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Document 32001R2373
Commission Regulation (EC) No 2373/2001 of 4 December 2001 amending, for the fifth time, Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan and repealing Regulation (EC) No 337/2000
Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
GU L 320 del 5.12.2001, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; abrog. impl. da 32002R0881
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0467 | complemento | allegato 1 | 05/12/2001 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32002R0881 | 30/05/2002 |
Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 05/12/2001 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 2373/2001 della Commissione del 4 dicembre 2001 che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani. (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento. (3) Il 19 ottobre 2001, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 467/2001 è modificato come segue: Viene aggiunta all'allegato I la seguente entità: "Export Promotion Bank of Afghanistan". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2001. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. (2) GU L 295 del 13.11.2001, pag. 16.