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Document 32002D0213

    2000/213/CECA:Decisione della Commissione, del 28 novembre 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3732]

    GU L 70 del 13.3.2002, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/213/oj

    32002D0213

    2000/213/CECA:Decisione della Commissione, del 28 novembre 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3732]

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 13/03/2002 pag. 0017 - 0019


    Decisione della Commissione

    del 28 novembre 2001

    relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH

    [notificata con il numero C(2001) 3732]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/213/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il protocollo 14,

    vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

    dopo aver invitato(2) gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 5 ottobre 2000, la Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere un aiuto a favore di EKO Stahl GmbH (in appresso: EKO Stahl) in relazione ad un progetto di R & S.

    (2) Con lettera del 2 marzo 2001, la Commissione ha informato le autorità tedesche della propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in appresso: "codice degli aiuti alla siderurgia") riguardo all'aiuto in oggetto.

    (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

    (4) La Germania ha comunicato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento con lettera del 27 aprile 2001. Il Regno Unito ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al procedimento con lettera del 5 luglio 2001. La Commissione, con lettera del 1o agosto 2001, le ha trasmesse alle autorità tedesche, le quali hanno comunicato i loro commenti con lettera del 23 agosto 2001.

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    (5) L'aiuto notificato in favore di EKO Stahl è volto a finanziare la partecipazione dell'impresa al progetto "Metodi e strumenti per creare, stabilizzare e valutare l'adattabilità permanente: personale e know-how" ("Methoden und Instrumente zur Gestaltung, Stabilisierung und Bewertung dauerhafter Wandlungsfähigkeit, Schwerpunkt: Personal und Wissen"). Si tratta di un progetto comune, da realizzare insieme ad altri otto partner, prevalentemente attivi nel settore delle risorse umane e della tecnologia dell'informazione. I costi complessivi per EKO Stahl ammontano a 665007 EUR, mentre l'aiuto notificato è pari a 399004 EUR. L'intensità di aiuto è quindi del 60 %, di cui il 50 % per la ricerca industriale e il 10 % come maggiorazione regionale, dal momento che EKO Stahl ha sede in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. I costi riguardano le spese di personale, viaggio e amministrazione. La durata del progetto va dal luglio 2000 al marzo 2003.

    (6) Il progetto globale viene definito come un progetto di ricerca sociologica, il cui obiettivo è mettere a punto metodi e strumenti per stabilizzare la capacità dei lavoratori di adattarsi in maniera permanente al cambiamento. Quella denominata "Personale e know-how" è la sezione del progetto in cui EKO Stahl apporterebbe maggiormente il suo diretto contributo e nella quale verrebbero sviluppati metodi e strumenti che consentano al personale e ai dirigenti di consolidare un determinato livello di adattabilità, che potranno quindi ulteriormente perfezionare.

    (7) Le autorità tedesche hanno inoltre comunicato che il progetto EKO Stahl si articola in tre fasi, in conformità al calendario del progetto globale. La prima fase è quella della concezione, nella quale vengono stabiliti i metodi per valutare la capacità permanente di cambiamento del personale. La seconda coincide con lo sviluppo e consiste nell'adeguare gli strumenti, nel metterli a punto e sottoporli a test. La terza è la fase del controllo, destinata a divulgare ed applicare i risultati ottenuti.

    (8) Le autorità tedesche hanno sottolineato che l'effetto di incentivazione dell'aiuto è legato al fatto che EKO Stahl non è direttamente interessata al progetto di cui trattasi e in assenza dell'aiuto non parteciperebbe quindi alla sua realizzazione.

    (9) In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la partecipazione di EKO Stahl al progetto globale possa essere considerata come ricerca ai sensi della comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(4) (in appresso: disciplina R & S). In effetti, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che EKO Stahl avrebbe effettivamente svolto un'attività di ricerca nell'ambito del progetto, poiché la sua partecipazione consiste apparentemente solo nel fungere da terreno di sperimentazione per le ricerche degli altri partecipanti.

    (10) La Commissione ha inoltre espresso perplessità circa la compatibilità dell'aiuto qualora il progetto di EKO-Stahl venisse valutato sulla base della disciplina R & S. Per quanto riguarda i compiti del personale di EKO Stahl nell'ambito del progetto, non sono state fornite informazioni precise che giustifichino l'entità dell'aiuto nelle diverse fasi della ricerca. È apparsa dubbia anche la motivazione dell'effetto di incentivazione, in quanto essa lascia spazio all'interpretazione - ipotizzata inizialmente dalla Commissione - secondo la quale EKO Stahl non svolgerà direttamente alcuna attività di ricerca.

