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Document 32001R2273
Commission Regulation (EC) No 2273/2001 of 22 November 2001 fixing the maximum export refund on barley in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1558/2001
Regolamento (CE) n. 2273/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
Regolamento (CE) n. 2273/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
GU L 306 del 23.11.2001, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2273/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/2001 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 2273/2001 della Commissione del 22 novembre 2001 che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), e in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione(5). (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate del 16 al 22 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16. (5) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.