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Document 32001R2396
Commission Regulation (EC) No 2396/2001 of 7 December 2001 laying down the marketing standard applicable to leeks
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri
GU L 325 del 8.12.2001, p. 11–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31989R1076 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32001R2396R(01) | (LT) | |||
Modified by | 32003R0046 | complemento | allegato | 31/01/2003 | |
Modified by | 32004R0907 | complemento | allegato | 20/05/2004 | |
Repealed by | 32008R1221 | 01/07/2009 |
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0011 - 0014
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione del 7 dicembre 2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, una serie di norme per i porri sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 888/97(4). (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i porri dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). È inoltre opportuno stabilire tolleranze meno rigorose per i porri primaticci della categoria I. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1076/89 è sostituirlo con un nuovo regolamento recante norme che tengano conto di questi elementi. (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato. Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (3) GU L 114 del 27.4.1989, pag. 14. (4) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11. ALLEGATO NORMA PER I PORRI I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere: - interi (questa disposizione non si applica tuttavia alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate), - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente, - di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce, - praticamente esenti da parassiti, - praticamente esenti da attacchi di parassiti, - non fioriti, - privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente "asciugati" dopo l'eventuale lavaggio, - privi di odore e/o sapore estranei. Quando le foglie vengono tagliate, la loro estremità deve essere regolare. Lo sviluppo e lo stato dei porri devono essere tali da consentire: - il trasporto e le operazioni connesse, e - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione I porri sono classificati nelle due categorie seguenti. i) Categoria I I porri di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo commerciale. I porri devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci(1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata. Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e a presentazione nell'imballaggio del prodotto: - lievi difetti superficiali, - lievi attacchi di Thrips sulle foglie ma non altrove, - lievi tracce di terra all'interno del fusto. ii) Categoria II Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Essi devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. I porri possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto: - uno scapo fiorale tenero, a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguainata, - lievi ammaccature, attacchi di Thrips e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove, - lievi difetti di colorazione, - tracce di terra all'interno del fusto. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto. Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm per gli altri porri. Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in un stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio o in ciascun mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati. A. Tolleranze di qualità i) Categoria I Per i porri primaticci, il 10 % in numero o in peso di porri che presentano uno scapo fiorale tenero contenuto all'interno della parte inguainata e il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti per altri motivi alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria. Per gli altri porri, il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria. ii) Categoria II Il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. B. Tolleranze di calibro Per tutte le categorie: il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ciascun imballaggio o di ciascun mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo, comprendere soltanto porri di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (quando si imposta una omogeneità di calibro) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi (o, in caso di presentazione senza imballaggio, i mazzi) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. C. Presentazione I porri possono essere presentati: - disposti in strati regolari nell'imballaggio, - legati in mazzi, anche non imballati. I mazzi di uno stesso imballaggio devono essere sostanzialmente uniformi. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ciascun imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno (raggruppati su uno stesso lato in caso di presentazione in imballaggio), le indicazioni seguenti. A. Identificazione Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (simbolo di identificazione), la dicitura "imballatore" e/o "speditore" (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (simbolo di identificazione). B. Natura del prodotto - "Porri", se il contenuto non è visibile dall'esterno. - "Porri primaticci", ove del caso. C. Origine del prodotto - Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali - Categoria. - Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio). E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) Per i porri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), le indicazioni di cui al punto VI.1 devono figurare su un documento che accompagna le merci o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto. (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate.