delle misure da applicarsi nella provincia di Vizcaya e quelle dell'amministrazione centrale, ne consegue che se le une non hanno carattere specifico non dovrebbero averlo neanche le altre. D'altra parte, le autorità spagnole segnalano che tanto le misure della provincia di Vizcaya, quanto quelle dell'amministrazione centrale spagnola si applicano soltanto in una parte dello Stato membro. Di conseguenza, se la Commissione non ha rilevato l'esistenza di una specificità nella misura fiscale instaurata dall'amministrazione centrale spagnola essa non dovrebbe neppure rilevarla nelle misure in questione della provincia di Vizcaya.

    (32) Inoltre, le autorità spagnole sostengono che, anche se la Commissione considerasse che la misura è specifica, essa sarebbe giustificata dalla natura e dall'economia del sistema ai sensi della comunicazione 98/C 384/03 della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure collegate alla tassazione diretta delle imprese(9). La misura in questione è giustificata dalla natura e dall'economia del sistema fiscale, poiché le condizioni necessarie per la sua concessione hanno un carattere oggettivo e orizzontale.

    (33) Le autorità spagnole non concordano neppure sul fatto che, come afferma la Commissione, le norme fiscali non soddisfino le condizioni delle norme settoriali. A loro parere, la Commissione dovrebbe specificare quali sarebbero le condizioni concrete violate dalle citate norme fiscali. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative agli aiuti a finalità regionale, le autorità spagnole ritengono che non sia pertinente poiché, nella fattispecie, le misure non configurano aiuti di Stato.

    (34) Le autorità spagnole contestano anche che la Commissione dia per scontata l'incidenza sul commercio derivante dal fatto che le imprese beneficiarie realizzano attività economiche suscettibili di scambi tra gli Stati membri. Secondo le autorità spagnole, il pregiudizio del commercio non si può dimostrare, come fa la Commissione, a livello generale, ma deve esserlo in ciascun caso concreto, poiché esiste la possibilità che, in alcuni casi, non ci siano conseguenze sugli scambi. In altri casi, potrebbe trattarsi di imprese che operano in settori non ancora liberalizzati o che operano esclusivamente nei mercati locali. In tutti questi casi mancherebbe una delle condizioni necessarie perché una misura statale si possa annoverare fra gli aiuti di Stato.

    (35) Per quanto riguarda il carattere di aiuti al funzionamento che rivestirebbero, secondo la Commissione, le misure fiscali in questione, le autorità spagnole sottolineano che, sebbene il vantaggio fiscale derivi dalla base imponibile e non dall'investimento, esso conserva sempre un carattere di stimolo degli investimenti e quindi non lo si può considerare un aiuto al funzionamento.

    (36) Tenendo conto degli argomenti summenzionati, le autorità spagnole ritengono che la Commissione debba chiudere il procedimento aperto tramite una decisione che consideri che le misure fiscali in questione non soddisfano i criteri per essere considerate come aiuti di Stato.

    (37) D'altra parte, le autorità spagnole sottolineano che, secondo le norme fiscali spagnole, l'amministrazione fiscale non può diffondere le informazioni dei contribuenti se non in certi casi eccezionali. Fra questi casi eccezionali, però, non figura la trasmissione di informazioni alla Commissione. In questa situazione, le autorità spagnole non forniscono alcuna delle informazioni richieste nella decisione d'apertura del procedimento.

    IV. ALTRE OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA COMMISSIONE

    Osservazioni della Comunità Autonoma di Castilla y León

    (38) La Commissione sottolinea che le osservazioni riportate in appresso non pregiudicano la questione intesa ad accertare se le parti che le hanno sottoposte possano essere o meno considerate come "interessati" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

    (39) La Comunità Autonoma di Castilla y León ricorda a titolo preliminare che le misure fiscali in questione fanno parte di quell'insieme di misure fiscali adottate dal governo provinciale in questione che sono state contestate tanto a livello interno dello Stato membro che a livello comunitario. In questo caso, segnala che, con sentenza della Corte superiore (Tribunal Superior) del Paese basco(10) del 1999, è stato annullato l'articolo 26 che instaura la misura fiscale che è oggetto dell'avvio del procedimento.

    (40) La Comunità Autonoma di Castilla y León segnala inoltre che le misure fiscali in questione costituiscono aiuti di Stato poiché soddisfano cumulativamente i quattro criteri stabiliti dall'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa dichiarazione, fa valere, in sostanza, le stesse argomentazioni contenute nella decisione d'avvio del procedimento. Precisa inoltre che il carattere selettivo della misura deriverebbe anche dal potere discrezionale dell'amministrazione(11). Inoltre, segnala che le misure fiscali in questione non sono giustificate dalla natura o dall'economia del sistema tributario dal momento che il loro scopo è stimolare la creazione di nuove imprese.

    (41) D'altra parte, la Comunità Autonoma di Castilla y León considera che gli aiuti fiscali in questione non possano considerarsi compatibili a titolo delle deroghe del suddetto articolo 87 del trattato. A tale riguardo, segnala che queste misure fiscali hanno il carattere di aiuti al funzionamento, dal momento che hanno un carattere permanente non legato all'esecuzione di un progetto specifico. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento possono essere compatibili, a certe condizioni, soltanto nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Poiché il Paese basco è una regione assistita a titolo della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti al funzionamento in questione non possono essere considerati compatibili. Inoltre, questi aiuti non hanno rispettato l'obbligo di notifica stabilito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (42) Pertanto, la Comunità Autonoma di Castilla y León ritiene che le misure fiscali in questione devono essere considerate come aiuti di Stato, illegali poiché non si è rispettata la procedura di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3, e incompatibili con il mercato comune.

    Osservazioni del governo di La Rioja

    (43) Il governo di La Rioja fa presente che le misure fiscali in questione costituiscono aiuti di Stato poiché soddisfano cumulativamente i quattro criteri stabiliti all'articolo 87 del trattato. A sostegno di questa dichiarazione, fa valere in particolare che la riduzione della base imponibile ha come oggetto ed effetto quello di sgravare il beneficiario di una parte del carico fiscale che altrimenti graverebbe sui suoi profitti. Comporta così per le imprese beneficiarie un vantaggio finanziario che, in mancanza di contropartite a favore dell'amministrazione, implica una perdita di introiti fiscali. Ne risulta così favorita l'attività economica dei beneficiari, i quali dispongono di un vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre imprese. Oltre alla specificità materiale derivante dal capitale sociale minimo di 20 milioni di pesetas, dall'investimento minimo di 80 milioni di pesetas e della creazione di almeno 10 posti di lavoro, il governo di La Rioja segnala che il carattere discrezionale della riduzione della base imponibile in questione deriva, da un lato, dalla possibilità dell'amministrazione di determinare gli investimenti che si possono ammettere all'aiuto, i termini e i massimali e, dall'altro, dall'assenza del carattere automatico della concessione della riduzione della base imponibile.

    (44) D'altra parte, il governo di La Rioja ritiene che la misura fiscale in questione non possa essere giustificata dall'esistenza di cinque sistemi fiscali in Spagna. A tale riguardo, ricorda che l'avvocato generale Saggio(12) ha considerato che il carattere di autorità titolari di competenze in materia fiscale in un territorio non giustifica discriminazioni a favore delle imprese stabilite in questo territorio. Inoltre, queste misure non sono giustificate dalla natura o dall'economia del sistema impositivo della provincia di Vizcaya poiché hanno l'obiettivo di migliorare la competitività delle imprese beneficiarie. Inoltre, il governo di La Rioja ricorda che la Corte superiore di giustizia(13) del Paese basco ha considerato sproporzionate le misure fiscali in questione e non adeguate allo scopo di promuovere l'attività economica, dal momento che sono suscettibili di influire indirettamente sulla libera circolazione di merci e persone stabilendo condizioni inaccettabili di vantaggio competitivo.

    (45) D'altra parte, il governo di La Rioja considera che gli aiuti fiscali in questione non possono essere considerati compatibili a titolo delle deroghe dell'articolo 87. Inoltre, le autorità spagnole non hanno rispettato l'obbligo di notifica degli aiuti in questione stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    (46) Quindi, il governo di La Rioja ritiene che le misure fiscali in questione devono essere considerate come aiuti di Stato, illegittimi non essendo stata rispettata la procedura di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3, e incompatibili con il mercato comune.

    Osservazioni della Confederazione imprenditoriale basca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza

    (47) A titolo preliminare, Confebask mette in rilievo le radici storiche dell'autonomia fiscale di cui gode il territorio storico di Vizcaya. Quanto al merito, Confebask indica in sostanza quanto segue:

    a) La presunta riduzione del debito fiscale. La Commissione ritiene a torto che esista un debito fiscale la cui riduzione comporta una perdita di introiti fiscali. Se tale ragionamento fosse corretto, qualsiasi deduzione di imposta comporterebbe sempre una perdita di introiti fiscali rispetto all'importo che normalmente si sarebbe dovuto pagare. Confebask sollecita pertanto la Commissione a rivedere la sua posizione poiché, in caso contrario, il fatto di stabilire un importo normale in relazione al quale occorrerebbe determinare le eventuali perdite di entrate fiscali si configurerebbe come un'armonizzazione irregolare delle imposte.

    b) L'effetto sugli scambi. Secondo la Commissione, nella misura in cui i beneficiari intervengono negli scambi, le misure fiscali in questione ne comportano la distorsione. Tuttavia, le divergenze tra i sistemi fiscali hanno sempre effetto sugli scambi. Per constatare l'effetto sugli scambi, la Commissione dovrebbe dunque analizzare il sistema fiscale nel suo insieme e non disposizioni concrete. A tale riguardo, Confebask sottolinea che, secondo uno studio, la pressione fiscale nel Paese basco sarebbe superiore a quella del resto della Spagna. La Commissione dovrebbe spiegare perché proprio queste misure e non altre divergenze fiscali debbano incidere negativamente sugli scambi commerciali. In ogni caso, pur nell'ipotesi che si incida sugli scambi, il modo per eliminarli sarebbe quello dell'armonizzazione e non degli aiuti di Stato.

    c) Il carattere selettivo degli aiuti. Secondo Confebask, il carattere selettivo delle misure fiscali deve essere valutato come norma di abilitazione che conferisce all'autorità fiscale la facoltà di assegnare a posteriori un vantaggio concreto oppure come norma che assegna direttamente l'agevolazione fiscale senza bisogno di concretizzazione ulteriore. Tuttavia, la Commissione utilizza un'argomentazione nel primo contesto e un'altra nel secondo. Tenuto conto del carattere alternativo di questi contesti, la Commissione dovrebbe spiegare in quale contesto si situano le misure fiscali in questione poiché, in caso contrario, sarebbe contraddittorio utilizzarli entrambi.

    - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask manifesta il proprio disaccordo rispetto a quest'approccio poiché l'amministrazione non dispone di potere discrezionale, in quanto la concessione è automatica. L'amministrazione si limita a verificare se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare degli aiuti. Inoltre, se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione che permettono di concedere aiuti a posteriori, ne consegue che il presente procedimento è privo di contenuto, nella misura in cui si mettono in dubbio le norme e non i casi d'applicazione concreti. D'altra parte, secondo il primo paragrafo della lettera della Commissione agli Stati membri(14), una disposizione generale che assegna dei vantaggi si considera aiuto soltanto quando si tratta di un quadro "legislativo che permette la sua concessione senza altri atti". Al contrario, poiché la norma d'abilitazione è astratta, essa non si può considerare come aiuto di Stato e, di conseguenza, non può essere oggetto di una valutazione degli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

    - Per quanto riguarda il considerare le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ricorda che, secondo i punti 17, 19 e 20 della citata comunicazione 98/C 384/03, una misura fiscale può essere specifica e, dunque, aiuto di Stato, quando è indirizzata esclusivamente a imprese pubbliche, a certe forme di impresa oppure a imprese di una certa regione. Tuttavia, le misure fiscali in questione non hanno nessuna di queste caratteristiche; neppure la caratteristica della collocazione territoriale, poiché si applicano all'insieme del territorio che è di competenza delle autorità regionali che le hanno instaurate. Quanto alla specificità dovuta ai limiti massimi pari a 20 milioni di pesetas di capitale, 80 milioni di pesetas d'investimento e almeno 10 posti di lavoro creati, Confebask ritiene che l'utilizzo di limiti massimi oggettivi sia una pratica abituale della normativa fiscale nazionale e comunitaria. Inoltre, Confebask sottolinea, sulla base di numerose sentenze della Corte di giustizia e di decisioni della Commissione, che fino a oggi l'esistenza di limiti massimi non è mai stata considerata come una specificità. Inoltre, la stessa Commissione riconosce da un lato, al paragrafo 14 della comunicazione citata, che l'effetto di privilegiare alcuni settori non implica automaticamente una specificità.

