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Έγγραφο 32001R1286

    Regolamento (CE) n. 1286/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    GU L 176 del 29.6.2001, σ. 30 έως 31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1286/oj

    32001R1286

    Regolamento (CE) n. 1286/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 29/06/2001 pag. 0030 - 0031


    Regolamento (CE) n. 1286/2001 della Commissione

    del 28 giugno 2001

    che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1152/2001 della Commissione(3).

    (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1152/2001 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

    (2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

    (3) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 29.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

    V02 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazachistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

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