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Document 32001R0908

Regolamento (CE) n. 908/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

GU L 127 del 9.5.2001, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/908/oj

32001R0908

Regolamento (CE) n. 908/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0033 - 0034


Regolamento (CE) n. 908/2001 della Commissione

dell'8 maggio 2001

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori.

(2) Con il regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 652/2001(3), sono state adottate misure volte ad attenuare alcune conseguenze gravi che derivano da questa situazione.

(3) A seguito di casi di afta epizootica insorti in diversi Stati membri dell'Unione europea sono state adottate alcune misure di protezione in base alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(4), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(5), in particolare l'articolo 10, e in base alla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(6), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9.

(4) Le misure di protezione sanitaria adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e sono state in alcuni casi rafforzate.

(5) Allo scopo di limitare le conseguenze negative sugli esportatori comunitari, occorre includere l'afta epizootica nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 23/2001 e autorizzare per tale motivo il ricorso alle misure speciali derogatorie, nonché prorogare alcuni termini.

(6) Visti gli sviluppi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 23/2001 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa:

a) delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di encefalopatia spongiforme bovina, oppure

b) delle misure adottate in conformità della legislazione comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dell'individuazione di casi afta epizootica nella Comunità.

La valutazione delle autorità competenti sarà fondata in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e domandati entro il 30 marzo 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 1o novembre 2000, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

2. Su richiesta dell'esportatore ed in relazione ai prodotti per i quali entro il 30 marzo 2001:

- le formalità doganali di esportazione sono state espletate o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità previsto all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 210 giorni. La proroga è tuttavia limitata al 31 dicembre 2001,

- le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa le restituzioni eventualmente pagate in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 210 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

Articolo 3

Su richiesta dell'esportatore e in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, qualora le formalità doganali di esportazione o le formalità relative all'assoggettamento ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 non siano state espletate entro il 30 marzo 2001 per il quantitativo totale di carni indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 rilasciato anteriormente al 30 marzo 2001, la restituzione speciale è incamerata dall'esportatore per i quantitativi esportati e immessi in consumo in un paese terzo. In questo caso non si applicano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1964/82.

Quanto sopra esposto vale altresì quando, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del presente regolamento, una parte del quantitativo totale indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 non è stata immessa in consumo in un paese terzo.

Articolo 4

1. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, e le maggiorazioni del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 30 marzo 2001.

2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 7.

(3) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 60.

(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(6) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

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