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Document 32001R1112

    Regolamento (CE) n. 1112/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 151 del 7.6.2001, p. 17–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1112/oj

    32001R1112

    Regolamento (CE) n. 1112/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 07/06/2001 pag. 0017 - 0026


    Regolamento (CE) n. 1112/2001 della Commissione

    del 6 giugno 2001

    recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98(2), in particolare gli articoli 11 e 12, punto x),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, il rendimento e la competitività del settore delle assicurazioni nella Comunità.

    (2) L'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 prevede la possibilità di concedere deroghe alle disposizioni degli allegati dello stesso regolamento durante periodi provvisori.

    (3) Gli Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe ad alcune disposizioni di cui all'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione relativamente al periodo 2000-2002. È necessario concedere dette deroghe in quanto i sistemi di rilevazione dei dati degli Stati membri devono essere ulteriormente adattati.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per gli anni di riferimento dal 2000 al 2002 alle caratteristiche di cui all'elenco B del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, allegato 5, sezione 4, paragrafo 4, sono concesse le deroghe specificate nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

    (2) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.

    ALLEGATO

    BELGIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    DANIMARCA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    GERMANIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    GRECIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SPAGNA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    FRANCIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IRLANDA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ITALIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    LUSSEMBURGO

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    PAESI BASSI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    AUSTRIA

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    PORTOGALLO

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    FINLANDIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SVEZIA

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    REGNO UNITO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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