    III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (11) Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, sostenendo di condividere l'opinione espressa dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale un progetto quale quello considerato non può evidentemente essere classificato come R & S ai sensi della disciplina R & S.

    IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

    (12) Le autorità tedesche ribadiscono, sia nelle loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento, sia nella risposta alle osservazioni del Regno Unito, che a loro avviso la partecipazione di EKO Stahl al progetto va considerata come ricerca ai sensi della disciplina R & S. Esse confermano inoltre la loro valutazione secondo la quale il progetto globale riguarda la ricerca industriale, il che giustifica quindi la prevista intensità dell'aiuto. Le autorità tedesche sostengono inoltre che il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)(5) (in appresso "quinto programma quadro comunitario per la R & S").

    V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    (13) EKO Stahl GmbH è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA. Gli aiuti in favore di tale impresa sono quindi soggetti al codice degli aiuti alla siderurgia, il quale contempla la possibilità di erogare aiuti a un'impresa siderurgica per attività di R & S. Ogni progetto di aiuto deve essere oggetto di notifica individuale e deve risultare compatibile con la disciplina R & S.

    (14) Nell'allegato I della disciplina R & S vengono definite le varie fasi di R & S e si specifica che la disciplina è destinata ad applicarsi a tutte le attività di ricerca e sviluppo direttamente connesse alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi. Nella sezione 5 vengono fissate le intensità d'aiuto per le diverse fasi di R & S. Queste sono in genere comprese tra il 50 % per la ricerca industriale ed il 25 % per l'attività di sviluppo precompetitiva. Nella sezione 6 viene specificato che gli aiuti devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di R & S supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti e viene inoltre raccomandata una particolare cautela nel caso delle grandi imprese.

    (15) Le autorità tedesche sostengono che il progetto di EKO Stahl soddisfa i criteri attualmente applicabili ad un progetto di R & S comunitario. Di fatto, il quinto programma quadro comunitario per la R & S contempla un progetto che presenta analogie con il progetto globale al quale parteciperebbe EKO Stahl, e per il quale è stato recentemente pubblicato un bando di gara. Effettivamente la partecipazione di un'impresa industriale a questo progetto comunitario non è esclusa, essa dipende tuttavia dalla valutazione dell'attività di R & S che verrà svolta dall'impresa industriale considerata, così come per tutti gli altri candidati, siano essi istituti o università. Analogamente, nel caso in esame, l'aiuto a favore di EKO Stahl viene valutato sulla base del contributo alla ricerca apportato da tale impresa, così come avverrebbe qualora EKO Stahl realizzasse questo o un altro progetto da sola. Il fatto che l'impresa dichiari di partecipare ad un progetto comune insieme ad altri partner non la esime dall'obbligo di dimostrare che il suo contributo consiste in un'attività di ricerca.

    (16) Le autorità tedesche ribadiscono la loro opinione secondo la quale il progetto di EKO Stahl riguarda la ricerca industriale ai sensi della disciplina R & S. Esse non spiegano tuttavia in che cosa consista l'attività di ricerca di EKO Stahl. Le autorità tedesche si sono limitate ad affermare che l'impresa svolgerà significative attività di ricerca nel campo dei metodi e strumenti per creare, stabilizzare e valutare l'adattabilità permanente, senza tuttavia fornire alla Commissione informazioni concrete sul contributo attivo dell'impresa all'attività di ricerca di cui trattasi. Manca anche una definizione, o una descrizione dei compiti che dovranno essere svolti dall'impresa. I dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, vale a dire che EKO Stahl serva esclusivamente da terreno di sperimentazione per le ricerche degli altri partecipanti al progetto non sono quindi stati fugati.

    VI. CONCLUSIONE

    (17) La Commissione giunge quindi alla conclusione che le attività di EKO Stahl in relazione alle quali è stato notificato un aiuto non riguardano la ricerca ai sensi della disciplina R & S. Di conseguenza, il progetto non può essere ammesso a beneficiare di aiuti in virtù della disciplina suddetta. Non è pertanto neppure necessario entrare nel merito delle altre questioni sollevate nel corso del procedimento, come la classificazione della ricerca e la determinazione delle intensità d'aiuto corrispondenti alle varie fasi, nonché l'effetto di incentivazione dell'aiuto. L'aiuto notificato dalla Germania in favore di EKO Stahl è di conseguenza incompatibile con il codice degli aiuti alla siderurgia, con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH, per un importo di 399004 EUR, è incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

    A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2001.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

    (2) GU C 166 del 9.6.2001, pag. 2.

    (3) Cfr. nota 2.

    (4) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

    (5) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

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