    - D'altro lato, Confebask sostiene che la riduzione della base imponibile della provincia di Vizcaya non è altro che l'adattamento di una misura del 1993 (citata sopra fra i commenti delle autorità spagnole) dell'amministrazione centrale spagnola. Sostiene altresì che le norme sono identiche, fatta eccezione per i limiti massimi quantitativi. In questa situazione, risulta annullato l'impatto sulla concorrenza dovuto alla riduzione della base imponibile della provincia di Vizcaya, poiché i territori limitrofi delle province basche offrono vantaggi fiscali alle nuove imprese. Inoltre, se dovesse avere un impatto sulla concorrenza, quest'ultimo dovrebbe derivare dalle citate misure dell'amministrazione centrale spagnola dal momento che queste misure sono suscettibili di avere un numero di beneficiari più elevato. Del resto, Confebask sottolinea l'esistenza di misure simili in altri Stati membri senza che la Commissione abbia avviato alcun procedimento contro di essi e senza che il gruppo Primarolo li abbia classificati fra le misure fiscali dannose. A tale riguardo, segnala che in Francia esistono dal 1994 esenzioni e riduzioni dell'imposta sulle società per un periodo di 5 anni a favore delle imprese di nuova creazione (10 anni in alcune regioni e un regime ancora più favorevole in Corsica). Nel caso del Lussemburgo, esiste una riduzione del 25 % dell'imposta sulle società per un periodo di 8 anni. Nel sud d'Italia, esistono esenzioni fiscali per IRPEG e ILOR per un periodo di 10 anni. Infine, in Portogallo, esiste una riduzione del 25 % dell'imposta sulle società per un periodo dai 7 ai 10 anni. Di conseguenza, tutto indica che la riduzione della base imponibile della provincia di Vizcaya non è un sistema eccezionale dal quale deriverebbe una qualche specificità. Al contrario, si tratta di un sistema ampiamente utilizzato negli Stati membri.

    d) L'importanza della certezza del diritto. Confebask sostiene che il fatto che la Commissione qualifichi la riduzione fiscale in questione come aiuto illegale compromette i principi di tutela del legittimo affidamento, di divieto delle decisioni arbitrarie da parte delle istituzioni, di certezza giuridica e di proporzionalità, poiché la Commissione ha già considerato il regime fiscale basco conforme al diritto nella sua decisione del 1993. Al limite, la Commissione potrebbe modificare la sua posizione per i casi futuri ma non per i casi trascorsi.

    e) L'incompatibilità con il mercato comune. Se si considerano le misure fiscali in questione come norme d'abilitazione, Confebask ritiene che non si possa valutare la compatibilità se non quando l'aiuto sia concesso per mezzo di una decisione amministrativa. Pertanto il procedimento non è valido, incapace per sua natura di produrre risultati in merito alla compatibilità degli aiuti. Inoltre, se si considerano le misure fiscali in questione come norme di concessione diretta degli aiuti, Confebask ritiene che la pratica della Commissione e della Corte esiga che le misure abbiano una specificità settoriale per valutare la compatibilità dell'aiuto. Inoltre, occorrerebbe stabilire, da un lato, la pressione fiscale globale sulle imprese e, dall'altro, la pressione fiscale di riferimento. Questo approccio porterebbe alla conclusione assurda che qualsiasi pressione fiscale inferiore alla pressione più elevata fra tutti gli Stati membri costituirebbe un aiuto di Stato. Confebask contesta anche l'argomentazione della Commissione secondo la quale le misure fiscali in questione sono incompatibili poiché non contengono disposizioni specifiche per gli aiuti settoriali, regionali, per grandi investimenti, ecc. poiché le norme fiscali non possono e non devono contenere questo tipo di precisazioni. Secondo la Corte di giustizia(15), la Commissione deve concretizzare nelle sue decisioni gli effetti negativi sulla concorrenza determinando l'impatto reale delle misure in esame. L'incompatibilità non può dunque essere determinata in situazioni astratte proprie di un sistema fiscale poiché in questo caso tutte le differenze tra i sistemi fiscali diventerebbero necessariamente un aiuto. Ciò porta Confebask a ribadire l'assenza di una riduzione del debito fiscale normale provocato dalle misure fiscali in questione.

    f) Di conseguenza, Confebask chiede alla Commissione di adottare una decisione finale di chiusura del procedimento che dichiari che le misure fiscali contestate sono conformi al diritto comunitario.

    (48) Le osservazioni complementari di Confebask trasmesse con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001, non sono state prese in considerazione, essendo pervenute alla Commissione oltre il termine(16). Inoltre, la Commissione segnala che Confebask non ha presentato nessuna domanda di proroga del termine imposto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(17).

    Osservazioni del Collegio basco di economisti - Ekonomilarien Euskal Elkargoa e della Camera di commercio, industria e navigazione di Bilbao - Bilboko Erkataritza Ganbera (in appresso CVE-CCB)

    (49) CVE-CCB ritengono che il sistema fiscale di ciascuna provincia basca non soddisfi il criterio di specificità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per il solo fatto che si applica soltanto su una parte dello Stato membro. A sostegno di questa considerazione, fanno valere che la pratica abituale della Commissione di considerare specifica una misura fiscale quando si applica a una parte dello Stato membro è adeguata se esiste un sistema fiscale unico, ma non è pertinente quando esistono diversi sistemi fiscali nello stesso Stato membro. Inoltre, essa è contraria alla coerenza del sistema fiscale spagnolo che è molteplice per natura. Ciascun sistema si applica esclusivamente su una parte del territorio. Così ciascun sistema preso singolarmente non è un sistema regionale, bensì è il solo applicabile nel territorio. Inoltre, le perdite di introiti fiscali che derivano da certe misure fiscali non danno luogo a trasferimenti da parte del governo centrale. Anzi, esse devono essere compensate con un aumento delle entrate derivanti da altre imposte o con una diminuzione della spesa pubblica. D'altra parte, la specificità del sistema fiscale spagnolo non deve comportare una penalizzazione nell'applicazione del diritto comunitario. Le eventuali distorsioni della concorrenza provocate dall'esistenza di cinque sistemi fiscali dovrebbero essere affrontate piuttosto tramite le norme comunitarie in materia di armonizzazione fiscale.

    (50) Tuttavia, CVE-CCB non escludono che nell'esercizio della loro autonomia fiscale i governi provinciali possano adottare misure fiscali suscettibili di rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Nel caso in questione, però, ritengono che la riduzione della base imponibile sfugga dall'ambito di questo articolo poiché soddisfa soltanto il criterio di essere accordata tramite risorse pubbliche. In compenso, non falsa la concorrenza poiché il suo pagamento implica l'esistenza di una base imponibile positiva. Inoltre, il suo importo non può essere determinato a priori poiché, ad esempio, in mancanza di profitti, l'aiuto non sarebbe versato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi. L'effetto vero e proprio si deve constatare caso per caso, non essendo sufficiente la mera possibilità di effetti. D'altra parte, CVE-CCB si chiedono se la specificità derivi dai limiti massimi necessari per accedere al vantaggio della riduzione fiscale in questione o dal potere discrezionale del governo provinciale per la concessione della riduzione. A tale riguardo, CVE-CCB ritengono che i summenzionati limiti massimi non comportano una specificità poiché sono oggettivi e non discriminatori. Per ciò che riguarda la concessione della riduzione fiscale in questione, non si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale ma della verifica che tutte le condizioni siano soddisfatte.

    (51) CVE-CCB concludono che la riduzione della base imponibile, che è una misura generale adottata nell'ambito delle competenze in materia fiscale dei territori storici in questione, non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE.

