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Document 32001R2373

Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

GU L 320 del 5.12.2001, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; abrog. impl. da 32002R0881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2373/oj

32001R2373

Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 05/12/2001 pag. 0011 - 0011


Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione

del 4 dicembre 2001

che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.

(3) Il 19 ottobre 2001, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è modificato come segue: Viene aggiunta all'allegato I la seguente entità: "Export Promotion Bank of Afghanistan".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2001.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

(2) GU L 295 del 13.11.2001, pag. 16.

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