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Document 32001R2396

    Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri

    GU L 325 del 8.12.2001, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2396/oj

    32001R2396

    Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0011 - 0014


    Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione

    del 7 dicembre 2001

    che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, una serie di norme per i porri sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 888/97(4).

    (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i porri dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). È inoltre opportuno stabilire tolleranze meno rigorose per i porri primaticci della categoria I. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1076/89 è sostituirlo con un nuovo regolamento recante norme che tengano conto di questi elementi.

    (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

    (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato.

    Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

    Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

    (3) GU L 114 del 27.4.1989, pag. 14.

    (4) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

    ALLEGATO

    NORMA PER I PORRI

    I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

    La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale.

    II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

    La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

    A. Caratteristiche minime

    In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere:

    - interi (questa disposizione non si applica tuttavia alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate),

    - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

    - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente,

    - di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce,

    - praticamente esenti da parassiti,

    - praticamente esenti da attacchi di parassiti,

    - non fioriti,

    - privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente "asciugati" dopo l'eventuale lavaggio,

    - privi di odore e/o sapore estranei.

    Quando le foglie vengono tagliate, la loro estremità deve essere regolare.

    Lo sviluppo e lo stato dei porri devono essere tali da consentire:

    - il trasporto e le operazioni connesse, e

    - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

    B. Classificazione

    I porri sono classificati nelle due categorie seguenti.

    i) Categoria I

    I porri di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo commerciale.

    I porri devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci(1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.

    Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e a presentazione nell'imballaggio del prodotto:

    - lievi difetti superficiali,

    - lievi attacchi di Thrips sulle foglie ma non altrove,

    - lievi tracce di terra all'interno del fusto.

    ii) Categoria II

    Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

    Essi devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.

    I porri possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

    - uno scapo fiorale tenero, a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguainata,

    - lievi ammaccature, attacchi di Thrips e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove,

    - lievi difetti di colorazione,

    - tracce di terra all'interno del fusto.

    III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

    La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto.

    Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm per gli altri porri.

    Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in un stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo.

    IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

    Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio o in ciascun mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati.

    A. Tolleranze di qualità

    i) Categoria I

    Per i porri primaticci, il 10 % in numero o in peso di porri che presentano uno scapo fiorale tenero contenuto all'interno della parte inguainata e il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti per altri motivi alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

    Per gli altri porri, il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

    ii) Categoria II

    Il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

    B. Tolleranze di calibro

    Per tutte le categorie: il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità.

    V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

    A. Omogeneità

    Il contenuto di ciascun imballaggio o di ciascun mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo, comprendere soltanto porri di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (quando si imposta una omogeneità di calibro) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi.

    La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.

    B. Condizionamento

    I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

    I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

    Gli imballaggi (o, in caso di presentazione senza imballaggio, i mazzi) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

    C. Presentazione

    I porri possono essere presentati:

    - disposti in strati regolari nell'imballaggio,

    - legati in mazzi, anche non imballati.

    I mazzi di uno stesso imballaggio devono essere sostanzialmente uniformi.

    VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

    Ciascun imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno (raggruppati su uno stesso lato in caso di presentazione in imballaggio), le indicazioni seguenti.

    A. Identificazione

    Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (simbolo di identificazione), la dicitura "imballatore" e/o "speditore" (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (simbolo di identificazione).

    B. Natura del prodotto

    - "Porri", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

    - "Porri primaticci", ove del caso.

    C. Origine del prodotto

    - Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

    D. Caratteristiche commerciali

    - Categoria.

    - Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio).

    E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

    Per i porri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), le indicazioni di cui al punto VI.1 devono figurare su un documento che accompagna le merci o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

    (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate.

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