    Osservazioni del Circolo di imprenditori baschi e dell'Associazione professionale dei consulenti tributari della Comunità del Paese basco (in appresso CEV-APCPV)

    (52) Poiché queste associazioni hanno presentato separatamente commenti simili o identici, si riporta in appresso un solo riassunto.

    (53) CEV-APCPV contestano la valutazione della Commissione che esista una specificità o una selettività nella riduzione della base imponibile in oggetto, sulla base dell'esclusione delle imprese create prima dell'entrata in vigore della citata riduzione fiscale, dell'esclusione delle imprese esistenti e dei limiti massimi quantitativi imposti. Infatti, tutte le norme fiscali si applicano a partire dalla loro entrata in vigore e l'applicazione retroattiva ha un carattere eccezionale. Inoltre, siccome lo scopo della misura in questione è quello di stimolare gli investimenti, è logico che la riduzione fiscale si limiti alle nuove imprese. Per quanto riguarda i limiti massimi, tutto indica che essi siano oggettivi e, d'altra parte, largamente utilizzati nel settore fiscale. Quanto al consenso del governo provinciale per l'applicazione della riduzione della base imponibile, tutto indica che sia un atto di controllo preliminare al fine di verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni. In seguito, la concessione diventa automatica.

    (54) Per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi, CEV-APCPV sottolineano che deve essere constatata caso per caso e non tramite un'analisi di carattere generale come fa la Commissione. Ad esempio, possono esistere beneficiari che producono soltanto per i mercati locali. In questo caso, le misure fiscali in causa non alterano gli scambi comunitari. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'effetto sulla concorrenza. Inoltre, la riduzione della base imponibile a favore di beneficiari le cui attività si realizzano in mercati non ancora liberalizzati non è in grado di falsare la concorrenza. D'altra parte, la perdita di introiti fiscali non può essere verificata se si considera una sola misura, in questo caso la riduzione della base imponibile, facendo astrazione della pressione fiscale globale. A tale riguardo, CEV-APCPV segnalano che la pressione fiscale globale nel Paese basco è superiore a quella esistente nel resto della Spagna.

    (55) CEV-APCPV ritengono che qualora, nonostante le osservazioni precedenti, la Commissione continui a ritenere che esiste una specificità nella riduzione della suddetta base imponibile, questa sarebbe giustificata dalla natura e dall'economia del sistema tributario. A sostegno di questa opinione, sottolineano che la misura fiscale si applica a tutti gli operatori indipendentemente dalla loro attività. Inoltre, è necessaria per il funzionamento e l'efficacia del sistema poiché per misurare la diseguaglianza di una misura occorre inquadrarla nel sistema e determinare se quest'ultimo riduce la pressione fiscale. Inoltre, la misura fiscale si conforma al principio d'uguaglianza poiché le imprese nuove non si trovano nella stessa situazione di un'impresa esistente.

    (56) D'altra parte, CEV-APCPV chiedono alla Commissione di valutare la misura in questione tenendo conto dell'esistenza di misure simili in altri Stati membri (ad esempio l'Irlanda), dell'esistenza di misure simili nell'amministrazione centrale spagnola dal 1993 e dell'applicazione della riduzione della base imponibile in questione in tutto il territorio spagnolo. A tale riguardo, CEV-APCPV segnalano che la Commissione non ha mai considerato queste misure come rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE. D'altra parte, contestano il carattere di aiuti al funzionamento delle misure fiscali in questione poiché gli aiuti al funzionamento non si applicano alle imprese nuove ma al mantenimento artificiale di imprese esistenti. CEV-APCPV ritengono che l'obiettivo che la Commissione persegue con l'avvio del procedimento contro la riduzione della base imponibile sia quello dell'armonizzazione fiscale. Tuttavia, utilizza a questo fine gli articoli 87 e 88 del trattato. E ciò si configura come uno sviamento di competenze.

    (57) Considerando quanto sopra, CEV-APCPV concludono che la riduzione della base imponibile non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

    V. TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI ALLA SPAGNA

    (58) Con lettera del 18 maggio 2000 al rappresentante permanente della Spagna, la Commissione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, le succitate osservazioni dei terzi con l'invito a presentare commenti entro un mese a partire dalla data della lettera. La Spagna non ha presentato nessun commento in merito alle osservazioni suddette.

    VI. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    VII. CARATTERE D'AIUTO DI STATO

    (59) La Commissione ricorda che, per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, il carattere fiscale delle misure in questione è indifferente poiché l'articolo 87 del trattato si applica alle misure di aiuto "sotto qualsiasi forma". Tuttavia, la Commissione sottolinea che per configurare un aiuto le misure in questione devono soddisfare cumulativamente i quattro criteri definiti nell'articolo 87 del trattato e che sono esposti in appresso.

    (60) In primo luogo, la misura deve procurare ai suoi beneficiari un vantaggio che riduca gli oneri che normalmente sono a carico del suo bilancio. Tale vantaggio può essere ottenuto tramite una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa in varie forme e in particolare tramite una riduzione totale o parziale della quota d'imposizione. La riduzione della base imponibile del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % in questione soddisfa questo criterio, nella misura in cui offre alle imprese beneficiarie una riduzione del carico fiscale per effetto dell'applicazione dell'aliquota ad un imponibile ridotto come indicato. Infatti, in mancanza di questa riduzione della base imponibile, l'impresa beneficiaria dovrebbe pagare l'imposta applicata al 100 % della stessa. La riduzione della base comporta così un'eccezione al sistema fiscale comune applicabile.

    (61) In secondo luogo, la Commissione ritiene che la citata riduzione della base comporti una perdita di introiti fiscali e dunque equivalga all'impiego di risorse pubbliche sotto forma di spese fiscali. Questo criterio vale anche per gli aiuti accordati dalle amministrazioni regionali e locali degli Stati membri(18). D'altra parte, l'intervento dello Stato può effettuarsi sia tramite disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che tramite azioni dell'amministrazione fiscale. Nel caso in questione, l'intervento statale è responsabilità dell'amministrazione provinciale di Vizcaya tramite una disposizione di natura legislativa.

    (62) Per quanto riguarda l'argomentazione contenuta in alcuni commenti dei terzi, secondo la quale sarebbe errato ritenere che la riduzione della base imponibile del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % comporti una perdita di introiti fiscali rispetto a un importo normale (fissato dalla Commissione) dell'imposta da pagare, va rilevato che il livello normale dell'imposta deriva dal sistema fiscale in questione e non da una decisione della Commissione. Inoltre, occorre ricordare che, secondo la citata comunicazione 98/C 384/03, punto 9, secondo trattino, primo capoverso, per qualificarsi come aiuto statale "Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui: (...) una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta ...)". È questo il caso del vantaggio fiscale conferito dalla riduzione parziale del 99 %, 75 %, 50 % e 25 % della base imponibile in questione. Pertanto, l'osservazione presentata è priva di fondamento.

    (63) La misura deve, in terzo luogo, avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri. A tale riguardo, va rilevato che, secondo una relazione(19) sulla dipendenza dell'economia basca dall'estero nel periodo 1990-1995, le esportazioni verso l'estero sono aumentate(20) non soltanto in termini assoluti ma anche in termini relativi a scapito delle esportazioni verso il resto della Spagna. Il mercato estero si è dunque sostituito parzialmente al mercato del resto della Spagna. Inoltre, secondo un'altra relazione statistica(21) sul commercio estero del Paese basco, la "propensione all'esportazione" (rapporto tra le esportazioni e il PIL - prodotto interno lordo) dell'economia basca supera, con il 28,9 %, quella della Germania e degli altri paesi europei, che si colloca attorno al 20 %. Secondo questa relazione, la bilancia commerciale basca è rimasta chiaramente in attivo nel periodo 1993-1998. In particolare, nel 1998, per ogni 100 pesetas di importazioni, le esportazioni hanno raggiunto la somma di 144 pesetas. Per riassumere, l'economia basca è un'economia molto aperta all'estero con una fortissima tendenza ad esportare la sua produzione. Risulta da queste caratteristiche dell'economia basca che le imprese beneficiarie esercitano attività economiche suscettibili di essere oggetto di scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, l'aiuto rafforza la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, incidendo così sugli scambi. Inoltre, le imprese beneficiarie vedono migliorata la loro redditività a causa dell'aumento del risultato netto (profitti al netto delle imposte). Sono così in grado di fare concorrenza alle imprese escluse dal vantaggio dei suddetti aiuti fiscali.

    (64) Poiché nel caso in questione le norme fiscali in esame hanno un carattere generale e astratto, la Commissione osserva che l'analisi dell'incidenza sugli scambi non può essere realizzata che a questo livello generale e astratto e che non è possibile concretizzare l'effetto particolare su determinati mercati, settori o prodotti come si pretende nei commenti dei terzi interessati citati sopra. Questa posizione è stata ratificata da una giurisprudenza(22) consolidata della Corte di giustizia.

    (65) Per quanto riguarda il commento secondo il quale l'incidenza sugli scambi dovrebbe essere valutata dalla Commissione confrontando l'insieme dei sistemi fiscali, la Commissione ricorda che le distorsioni della concorrenza che sono oggetto del presente procedimento ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato derivano da una norma in deroga che favorisce alcune imprese (in questo caso alcune imprese di recente creazione) rispetto ad altre imprese dello Stato membro, e non già le eventuali distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri che, semmai, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli da 93 a 97 del trattato.

    (66) Quanto al carattere specifico che gli aiuti di Stato debbono rivestire, la Commissione è dell'avviso che la riduzione della base imponibile citata è specifica o selettiva nel senso che favorisce certe imprese. Infatti, le condizioni legate alla concessione degli aiuti escludono dal godimento degli stessi le imprese create prima della data d'entrata in vigore delle leggi provinciali citate, le imprese che realizzano investimenti inferiori alla soglia di 80 milioni di pesetas (480810 EUR), le imprese che creano meno di 10 posti di lavoro e quelle che non hanno un capitale versato superiore ai 20 milioni di pesetas (120202 EUR). A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la quinta relazione sulle imprese in Europa(23), nel 1995 il numero di imprese della Comunità europea la cui forza lavoro era al di sotto di 10 lavoratori dipendenti o non avevano affatto lavoratori dipendenti ammontava a 16,767 milioni, vale a dire il 92,89 %(24) del totale. Nel caso della Spagna, questa percentuale era ancora più elevata, circa il 95 %(25). È probabile che queste percentuali siano ancora più elevate nel caso delle nuove imprese poiché di solito un'impresa prende avvio con una forza lavoro che cresce man mano che l'impresa si consolida e raggiunge la velocità di crociera. Questo era il caso della Spagna nel 1995, dove tale percentuale era ancora più elevata, cioè circa il 98,00 %(26). Di conseguenza, l'indicazione principale è che una delle condizioni instaurate per poter beneficiare degli aiuti comporta, da sola, l'esclusione della stragrande maggioranza delle imprese dal vantaggio dell'aiuto. D'altra parte, il carattere oggettivo del limite massimo citato non impedisce, come pretendono alcuni commenti dei terzi interessati, che esso sia selettivo escludendo le imprese che non soddisfano le condizioni in questione.

    (67) Per quanto riguarda l'eventuale potere discrezionale dell'amministrazione fiscale, la Commissione constata che la concessione dell'aiuto in questione non è automatica. Infatti, la domanda presentata dal beneficiario viene esaminata dall'amministrazione provinciale di Vizcaya che, al termine dell'esame, può concedere o meno l'aiuto in questione. Secondo le autorità spagnole, si tratterebbe soltanto di verificare che tutte le condizioni sono soddisfatte. Tuttavia, esse non spiegano perché questa verifica deve avere un carattere preliminare e non si tratti, come è pratica abituale in materia di gestione delle entrate fiscali, di una verifica a posteriori.

    (68) Quanto all'esistenza in altri Stati membri di misure fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile, che la Commissione non ha considerato come aventi una specificità materiale per il fatto di essere rivolte a imprese di nuova creazione - il che, secondo alcuni commenti dei terzi, sarebbe all'origine di un legittimo affidamento in relazione agli aiuti fiscali a favore delle nuove imprese - la Commissione rileva che i regimi citati da alcuni commenti dei terzi presentano alcune differenze rispetto alla riduzione della base imponibile in oggetto. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui alcuni di questi regimi fossero simili e la Commissione non avesse preso nessuna misura, non sarebbe giustificato continuare nell'approccio erroneo in relazione al caso concreto. A questo riguardo occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro, di un obbligo impostogli dal Trattato, in relazione al divieto di cui all'articolo 92, non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo. Più distorsioni della concorrenza non hanno sugli scambi tra gli Stati membri l'effetto di neutralizzarsi reciprocamente, ma anzi si cumulano fra loro, il che ne aumenta le conseguenze pregiudizievoli per il mercato comune(27)".

    (69) Quanto al problema sollevato da alcuni commenti dei terzi sul carattere di norma d'abilitazione o di norma di concessione diretta degli aiuti, la Commissione ribadisce che, nella fattispecie, le norme che hanno instaurato la riduzione della base imponibile in questione hanno il carattere di un regime di aiuti. A sostegno di questa valutazione, basti ricordare che, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettera d), per regime di aiuti si intende un "atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta ...". Tuttavia, tale carattere di regime di aiuti non pregiudica, come pretendono alcuni commenti dei terzi, la presenza o l'assenza di potere discrezionale nell'esecuzione del regime. Il potere discrezionale nella concessione degli aiuti dipenderà dalle caratteristiche concrete del regime stesso. Inoltre, la Commissione rileva che, per stabilire l'esistenza di elementi di aiuto in una misura fiscale, è sufficiente, in mancanza di altri elementi di specificità, che l'amministrazione fiscale disponga di un certo margine di valutazione.

