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Document 32001R2085

    Regolamento (CE) n. 2085/2001 della Commissione, del 25 ottobre 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    GU L 282 del 26.10.2001, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2085/oj

    32001R2085

    Regolamento (CE) n. 2085/2001 della Commissione, del 25 ottobre 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/10/2001 pag. 0020 - 0020


    Regolamento (CE) n. 2085/2001 della Commissione

    del 25 ottobre 2001

    relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione(4), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 2001.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 settembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

    La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), mare del Nord eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica con effetti a decorrere dal 14 settembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 99.

    (3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

    (4) GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

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