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Document 32001R2276

    Regolamento (CE) n. 2276/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    GU L 306 del 23.11.2001, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2276/oj

    32001R2276

    Regolamento (CE) n. 2276/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/2001 pag. 0019 - 0021


    Regolamento (CE) n. 2276/2001 della Commissione

    del 22 novembre 2001

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001(4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

    (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95(6), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

    (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

    (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

    (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

    (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

    (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

    (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (4) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

    (5) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

    (6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

    C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

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