    (70) Per quanto riguarda la giustificazione della riduzione della base imponibile in virtù della natura o dell'economia del sistema fiscale, la Commissione sottolinea si tratta di determinare se le misure fiscali in questione rispondono a obiettivi inerenti al sistema fiscale stesso o se, invece, riguardano altri obiettivi, anche legittimi, ma esterni al sistema fiscale. Spetta(28) inoltre allo Stato membro interessato stabilire a quale logica interna del sistema fiscale obbediscano le misure fiscali in questione. In questo caso, le autorità spagnole segnalano che la conformità delle misure in questione alla logica interna del sistema fiscale deriverebbe dal loro carattere oggettivo e orizzontale. Tuttavia, il carattere oggettivo e orizzontale della misura non prova la conformità con la logica interna del sistema fiscale. Infatti, questo carattere non è sufficiente a giustificare che la misura in questione risponda all'obiettivo principale inerente a ogni sistema fiscale che è quello di raccogliere entrate destinate a finanziare le spese dello Stato né ai principi d'uguaglianza e di progressività inerenti al sistema fiscale spagnolo(29).

    (71) D'altra parte, le autorità spagnole segnalano nelle loro osservazioni che la riduzione della base imponibile in questione risponde all'obiettivo di stimolare gli investimenti, rispondendo così agli obiettivi di politica industriale perseguiti dal governo basco. Infatti, secondo il documento del governo basco Política Industrial Marco General de Actividades 1996-1999, "[...] le politiche fiscali sono indispensabili per favorire lo sviluppo economico e per sostenere i progetti industriali che scommettono sullo sviluppo industriale del Paese [basco]" [pagina 131] e, nel capitolo intitolato Strumenti di politica fiscale, si legge: "[...] l'autonomia fiscale di cui disponiamo [nel Paese basco] può anche condurci a cercare formule originali per realizzare 'abiti fiscali cuciti su misura', ad esempio per progetti prioritari, oppure agevolazioni fiscali per grandi imprese [pagina 133]". Di conseguenza, la riduzione della base imponibile in questione si iscrive nel contesto di una politica industriale i cui obiettivi non sono a loro volta inerenti ai sistemi fiscali.

    (72) Per riassumere, la Commissione constata che, come segnalato dalle autorità spagnole, la riduzione della base imponibile riguarda un obiettivo di politica economica che non è inerente al sistema fiscale. Questa riduzione non è dunque giustificata dalla natura o dall'economia del sistema.

    (73) Quanto all'argomentazione avanzata da alcuni commenti dei terzi sull'esistenza di una pressione fiscale globale superiore nel Paese basco, la Commissione ribadisce che non è pertinente, nella fattispecie, poiché il procedimento è stato avviato nei confronti di una misura specifica e non nei confronti dell'intero sistema fiscale di uno dei tre territori baschi.

    (74) In conclusione, la Commissione ritiene che la citata riduzione della base imponibile configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché si tratta di un aiuto accordato dallo Stato mediante risorse statali che favorisce talune imprese, falsa la concorrenza e incide sugli scambi commerciali tra Stati membri.

    VIII. IL CARATTERE ILLEGALE DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

    (75) Poiché il regime questione non prevede l'impegno delle autorità spagnole di accordare gli aiuti nel rispetto delle condizioni(30) relative agli aiuti de minimis, la Commissione ritiene che gli aiuti stessi non possano essere considerati come rientranti nell'ambito di tale norma. A tale riguardo, va rilevato che le autorità spagnole non hanno mai fatto valere, nell'ambito del procedimento, che gli aiuti in questione abbiano in tutto o in parte il carattere di aiuti de minimis. Inoltre, gli aiuti in questione non potrebbero rispettare le norme de minimis, in particolare, perché nulla garantisce che la soglia di 100000 EUR non sarà superata. Questi aiuti non rivestono neppure il carattere di aiuti esistenti per il fatto che non soddisfano le condizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettera b).

    (76) La Commissione ha indicato che gli aiuti di Stato che non rientrano nella regola de minimis ricadono sotto l'obbligo di notifica preliminare di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Non avendo peraltro le autorità spagnole rispettato tale obbligo, la Commissione ritiene che detti aiuti debbano essere considerati illegali. La Commissione deplora il mancato inadempimento da parte delle autorità spagnole all'obbligo di notifica preliminare degli aiuti in questione.

    (77) Quanto all'argomentazione avanzata in alcune osservazioni degli interessati, riguardante in sostanza una presunta violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la Commissione è in dovere di respingerla poiché, da un lato, il regime in questione non ha il carattere d'aiuto esistente e, dall'altro, non essendo mai stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, la Commissione non è stata in grado di deciderne la compatibilità con il mercato comune. Di conseguenza, i beneficiari non possono prevalersi del legittimo affidamento o della certezza giuridica in materia di aiuti di Stato in relazione alla riduzione della base imponibile. In questo senso occorre ricordare che "È giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative (...). Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione"(31). Per questo motivo le obiezioni della violazione del legittimo affidamento o della certezza del diritto in questo caso non si applicano. A tale riguardo, la Commissione ricorda inoltre che con la decisione 93/337/CEE(32) aveva considerato come aiuti di Stato alcune misure fiscali instaurate nel 1988 in ciascuno dei territori storici di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya.

    IX. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

    (78) A titolo preliminare, la Commissione ribadisce il carattere di regime di aiuti rivestito dalla riduzione della base imponibile. Tenuto conto del carattere generale e astratto di un regime di aiuti, la Commissione non conosce le circostanze delle imprese già beneficiarie o che lo diventeranno. Non è dunque in grado di esaminare l'incidenza particolare sulla concorrenza delle imprese concrete. In questo contesto, è sufficiente accertare che imprese potenzialmente beneficiarie potrebbero ottenere aiuti non conformi alle direttive, agli orientamenti e alle discipline applicabili in materia. Inoltre, la Commissione sottolinea che, nella sua decisione di aprire il procedimento, ha chiesto tutte le informazioni pertinenti relative agli aiuti e alle circostanze particolari di ogni beneficiario. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno fornito nessuna di queste informazioni. Risulta pertanto contraddittorio rimproverare alla Commissione, come fanno alcune osservazioni dei terzi, il carattere non dettagliato della valutazione e rifiutare al tempo stesso di fornire i dati dettagliati richiesti.

