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Document 32001R1794
Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 1794/2001 of 10 September 2001 laying down the weightings applicable from 1 January 2001 to the remuneration of officials of the European Communities serving in third countries
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio, del 10 settembre 2001, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio, del 10 settembre 2001, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
GU L 244 del 14.9.2001, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32001R2367 | modifica | allegato | 05/12/2001 |
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio, del 10 settembre 2001, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 14/09/2001 pag. 0001 - 0004
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio del 10 settembre 2001 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o gennaio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000(2), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1o gennaio 2001, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi. (2) Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri. (3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1o gennaio 2001, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni. (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori. (5) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1o gennaio 2001. (6) Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con effetto dal 1o gennaio 2001, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma. Articolo 2 A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1o luglio 2001. Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2001, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori. Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>