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Document 32001R2404
Commission Regulation (EC) No 2404/2001 of 10 December 2001 prohibiting fishing for plaice by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 2404/2001 della Commissione, del 10 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 2404/2001 della Commissione, del 10 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 326 del 11.12.2001, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 2404/2001 della Commissione, del 10 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 11/12/2001 pag. 0007 - 0007
Regolamento (CE) n. 2404/2001 della Commissione del 10 dicembre 2001 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione(4), prevede dei contingenti di passeri di mare per il 2001. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1o novembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2001. La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g, eseguita da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetti a decorrere dal 1o novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23. (3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1. (4) GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.