    (79) Poiché il regime in questione si applica soltanto nel territorio di Vizcaya definito al livello NUTS III(33), occorre esaminare se gli aiuti in questo territorio possono beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c). Per quanto riguarda la possibilità che il territorio storico di Vizcaya assommi i requisiti opportuni, la Commissione ricorda che il territorio non è mai stato ammesso al beneficio della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, per il fatto che il rapporto PIL/abitante(34) del Paese basco - regione NUTS II di cui il territorio di Vizcaya fa parte - è sempre stato superiore al 75 % della media comunitaria. Infatti, secondo le norme regionali(35), le condizioni d'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sono soddisfatte soltanto quando la regione, a livello NUTS II, abbia un rapporto PIL/abitante non superiore al 75 % della media comunitaria.

    (80) Per quanto riguarda l'ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ricorda che, con la sua decisione(36) del 26 luglio 1995 relativa alla modifica della carta degli aiuti regionali in Spagna, ha proposto alle autorità spagnole, conformemente al procedimento stabilito dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, di rivedere la carta in questione, considerando ormai che tutta la provincia di Vizcaya era una regione dove gli aiuti a favore dello sviluppo regionale potevano essere considerati compatibili con il mercato comune conformemente alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Con lettera della rappresentanza permanente del 26 settembre 1995, le autorità spagnole hanno accettato la citata proposta. La nuova carta è così entrata in vigore a partire dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 1999. Per quanto riguarda il periodo successivo, la Commissione ricorda che, con decisione dell'11 aprile 2000, ha approvato la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Secondo la suddetta carta, la provincia di Vizcaya continua ad essere una regione dove gli aiuti a favore dello sviluppo regionale possono essere considerati compatibili con il mercato comune a titolo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

    (81) Gli aiuti di Stato sotto forma di riduzione della base imponibile hanno l'effetto di promuovere la creazione di nuove imprese nel territorio storico di Vizcaya, a condizione che l'importo dell'investimento iniziale e il numero di posti di lavoro creati superino determinate soglie. Tuttavia, nonostante i requisiti della realizzazione di un investimento minimo e della creazione di un numero minimo di posti di lavoro, gli aiuti fiscali in questione non rivestono il carattere d'aiuto agli investimenti o all'occupazione. Infatti, gli aiuti fiscali non hanno come base né l'importo dell'investimento, né il numero di posti di lavoro, né i costi salariali corrispondenti, ma la base imponibile. D'altra parte, non sono versati fino a un massimale espresso in percentuale dell'importo dell'investimento, o del numero di posti di lavoro, o dei costi salariali corrispondenti, ma fino a un massimale espresso come percentuale della base imponibile. A tale riguardo, la Commissione ricorda che l'allegato I degli orientamenti degli aiuti a finalità regionale 98/C 74/06 precisa che "Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'investimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rientrare in questa categoria se è erogato entro un massimale espresso in percentuale dell'investimento". Ne consegue che gli aiuti fiscali che, come nella fattispecie, non soddisfano questi criteri non possono avere il carattere di aiuti all'investimento.

    (82) Al contrario, questi aiuti, riducendo parzialmente l'imposta sugli utili per le imprese beneficiarie, hanno il carattere di aiuti al funzionamento. Infatti, l'imposta sulle società è un onere fiscale che le imprese soggette devono pagare necessariamente e periodicamente nel quadro dell'ordinaria amministrazione. È dunque logico esaminare i citati aiuti fiscali alla luce delle deroghe eventualmente applicabili agli aiuti al funzionamento in questione.

    (83) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente ai citati orientamenti 98/C 74/06, gli aiuti regionali che hanno il carattere di aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, possono eccezionalmente essere erogati in regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, purché rispettino certe condizioni di cui ai punti 4.15 a 4.17 dei suddetti orientamenti regionali, oppure nelle regioni ultraperiferiche o nelle regioni a bassa densità di popolazione quando sono destinati a compensare i costi aggiuntivi di trasporto. Orbene, la regione NUTS III di Vizcaya non è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, d'altra parte, la concessione dei suddetti aiuti al funzionamento non dipende dalle condizioni di cui sopra. Inoltre, la NUTS III di Vizcaya non ha il carattere di regione ultraperiferica(37) né di regione a bassa densità di popolazione(38). Per questo motivo, non sono ammessi gli elementi di aiuto al funzionamento che compaiono nella riduzione della base imponibile in questione, in particolare perché non sono concessi in una regione che beneficia della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né in una regione ultraperiferica, né in una regione a bassa densità di popolazione. Questi aiuti sono dunque nella fattispecie incompatibili.

    (84) Di conseguenza, la Commissione ritiene che il regime di aiuti fiscali in questione non può considerarsi compatibile con il mercato comune conformemente alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, in quanto esso non si conforma alle suddette norme in materia degli aiuti di Stato a finalità regionale.

    (85) Oltre all'applicabilità della deroga regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, occorre esaminare l'eventuale applicazione della deroga prevista dalla stessa disposizione con riferimento ad altre finalità. A tale riguardo, si può constatare che la riduzione della base imponibile in questione non ha per oggetto lo sviluppo di un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare lo sviluppo di azioni a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, della creazione di posti di lavoro o della formazione conformemente alle norme comunitarie corrispondenti. Di conseguenza, questi aiuti fiscali non possono beneficiare della deroga relativa allo sviluppo di talune attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a titolo dei suddetti obiettivi.

    (86) Inoltre, la riduzione della base imponibile in questione, che non è sottoposta ad alcuna restrizione settoriale, può essere accordata senza alcuna limitazione a imprese dei settori sensibili sottoposti a norme comunitarie specifiche come quelle applicabili alle attività di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli dell'allegato I del trattato, alla pesca, all'industria del carbone, alla siderurgia, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche e all'industria dell'automobile(39). In queste condizioni, la Commissione considera dunque possibile che gli aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile non rispettino le suddette norme settoriali. Nella fattispecie, la riduzione della base imponibile non rispetta la condizione di non promuovere nuove capacità di produzione al fine di non aggravare i problemi di eccesso di capacità di cui soffrono tradizionalmente questi settori. Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario appartenga ad uno dei settori sopra enumerati, la Commissione ritiene che, non essendo sottoposti alle summenzionate norme settoriali, gli aiuti non sarebbero ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore della promozione di talune attività.

    (87) Gli aiuti in questione, che non possono beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non possono beneficiare neppure di altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Questi aiuti non possono essere considerati aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Non sono nemmeno aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). D'altra parte, non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), dal momento che non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Di conseguenza, questi aiuti sono incompatibili con il mercato comune.

    (88) Tenuto conto del fatto che la riduzione della base imponibile si estende su più esercizi, una parte degli aiuti fiscali illegali e incompatibili potrebbe non essere stata ancora versata. Per questo le autorità spagnole devono abolire l'accredito dell'eventuale saldo della riduzione della base imponibile di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre.

