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Document 32001R1955

    Regolamento (CE) n. 1955/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    GU L 266 del 6.10.2001, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1955/oj

    32001R1955

    Regolamento (CE) n. 1955/2001 della Commissione, del 5 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 06/10/2001 pag. 0008 - 0008


    Regolamento (CE) n. 1955/2001 della Commissione

    del 5 ottobre 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 962/2001(3), ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suindicato.

    (2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000 ha fissato il 30 settembre come data limite per la decisione della Commissione in merito ai programmi presentati e ai relativi organismi di esecuzione.

    (3) Per la prima volta, è stato concesso agli Stati membri un periodo di tempo supplementare per comunicare alla Commissione l'elenco dei programmi di promozione e degli organismi di esecuzione selezionati.

    (4) Tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'attuazione del nuovo regime di promozione, i programmi presentati dagli Stati membri sono risultati incompleti e sono stati necessari sostanziali complementi d'informazione, che sono pervenuti solo di recente alla Commissione.

    (5) Di conseguenza, per poter portare a termine l'esame e la selezione dei programmi, occorre rinviare al 20 novembre, per questo primo anno, la data limite per la decisione della Commissione.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000, è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia, per la prima volta, la Commissione decide entro il 20 novembre 2001."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

    (2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63.

    (3) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 3.

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