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Document 32001R0456

    Regolamento (CE) n. 456/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

    GU L 65 del 7.3.2001, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/456/oj

    32001R0456

    Regolamento (CE) n. 456/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/2001 pag. 0013 - 0016


    Regolamento (CE) n. 456/2001 della Commissione

    del 6 marzo 2001

    che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha comunicato che lo stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) era gravemente minacciato.

    (2) Durante la riunione del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio hanno posto l'accento sull'urgenza di stabilire un piano di ricostituzione della popolazione di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia.

    (3) Nell'immediato occorre permettere al maggior numero possibile di merluzzi bianchi di deporre uova prima della fine di aprile 2001, periodo in cui termina la stagione riproduttiva.

    (4) È quindi urgente creare zone vietate alla pesca nel periodo suddetto nelle acque ad ovest della Scozia.

    (5) Tuttavia la pesca con attrezzi idonei alla cattura di pesci pelagici, molluschi e crostacei nelle acque ad ovest della Scozia non costituisce un pericolo per lo stock di merluzzo bianco. È quindi necessario autorizzare le attività di pesca per tali specie all'interno delle zone di divieto.

    (6) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di crostacei non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco è necessaria la presenza di osservatori a bordo delle navi che pescano le specie suddette nelle zone di divieto.

    (7) Per garantire inoltre l'osservanza delle condizioni applicabili alle attività di pesca da parte dei pescherecci che operano o transitano nelle zone di divieto, sono necessarie misure supplementari finalizzate al controllo delle attività di tali pescherecci,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fino al 30 aprile 2001 è proibita qualsiasi attività di pesca nelle seguenti tre zone:

    a) la zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    59 ° 05' N, 06 ° 45' W

    59 ° 30' N, 06 ° 00'W

    59 ° 40' N, 05 ° 00' W

    60 ° 00' N, 04 ° 00' W

    59 ° 30' N, 04 ° 00' W

    59 ° 05' N, 06 ° 45' W

    e

    b) la parte del riquadro statistico 39E4 del CIEM situata ad est della penisola di Kintyre e a nord di una linea retta che collega 55 ° 18' 18" N, 05 ° 38' 50" W e 55 ° 00' 30" N, 05 ° 09' 24" W

    e

    c) la parte del riquadro statistico 39E4 del CIEM situata a nord di una linea retta che collega 55 ° 17' 57" N, 05 ° 47' 54" W e 55 ° 00' 00" N, 05 ° 21' 00" W e a sud di una linea retta che collega 55 ° 18' 18" N, 05 ° 38' 50" W e 55 ° 00' 30" N, 05 ° 09' 24" W.

    A titolo indicativo, una carta delle zone summenzionate è riportata in allegato.

    2. a) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle navi operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

    i) ciancioli o analoghe reti da circuizione, oppure

    ii) reti da traino, a condizione che:

    - le dimensioni delle maglie delle reti suddette siano comprese tra 32 e 69 mm per i pesci pelagici e

    - le dimensioni di maglia di tutte le reti da traino detenute a bordo rientrino nella forcella di dimensioni autorizzate.

    b) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai pescherecci operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

    i) draghe per la pesca di conchiglie dei pellegrini, oppure

    ii) asse, oppure

    iii) reti da traino, a condizione che:

    - le dimensioni delle maglie delle reti suddette siano comprese tra 70 e 79 m o tra 80 e 99 mm per gli scampi e

    - le dimensioni di maglia di tutte le reti da traino detenute a bordo rientrino in una sola delle forcelle di dimensioni autorizzate e

    - le catture detenute a bordo siano sbarcate solo se la loro composizione percentuale soddisfa, per quanto riguarda gli attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm, le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(3).

    c) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applica ai pescherecci operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

    i) draghe per la pesca di conchiglie dei pellegrini, oppure

    ii) nasse.

    3. Ai pescherecci operanti nelle condizioni di cui al paragrafo 2 è vietato tenere a bordo qualsiasi altro tipo di attrezzo da pesca se trasportano uno degli attrezzi seguenti:

    - ciancioli o analoghe reti da circuizione, oppure

    - reti da traino, oppure

    - nasse, oppure

    - draghe.

    4. I pescherecci operanti nella zona definita al paragrafo 1, lettera a), alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), devono disporre di un sistema operativo di controllo dei pescherecci via satellite in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio(4) che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

    Articolo 2

    Fino al 30 aprile 2001, è fatto divieto ai pescherecci di immergere, parzialmente o totalmente, o di utilizzare, per qualsivoglia scopo:

    - nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), oppure

    - nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), oppure

    - nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 3

    1. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché siano presenti osservatori a bordo dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera:

    - per almeno 20 bordate effettuate nell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sub ii), e

    - per almeno 20 bordate effettuate nell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sub iii).

    A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione per approvazione.

    2. Gli osservatori registrano ogni operazione dell'attrezzo da pesca, le dimensioni di maglia della rete da traino e la localizzazione geografica dell'operazione e determinano i seguenti elementi mediante un'idonea procedura di campionamento:

    a) il quantitativo totale in peso di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini, escluso il merluzzo bianco, catturati in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

    b) il quantitativo totale in peso di merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

    c) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

    d) il quantitativo totale di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati, escluso il merluzzo bianco;

    e) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;

    f) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco sbarcato.

    3. Il capitano di un peschereccio comunitario designato per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo dell'osservatore e mette a sua disposizione una cabina e un'attrezzatura di lavoro adeguate.

    Articolo 4

    1. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, sia immediatamente effettuato un campionamento dopo lo sbarco su almeno 50 sbarchi di pescherecci che hanno operato senza alcun osservatore a bordo,

    - nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sub ii), e

    - nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sub iii).

    A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione per approvazione.

    2. Il campionamento deve consentire di valutare i seguenti elementi:

    a) il quantitativo totale di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati, escluso il merluzzo bianco;

    b) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;

    c) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco sbarcato.

    Articolo 5

    Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1o giugno, una relazione di sintesi sulle attività e le constatazioni degli osservatori imbarcati su pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e sul campionamento degli sbarchi.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle zone e nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco reca, per ogni peschereccio, il numero interno di registrazione dello schedario delle navi da pesca attribuito in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione(5) relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca. La Commissione trasmette gli elenchi alle autorità responsabili per il controllo delle disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi ulteriore modifica degli elenchi deve essere comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa immediatamente le autorità responsabili.

    2. I capitani dei pescherecci che esercitano attività di pesca nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e che hanno operato o intendono operare nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), trasmettono un rapporto via telefax, radiostazione, telex o telefono:

    - allo Stato di bandiera e

    - se del caso, allo Stato costiero cui compete il controllo delle attività di pesca nelle acque in queste sono esercitate.

    Il rapporto comprende:

    - i quantitativi, espressi in chilogrammi peso vivo, di ciascuna specie di organismi marini detenuti a bordo immediatamente prima di ogni entrata nella zona,

    - i quantitativi, espressi in chilogrammo peso vivo, di ciascuna specie di organismi marini catturati nella zona e presenti a bordo immediatamente prima di ciascuna uscita dalla zona,

    - il nome della nave,

    - il codice (entrata "IN", uscita "OUT"),

    - la data, l'ora, la localizzazione geografica,

    - il nome del comandante.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

    (2) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

    (3) GU L 125 del 26.4.1998, pag. 1.

    (4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (5) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

    ALLEGATO

    Zone vietate pesca del merluzzo bianco

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