    (89) Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, occorre ricordare che secondo le argomentazioni sviluppate sopra, i beneficiari non possono prevalersi dei principi generali del diritto comunitario, come la tutela del legittimo affidamento o la certezza del diritto. In queste condizioni, nulla osta all'applicazione della disposizione del citato regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 14, paragrafo 1, secondo il quale "nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario". Perciò, in questo caso, le autorità spagnole devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti già pagati al fine di ristabilire la situazione economica nella quale le imprese beneficiarie si sarebbero trovate senza la concessione illegale dell'aiuto. Il recupero degli aiuti si deve effettuare conformemente alle procedure previste e alle disposizioni stabilite dalla legislazione spagnola e comprendere la totalità degli interessi dovuti, calcolati a partire dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data effettiva del rimborso sulla base del tasso di riferimento in vigore alla stessa data per calcolare l'equivalente della sovvenzione netta degli aiuti regionali in Spagna(40).

    (90) La presente decisione si riferisce al regime e deve essere oggetto di esecuzione immediata, compreso il recupero di qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime stesso. La Commissione ricorda altresì che, come di regola, la presente decisione non pregiudica la possibilità di considerare certi aiuti individuali totalmente o parzialmente compatibili con il mercato comune in funzione delle loro caratteristiche proprie, sia nel quadro di una decisione posteriore della Commissione sia in applicazione dei regolamenti di esenzione.

    X. CONCLUSIONI

    (91) In base alle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che:

    - la Spagna ha illegalmente posto in esecuzione, nel territorio storico di Vizcaya, una riduzione della base imponibile degli investimenti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3,

    - la riduzione della base imponibile in questione è incompatibile con il mercato comune,

    - la Spagna sopprime il pagamento dell'eventuale saldo d'aiuto di cui alcuni beneficiari potrebbero ancora disporre. Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili già versati, la Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperarli al fine di ristabilire la situazione economica nella quale si troverebbe l'impresa beneficiaria senza la concessione illegale dell'aiuto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Vizcaya, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tramite l'articolo 26 della Norma foral 3/1996 del 26 giugno 1996, è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qualora fosse ancora in vigore.

    Articolo 3

    1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

    La Spagna annulla ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati.

    2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 55 del 26.2.2000, pag. 2.

    (2) Decisione 1999/718/CE della Commissione (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 1).

    (3) Decisione 2000/795/CE della Commissione (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36).

    (4) Cfr. nota 1.

    (5) Gazzetta ufficiale di Vizcaya dell'11 luglio 1996.

    (6) Nel presente testo si citano solamente le parti necessarie alla valutazione dell'aiuto.

    (7) Cfr. il punto 3.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti alle PMI (GU C 213 del 19.8.1992) e la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996).

    (8) Legge 22/1993, del 29 dicembre 1993, relativa a misure fiscali, riforma del regime giuridico della funzione pubblica e tutela della disoccupazione (GU nazionale del 31.12.1993). La misura consisteva nella riduzione del 95 % della base imponibile dell'imposta sulle società nel corso degli esercizi dal 1994 al 1996 per le imprese costituite nel corso del 1994 che investissero almeno 15 milioni di pesetas e creassero almeno 3 posti di lavoro ma non più di 20.

    (9) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

    (10) Sentenza n. 718/1999 del 30 settembre 1999.

    (11) Cfr. al riguardo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 settembre 1996 causa C-241/94.

    (12) Cfr. le conclusioni delle cause pregiudiziali riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97.

    (13) Cfr. le sentenze del 30 settembre e del 7 ottobre 1999 sulle misure fiscali in questione.

    (14) Lettera della Commissione agli Stati membri del 30.10.1985.

    (15) Sentenze della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 per le cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

    (16) Il termine dell'invito a presentare osservazioni era di un mese a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (26 febbraio 2000).

    (17) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (18) Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

    (19) "La dependencia exterior vasca en el periodo 1990-1995" di Paxti Garrido Espinosa e Ma Victoria García Olea, pubblicato dall'ufficio statistico del governo basco, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

    (20) Le esportazioni all'estero rappresentavano il 28,5 % delle esportazioni totali (comprese le vendite al resto della Spagna) nell'anno 1990 e, cinque anni più tardi, nel 1995, il 40,8 %.

    (21) "Estadística de Comercio Exterior para la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 1998" elaborato da Eustat.

    (22) Cfr. i punti 48 e 51 della sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, causa C-75/97 ("Maribel"), Belgio/Commissione; i punti dall'80 all'82 della sentenza della Corte di prima istanza del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta, Mauro e a./Commissione, e i punti 54 e 55 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo del 17 maggio 2001 nella causa C-310/99 Repubblica italiana/Commissione e il punto 31 delle conclusioni dell'avvocato generale saggio del 27 gennaio 2000 nella causa C-156/98 Germania/Commissione: "Va a questo proposito osservato che, nell'ambito di un regime generale di aiuti, per poter stabilire l'incidenza di un siffatto regime sugli scambi è sufficiente che, in una valutazione ex ante, sia ragionevolmente sostenibile che detta incidenza può verificarsi". Qualora la posizione di un'impresa (ovvero, come nel nostro caso, di un numero imprecisato di imprese) venga rafforzata da un regime di aiuti, detto trattamento di favore in linea di principio è capace di influire sugli scambi tra Stati membri.

    (23) Imprese in Europa, 5a relazione, Eurostat.

    (24) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 31 della citata relazione.

    (25) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 224 della citata relazione.

    (26) Elaborato a partire dai dati del riquadro della pagina 73 della citata relazione.

    (27) Cfr. il considerando 24 della sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977 nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Repubblica federale di Germania. D'altra parte, nel considerando 45 la sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 1993 nella causa C-313/90 Comité International de la rayonne et des fibres synthétique e a./Commissione si dichiara che 'né il principio di pari trattamento né quello della tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare la ripetizione di una interpretazione non corretta di un atto'.

    (28) Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo nel caso C-6/97 citato sopra.

    (29) Articolo 31 della Costituzione spagnola.

    (30) Il risultato della valutazione degli aiuti in questione è lo stesso basandosi sulla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996) o sul regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

    (31) Punto 300 della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96 Stato libero di Sassonia e a./Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663.

    (32) GU L 134 del 3.6.1993, pag. 25.

    (33) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

    (34) Prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto (SPA).

    (35) I riferimenti alle norme regionali si limitano, nelle considerazioni seguenti, agli orientamenti per gli aiuti con finalità regionale (98/C 74/06). In ogni caso, il risultato della valutazione degli aiuti in questione sarebbe identico se si basasse sulle norme precedenti. Cfr. il punto 3.5 degli orientamenti regionali (98/C 74/06).

    (36) Cfr. l'annuncio 96/C 25/03.

    (37) Non compare nell'elenco delle regioni ultraperiferiche dell'articolo 299 del trattato.

    (38) Cfr. il punto 3.14 degli orientamenti regionali (98/C 74/06).

    (39) Per le norme settoriali attualmente in vigore cfr., oltre alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il sito della direzione generale della Concorrenza http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation

    (40) Lettera della Commissione agli Stati membri del 29.3.1977. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-950.

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